il runts
Il Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di ente del Terzo Settore, di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e a determinate tipologie di contributi pubblici, di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e, in alcuni casi, di acquisire la personalità giuridica. Il RUNTS - che dal 23/11/2021 ha sostituito i preesistenti registri regionali delle APS e delle ODV - è gestito con modalità telematiche, su base territoriale, rispettivamente dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS.
Il RUNTS - ivi inclusi i dati e i documenti ivi riportati - dal 12 dicembre 2023 è pubblico, consultabile da tutti gli interessati (privati cittadini e pubbliche amministrazioni) cliccando qui. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.
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Il RUNTS per i Comitati CRI: la disciplina speciale
Posto che tutti i Comitati CRI - ai fini della permanenza nel RUNTS - sono soggetti al rispetto degli obblighi e dei requisiti minimi stabiliti dal Codice del Terzo Settore, per la rete associativa nazionale CRI vige una disciplina speciale. Ad esempio:
status giuridico: i Comitati CRI sono iscritti di diritto nella sezione ODV del RUNTS, in forza della sua disciplina speciale regolata dal decreto legislativo di riordino (d.lgs. 178/2012 - art. 1-bis). A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un'apposita circolare, ha delineato le modalità di trasmigrazione e di iscrizione al RUNTS da parte dei Comitati CRI;
patrimonio minimo: il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha ribadito che in fase di costituzione e di iscrizione al RUNTS, la verifica del patrimonio minimo del Comitati CRI da parte del notaio (d.lgs. 117/2017 - art. 22.4) dovrebbe ritenersi non necessaria.
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ISTRUZIONI E GUIDE PRATICHE
COME EFFETTUARE LE VARIE TIPOLOGIE DI ISTANZE ALL'INTERNO DEL RUNTS
Il RUNTS - a differenza dei registri previgenti - è uno strumento dinamico e richiede l'aggiornamento continuo e costante delle informazioni ivi contenute e dei documenti relativi alla vita associativa ed amministrativa dei Comitati CRI che vi sono iscritti. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni potrebbe comportare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori del Comitato CRI e, in ultima istanza, la cancellazione dal RUNTS dello stesso. Ogni Comitato CRI può - ed in taluni casi deve - presentare le seguenti istanze:
1) Pratica di iscrizione
La pratica di iscrizione è a cura del notaio e dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma RUNTS. Per poter presentare l’istanza al notaio, il Comitato deve essere in possesso di:
PEC del Comitato, SPID e firma digitale del legale rappresentante dell’ente;
Nuovo Statuto del Comitato e Statuto dell'Associazione (nazionale);
Delibere del Consiglio Direttivo Nazionale:
di approvazione dell’istituzione del Comitato;
di nomina del Commissario;
di approvazione dello Statuto-tipo;
Dichiarazione di appartenenza alla rete associativa (a firma del Presidente Nazionale, rilasciata dopo l’attribuzione del codice fiscale).
Ricevuta la domanda di iscrizione, l’Ufficio RUNTS competente verifica la completezza e l’idoneità della documentazione, e dispone l’iscrizione dell’ente, con apposito provvedimento, entro 60 giorni.
2) Pratica di variazione
La pratica di variazione include l'inserimento e l'aggiornamento periodico dei dati relativi alle informazioni di carattere istituzionale (sede legale del Comitato, sedi secondarie, ragione sociale, dati anagrafici, etc.), di carattere sociale (persone titolari di cariche sociale e amministrative, attività esercitate dal Comitato, organi sociali, etc.) e dati più generali (come ad esempio, il numero dei volontari e dei lavoratori, le affiliazioni, etc.).
L'istanza di variazione all'interno del RUNTS va presentata entro 30 giorni dal momento della variazione effettiva (il numero dei soci cui è riconosciuto il diritto di voto, il numero di lavoratori e il numero dei volontari deve essere aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre precedente). Non è possibile porre in essere più di una pratica di variazione alla volta.
3) Pratica di deposito del bilancio
A seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci (che dovrà avvenire, ordinariamente, entro il 30 aprile di ogni anno così come previsto dal Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile), ciascun Comitato CRI è tenuto a depositare il bilancio approvato e la documentazione annessa all'interno del portale RUNTS, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Si ricorda che il bilancio deve essere redatto conformemente agli schemi ministeriali di cui al D.M. 5 marzo 2020, differenziati secondo il criterio del principio contabile utilizzato (per "cassa" o per "competenza").
4) Pratica di accreditamento al 5x1000
A partire dall'entrata in vigore del RUNTS e della sua messa in operatività, sono cambiati i termini e le modalità di accreditamento al 5x1000. Questo significa che il contributo sarà riconosciuto solamente a quei Comitati CRI che ne abbiano fatto esplicita richiesta e, dunque, che si siano accreditati correttamente all'interno del portale. Ad oggi, persiste un regime transitorio per cui risultano provvisoriamente beneficiari anche gli Enti iscritti nell'elenco delle ONLUS detenuto dall'Agenzia dell'Entrate (ben presto, tale elenco verrà rimosso: pertanto è necessario accreditarsi tramite il RUNTS!).
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Chi?
I seguenti soggetti sono abilitati a presentare, per conto del Comitato CRI, le istanze all'interno del RUNTS:
Presidente del Comitato;
Membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di revisione e/o di controllo (già registrati nel RUNTS)
Notaio (per la pratica di iscrizione);
Commercialista (per la pratica di deposito del bilancio).
Come?
Ai fini della presentazione delle istanze, è indispensabile che i soggetti richiedenti siano muniti di:
SPID (sistema pubblico di identità digitale) o carta d'identità elettronica (CIE);
PEC (posta elettronica certificata, anche del Comitato CRI);
Firma digitale (modalità CADES) per la gestione dei documenti richiesti.
Quando?
L'istanza di variazione all'interno del RUNTS va presentata entro 30 giorni dal momento della variazione effettiva.
Il numero dei soci cui è riconosciuto il diritto di voto, il numero di lavoratori e il numero dei volontari deve essere aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre precedente.
L'istanza di deposito del bilancio invece va trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno solare.
I NOSTRI DATI
LA PERCENTUALE DI ISCRIZIONE AL RUNTS - SU BASE REGIONALE - DEI COMITATI CRI
Complessivamente, il 99,41% di tutti i Comitati CRI, sono iscritti o trasmigrati presso il RUNTS.