Indicazioni generali e suggerimenti utili

Come deve essere compilata la dichiarazione circa l’iscrizione al RUNTS ovvero ai registri di cui alla legge 266/1991?

In riferimento alla dichiarazione “l'organizzazione di volontariato, alla data di presentazione della domanda, è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” presente tra le dichiarazioni obbligatorie iniziali del questionario, i Comitati CRI devono selezionare la risposta “SI”, facendo poi riferimento al numero di iscrizione al RUNTS (numero di repertorio) e alla relativa data. Infatti, al mese di gennaio 2024, quasi la totalità dei Comitati CRI hanno ormai completato la trasmigrazione al RUNTS, risultando formalmente iscritti. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, il processo di trasmigrazione risultasse invece ancora in corso, il Comitato dovrà rispondere “NO” e compilare la dichiarazione alternativa che comparirà in automatico successivamente (selezionando la risposta “SI”), facendo poi riferimento alla Regione/Prov. Aut. di appartenenza, al numero e alla data di iscrizione al registro regionale o provinciale del volontariato di cui alla legge n. 266/1991.

Può il Comitato vendere il bene oggetto del contributo?

I beni oggetto del contributo NON potranno essere venduti prima che siano passati 5 anni dall’acquisto/acquisizione. L’unica eccezione è rappresentata dalla vendita anticipata ad altre organizzazioni di volontariato: in questo caso la vendita è consentita purché il corrispettivo non superi la differenza fra il valore di mercato del bene ed il contributo ricevuto dal Ministero ed è necessaria una preventiva autorizzazione del Ministero.

A quanto ammonta il contributo del Ministero?

La cifra non è predeterminata. Con atto di indirizzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato con D.M. n. 101 del 20 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stata stabilita in € 7.750.000,00 la quota parte delle risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2023 destinata alla concessione di contributi per la finalità sopra citata, da ripartire in base alle domande ritualmente presentate.

Qualora il Comitato dovesse risultare beneficiario del contributo dovrà esibire altra documentazione?

Come già avvenuto per gli anni precedenti, si anticipa sin d’ora che, ai fini della liquidazione delle somme concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la posizione contributiva di ciascun Comitato beneficiario dovrà risultare regolare in esito alle verifiche svolte dal Ministero sul DURC (Documento unico di regolarità contributiva). 

I Comitati che non hanno né dipendenti, né iscrizione all’INAIL dovranno invece trasmettere all’Associazione CRI una dichiarazione sostitutiva del DURC resa sul format messo a disposizione dal Ministero. Ad ogni modo, sarà cura dei competenti uffici del Comitato Nazionale ricordare questo adempimento al suo approssimarsi.

Una volta liquidato il contributo, l’organizzazione potrà apporre idonea dicitura sull’ambulanza e ove possibile sul bene strumentale e sul bene donato a strutture sanitarie pubbliche, attestante che l’ambulanza o il bene in questione "è stato acquistato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

Cosa fare se il Comitato ha ancora dubbi sulla domanda?

Il Comitato potrà risolvere i suoi dubbi consultando le Linee guida predisposte dal Ministero e pubblicate online al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/volontariato/pagine/contributi.

Per ogni ulteriore chiarimento, sarà possibile fare riferimento al proprio Comitato Regionale.

Per supporto tecnico restano a disposizione la U.O. Affari Generali, Terzo Settore e Segreteria Tecnica - Servizio Segreteria Tecnica del Comitato Nazionale (tel. 06/55100669-670; email: contributo.ambulanze@cri.it) e la U.O. ICT - Servizio Gaia (gaia@cri.it).

Scopri altri suggerimenti utili!

Pagamenti cumulativi

In questi casi, sull’estratto conto bancario comparirà una singola uscita pari all’importo complessivo, rendendo impossibile associare in modo univoco il pagamento ad una specifica fattura. È pertanto indispensabile aggiungere anche la relativa distinta di bonifico, dalla quale poter evicere il dettaglio dei pagamenti effettuati, con le relative descrizioni ed importi.

Fatture di acquisto comprendenti più beni

Alcune fatture possono fare riferimento a più beni e tra questi alcuni possono non essere ammissibili. In questo caso, il Comitato dovrà escludere queste voci e ricalcolare l’importo oggetto di contributo. Si suggerisce di riportare il conteggio sulla fattura, al fine di rendere più agevole la verifica da parte del Comitato Regionale. Nel conteggio, si raccomanda di porre attenzione alla percentuale IVA, che può differire a seconda della tipologia del bene.

Fatture di acquisto - descrizione dei beni

Qualora la descrizione dei beni acquistati non sia facilmente comprensibile da quanto riportato in fattura, abbinare alla fattura anche una breve nota che descriva la natura dei beni acquistati oppure specificarla nel campo “Dettaglio Bene” presente in piattaforma.

Organizzazione dei documenti

In relazione a ciascun bene oggetto della domanda di contributo, si suggerisce di organizzare la documentazione secondo il seguente ordine: