I beni per i quali è possibile richiedere il contributo

Per quali categorie di beni è possibile presentare richiesta di contributo?

I beni per i quali è possibile fare richiesta di contributo sono tassativamente indicati dalle Linee guida del Ministero, cui integralmente si rinvia, e rientrano nelle seguenti categorie d’acquisto:

A ciascuna delle categorie sopracitate corrisponde una specifica sezione della piattaforma. Ognuna di esse, si compone a sua volta di tre blocchi:

Tutti i beni, come da dichiarazioni d'impegno che è d'obbligo rilasciare al momento della compilazione della domanda di contributo, devono essere utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Quali beni rientrano nella categoria “Acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e/o rispettivo allestimento” (Sezione 2.1 della piattaforma)?

Rientrano in questa categoria le autoambulanze ed i veicoli per attività sanitaria. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.M. 16 novembre 2017, sono veicoli per attività sanitarie quei veicoli immatricolati ad uso speciale. In questi casi sul libretto di circolazione deve essere riportata una delle seguenti diciture: automedica, oppure veicolo soccorso avanzato, oppure trasporto plasma e organi, ambulatorio mobile, autoemoteca. Possono essere richiesti contributi anche su fatture di solo allestimento. Rientrano in questa tipologia le attrezzature sanitarie, gli impianti e gli elettromedicali (ad esempio defibrillatori, barelle, etc.) utilizzate esclusivamente su ambulanze e veicoli per attività sanitaria. Sono invece esclusi i pezzi di ricambio e le manutenzioni.

Quali beni possono inserire i Comitati CRI nella richiesta per “Acquisto di beni strumentali” (Sezione 2.2 della piattaforma)?

Il Ministero non ha elaborato un elenco tassativo di beni strumentali suscettibili di beneficiare del contributo pubblico. Ad ogni modo, il Ministero, come chiarito nelle Linee guida, considera ammissibili tutti quei beni di media o lunga durata (non materiale di consumo, monouso o di ricambio) riconducibili alle seguenti tipologie:

Sono esclusi dalla richiesta di contributo tutti i beni di consumo e monouso (ad esempio guanti in lattice o nitrile, disinfettanti, mascherine chirurgiche, siringhe, cannule, coperte e lenzuoli monouso, ossigeno, etc.) ed i pezzi di ricambio (ad esempio batterie, piastre, elettrodi, etc.), nonché le spese per lavori di manutenzione o riparazione. Non è inoltre possibile richiedere il contributo per i beni utilizzabili esclusivamente per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato ed in generale per tutto ciò che non abbia una specifica destinazione ad attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y) del d.lgs. n. 117/2017.

Non sono ammissibili, ad esempio: armadi, pannelli divisori o altri elementi di arredamento, nonché le spese di acquisizione, locazione e/o ristrutturazione della sede del Comitato. Ed inoltre: dispenser, totem rilevatori della temperatura, estintori e altri dispositivi non sanitari installati presso la sede. Allo stesso modo, non risultano ammissibili: pc, computer, server, stampanti, dispositivi di videosorveglianza, tv, telefoni e relativi accessori (salvo se utilizzati esclusivamente in ambulanza in quanto previsti da convenzioni per la gestione di servizi sanitari). 

Sono invece ammissibili gli strumenti per la sanificazione di mezzi e locali, ma non lavatrici, asciugatrici o idropulitrici. Da ultimo, rientrano nella categoria dei beni strumenti quei veicoli (ed il relativo allestimento) che, pur non essendo ambulanze o veicoli per attività sanitarie, sono utilizzati per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per quali veicoli i Comitati CRI possono richiedere il contributo che rientrino nella voce “altro veicolo e allestimento”?

Anche in questo caso, non esiste un elenco chiuso di “altri veicoli” ammissibili; ne consegue che il criterio da utilizzare è quello dell’utilizzo del veicolo direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) interventi e servizi sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001; d) educazione, istruzione e formazione professionale; e y) protezione civile del d.lgs. n. 117/2017. Vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i veicoli allestiti per trasporto disabili, quelli destinati alle attività di protezione civile o ad altre attività di soccorso (cinofili, OPSA), autobus o minibus.