Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per cittadini contribuenti di devolvere - in fase di dichiarazione dei redditi - una quota percentuale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) denominata Cinque per Mille (5x1000), ad enti del terzo settore, ma anche ad altre organizzazioni no profit (ad esempio, che svolgono ricerca, tutela di beni culturali e aree protette, etc.). Donare il 5x1000 non costa nulla, è completamente gratuito e può costituire una solida fonte di finanziamento per la realizzazione delle attività associative.
Negli anni, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate specifiche disposizioni riguardanti l'istituto del 5x1000, il suo riparto, la corresponsione delle somme e la loro rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
In attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c), d) della Legge delega n. 106/2016 è stato emanato il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 disciplinante l'istituto del cinque per mille. Successivamente, il nuovo DPCM del 23 luglio 2020 ha disciplinato le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
In linea generale, i principali cambiamenti per i Comitati CRI riguardano i seguenti aspetti:
possono accedere al cinque per mille solo i Comitati CRI iscritti al RUNTS;
l'accreditamento al contributo 5x1000 deve essere effettuato attraverso il RUNTS (vai alla sezione dedicata);
vengono rafforzati gli obblighi di trasparenza e pubblicità sul web relativi alla rendicontazione del contributo da parte dei Comitati CRI;
le quote il cui importo in ciascuna finalità è inferiore a 100,00 € non sono corrisposte al Comitato CRI e sono ripartite all’interno della medesima finalità.
Tutti gli enti percettori del contributo - e dunque anche i Comitati CRI - sono tenuti a rendicontare l'uso delle somme percepite attraverso il cinque per mille. La rendicontazione consiste nell'assolvimento di alcuni adempimenti, differenziati a seconda dell'importo del contributo 5x1000 annuo percepito: la mancata pubblicazione della rendicontazione può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 25% del contributo percepito (art. 16, comma 6, DPCM 23 luglio 2020).
Rendicontazione per contributo inferiore a € 20.000,00
Con D.D. 488 del 22 settembre 2021 è stata adottata la modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille: i Comitati CRI che percepiscono una somma inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Inoltre, hanno l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni.
Di seguito, sono posti a disposizione la nuova modulistica e le relative linee guida da utilizzare per la rendicontazione dei contributi inferiori a € 20.000.
Rendicontazione per contributo pari o superiore a € 20.000,00
Con D.D. 396 del 13 dicembre 2022 è stata adottata la modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille: i Comitati CRI che percepiscono una somma pari o superiore a € 20.000 sono tenuti a redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, hanno altresì l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni. In aggiunta, è previsto inoltre l'obbligo di trasmettere la documentazione rendicontativa - attraverso apposita piattaforma informatica accessibile tramite SPID - entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, nonché procedere alla pubblicazione della documentazione sul sito web dell'ente.
Di seguito, sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente alla lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica - dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad € 20.000 - da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
Restituzione ordinaria (per volontà dell'ente)
In alcuni circostanze, come, ad esempio, nei casi di scioglimento o cancellazione volontaria dal RUNTS, l'ente può presentare un'istanza di restituzione delle somme del contributo percepito.
La restituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le seguenti indicazioni:
Intestatario: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Tesoreria dello Stato, Capitolo: 3668. Capo 27, articolo 1
Codice IBAN: IT55B0100003245BE00000001MZ
Causale: Restituzione 5 per mille anno 20__ - Codice fiscale e Nome associazione
Restituzione coattiva (su richiesta del Ministero)
Anche in questo caso, la restituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, seguendo le stesse indicazioni riportate sopra. Inoltre, una volta effettuato il bonifico, l'ente dovrà trasmetterne copia al Ministero, utilizzando uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - dgterzosettorediv1@lavoro.gov.it
Rinuncia a percepire il 5x1000
Nel caso in cui l'ente non voglia più ricevere il beneficio, dovrà avviare una pratica "5 per mille" sul RUNTS eliminando la spunta relativa all'accreditamento presente sul portale.
La rinuncia alla percezione del contributo effettuata tramite il RUNTS ed espressa entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento, si considera valida per quell’anno finanziario. Le rinunce comunicate dopo il 31 dicembre si intendono invece riferite all’anno finanziario successivo.
Nel caso in cui l’ente intenda rinunciare anche ai contributi relativi ad annualità precedenti, per le quali risulta beneficiario ma non ha ancora ricevuto l’erogazione, dovrà trasmettere una PEC allegando la copia del documento di identità del legale rappresentante e una dichiarazione in cui si manifesta la volontà di non beneficiare più del 5 per mille, indicando con precisione la/le annualità oggetto della rinuncia, al seguente indirizzo: dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it
Qualora l’ente desideri tornare a percepire il 5x1000, dovrà procedere con un nuovo accreditamento, da effettuarsi tramite il RUNTS, secondo le medesime procedure previste per i nuovi iscritti. Si rimanda in questo caso alla guida pratica CRI per la presentazione dell'istanza di accreditamento al 5x1000 caricata nel presente sito all'interno della sezione "RUNTS".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato gli elenchi aggiornati degli enti ammessi ed esclusi al 5x1000 per l'anno 2024 nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al 5x1000 per l'anno 2025. Si riporta, al lato, anche l'elenco dei nuovi enti che si sono accreditati per il 2025 ex novo alla ricezione del beneficio (fra cui n. 24 Comitati Territoriali CRI).
Alla data odierna, oltre il 95% dei Comitati territoriali CRI sono accreditati alla ricezione del 5x1000 presso il RUNTS.