il cinque per mille

Modalità di accesso e rendicontazione dei contributi percepiti

Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per cittadini contribuenti di devolvere - in fase di dichiarazione dei redditi - una quota percentuale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) denominata Cinque per Mille (5x1000), ad enti del terzo settore, ma anche ad altre organizzazioni no profit (ad esempio, che svolgono ricerca, tutela di beni culturali e aree protette, etc.). Donare il 5x1000 non costa nulla, è completamente gratuito e può costituire una solida fonte di finanziamento per la realizzazione delle attività associative.

Negli anni, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate specifiche disposizioni riguardanti l'istituto del 5x1000, il suo riparto, la corresponsione delle somme e la loro rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

 Come è cambiato il 5x1000 con la riforma del Terzo settore?

In attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c), d) della Legge delega n. 106/2016 è stato emanato il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 disciplinante l'istituto del cinque per mille. Successivamente, il nuovo DPCM del 23 luglio 2020 ha disciplinato le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

In linea generale, i principali cambiamenti per i Comitati CRI riguardano i seguenti aspetti:

il cinque per mille in  1000 secondi

la rendicontazione del 5x1000

obblighi di pubblicità e trasparenza sull'impiego del contributo percepito

Tutti gli enti percettori del contributo - e dunque anche i Comitati CRI - sono tenuti a rendicontare l'uso delle somme percepite attraverso il cinque per mille. La rendicontazione consiste nell'assolvimento di alcuni adempimenti, differenziati a seconda dell'importo del contributo 5x1000 annuo percepito: la mancata pubblicazione della rendicontazione può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 25% del contributo percepito (art. 16, comma 6, DPCM 23 luglio 2020).

Con D.D. 488 del 22 settembre 2021 è stata adottata la modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille: i Comitati CRI che percepiscono una somma inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Inoltre, hanno l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni

Di seguito, sono posti a disposizione la nuova modulistica e le relative linee guida da utilizzare per la rendicontazione dei contributi inferiori a € 20.000.

Con D.D. 396 del 13 dicembre 2022 è stata adottata la modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille: i Comitati CRI che percepiscono una somma pari o superiore a € 20.000 sono tenuti a redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, hanno altresì l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni.  In aggiunta, è previsto inoltre l'obbligo di trasmettere la documentazione rendicontativa - attraverso apposita piattaforma informatica accessibile tramite SPID - entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, nonché procedere alla pubblicazione della documentazione sul sito web dell'ente.

Di seguito, sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente alla lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica - dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad € 20.000 - da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.


accreditamento al beneficio del 5x1000

gli elenchi aggiornati degli ets ammessi 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato gli elenchi aggiornati degli enti ammessi ed esclusi al 5x1000 per l'anno 2023 nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al 5x1000 per l'anno 2024.

Si riportano, a lato, anche gli elenchi degli ammessi e degli esclusi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, che ricomprendono esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2023, oltre all'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2024. L’art. 17-bis del d.l. n. 145/2023 convertito dalla L. n. 191/2023, stabilisce che, per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5x1000 dell’Irpef, con le modalità previste per gli "enti del volontariato" dal DPCM 23 luglio 2020. Per tale tipologia di enti - per il momento ed in via transitoria - resta ferma la competenza all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

COLLEGAMENTI UTILI IN MATERIA DI 5x1000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione web dedicata al 5x1000 del Ministero.