Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha pubblicato la Circolare n.1 del marzo 2020.
Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l’importanza:
del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;
dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” - Circolare esplicativa.
Le novità introdotte con la Direttiva 2/2020 sono:
le attività dovranno essere assicurate tramite una rotazione dei dipendenti per garantire il giusto distanziamento;
il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere esteso anche ad attività escluse in precedenza. Inoltre, non sono più previste soglie minime o massime;
le riunioni in via telematica devono diventare la norma;
deve essere garantito il massimo accesso ai servizi per via informatica;
le presenze di persona del pubblico vanno scaglionate e organizzate per evitare assembramenti.
(La direttiva è stata registrata presso la Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446)
Il Decreto Legge «Cura Italia» (17.03.2020) prevede all'art.73 «semplificazioni in materia di organi collegiali».
I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Roma, 10 aprile 2020
1. LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 17 MARZO 2020 N.18
Il DDL di conversione del decreto legge recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID–19” (AS 1766), è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nella notte dell’8 aprile scorso. Il Senato ha votato la fiducia il 9 aprile u.s.
Nello stesso provvedimento sono confluiti tramite emendamenti del Governo gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19: il decreto legge n. 9 “Famiglie e imprese” (em. 19.1000), il d.l. n. 14 “Sanità” (em. 1.1000) e il d.l. n. 11 “Giustizia” (em. 83.1000).
Di seguito un elenco delle più importanti misure che impattano sugli Enti Locali cui seguirà, come di consueto, una nota di lettura analitica su tutti i contenuti della norma.
....Omissis....
Il lavoro agile in forma semplificata diventa modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PPAA. Le PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. La semplificazione procedurale consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile;
Estensione del lavoro agile fino a fine emergenza per i lavoratori dipendenti che abbiano condizioni di disabilità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (con estensione a immunodepressi)
Direttiva. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.
Si riportano alcuni tratti salienti.
Le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento. Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione (4). In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.
Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile. Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campoovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività.
L’88% dei dipendenti giudica l’esperienza di successo. Il 61,1% ritiene che questa nuova cultura, basata sulla flessibilità e sulla cooperazione all'interno degli enti, fra gli enti e nei rapporti con i cittadini e le imprese, prevarrà anche una volta finita la fase di emergenza.
Secondo il parere espresso dalla Ministra Fabiana Dadone, lo Smart Working è fondamentale perchè serve raggiungere il punto di equilibrio tra
la maggiore efficienza dei servizi
« il benessere organizzativo interno» che può contribuire a maggiori risparmi da parte delle amministrazioni.
Per questo motivo ha annunciato che il ricorso al lavoro agile sarà incrementato aumentando la percentuale minima del personale, ma non solo. Sopratutto si prevede che ciascuna amministrazione individui le attività trattabili come “smart” e attivi la modalità agile per almeno la metà di queste.
Smart Working Dipendenti Pubblici: le nuove indicazioni della Ministra Dadone.
Obbligo per le P.A. di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).
Misure di semplificazione dell’attività di coordinamento, indirizzo e sviluppo della strategia digitale in capo al Dipartimento della trasformazione digitale e all’Agid.
Un obbligo indispensabile affinché il telelavoro possa diventare effettivamente lavoro agile (smart working).
Link norma:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
Titolo norma:
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
Riferimento specifico articolo sul Lavoro Agile nella Pubblica Amministrazione:
Capo XIII - Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza COVID-19
Articolo 263, Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile
Testo articolo 263:
1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica »;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati ».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato all'entità della quota versata».
L'articolo di Simone Chiarelli (dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo negli enti pubblici) contiene un video che spiega le novità introdotte dall'art. 263: https://youtu.be/8A25_ynP-G8 utile soprattutto nel rapporto dell'Amministrazione con i propri dipendenti.
Direttiva indirizzata ai Capo Area e Dirigenti. Azioni richieste nella 4° direttiva:
Disporre il rientro in servizio dei lavoratori ancora in regime di esenzione, ove esistenti;
Disporre il rientro in ufficio di tutti i lavoratori, prevedendo il regime di lavoro agile solo per il 50% del personale che possa svolgere la propria attività in tale modalità, nominativamente individuati, prevedendo, se ritenuto utile, anche un sistema di turnazione;
Inoltrare allo scrivente (Segretario Generale) comunicazione dell’avvenuto adempimento alla presente direttiva;
Predisporre bozza del POLA 2021 (Programma Operativo Lavoro Agile) di rispettiva competenza, in vista di prossime riunioni del Comitato di Direzione;
Il Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro è onerato di svolgere una dettagliata analisi di confronto tra il citato protocollo quadro ed i DVR integrativi per l’emergenza COVID-19 già redatti, al fine di individuare eventuali ulteriori prescrizioni da impartire a garanzia della salute dei lavoratori, informando lo scrivente dell’esito.
Link alla 5 Direttiva (prot. 816051 del 10/09/20920).
si impartiscono le seguenti disposizioni:
1) tenuto conto del numero e delle allocazioni dei lavoratori che, secondo la programmazione effettuata da ciascun Dirigente, svolgeranno lavoro in presenza, i Datori di lavoro dovranno verificare ed attestare che nei luoghi di lavoro delle Unità Produttive di competenza sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno metri 2 dal perimetro del piano di lavoro, in conformità alla specifica prescrizione prevista nel richiamato documento di valutazione integrativa sulle procedure attuative di mitigazione dei rischi nella fase 2, redatto dai Tecnici del Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro;
2) i Datori di lavoro sono richiamati ad attuare, nell’esercizio della doverosa funzione datoriale, la più rigorosa vigilanza sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e massivi loro assegnati, impartendo, ove occorra, ai preposti, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, nuove e più stringenti disposizioni finalizzate al più efficace contenimento del contagio;
3) il Ragioniere Generale dovrà provvedere, con assoluta urgenza, a impinguare i capitoli destinati all’acquisto dei DPI in modo da consentire al Servizio Approvvigionamenti di acquisire gli ulteriori dispositivi necessari, anche in prospettiva pluriennale;
4) Il Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP, di concerto con l’AMG, ed il Dirigente del Servizio Decoro Urbano, Cantiere comunale ed Autoparco sono richiamati a fornire riscontro, rispettivamente, alle note n. 774097/2020 e n. 774064/2020 entro e non oltre il 15.09.2020;
5) le attestazioni di cui al punto 1) e le comunicazioni in ordine alle iniziative assunte in adempimento delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere trasmesse allo scrivente (presso l’account funzioniapicali@comune.palermo.it) entro e non oltre il 15.09.2020. Si dispone, infine, che la presente direttiva venga pubblicata su Aquile Agili.
Articolo del 19.10.2020 dal portale del Ministero della Pubblica Amministrazione.
Il Decreto del 19 ottobre 2020.
I punti salienti:
ciascuna amministrazione con immediatezza assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020;
gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;
il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza;
le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni rese in smartworking da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
lo smartworking si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera;
le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;
l’amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;
nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.
Link alla Sesta Direttiva - Sesta Direttiva su Aquile Agili
Di seguito si riporta un estratto per l'attuazione del lavoro agile.
1) LAVORO AGILE
… ciascun Dirigente di Area/Settore/Servizio dovrà:
1.1) organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o mensile, lo svolgimento del lavoro agile almeno per il cinquanta percento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, spingendosi verso percentuali più elevate, compatibilmente con le potenzialità N. prot. AREG/1249305/2020 del 30/10/2020 organizzative della struttura e con la qualità dei servizi erogati, favorendo la rotazione del personale al fine di assicurare una equilibrata alternanza nello svolgimento delle due modalità di lavoro; al contempo si deve assicurare che la presenza dei dipendenti negli ambienti di lavoro sia costantemente conforme a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione rischi delle relative Unità Produttive, con particolare attenzione al rispetto del distanziamento interpersonale, alla fornitura e al conseguente obbligatorio uso dei dispositivi di protezione e alla permanente disponibilità dei prodotti igienizzanti. Solo a titolo meramente esemplificativo, e non prescrittivo, si rappresenta che, in linea con le modalità organizzative indicate dal decreto ministeriale, una organizzazione dell’ufficio, che preveda la presenza del 50% dei lavoratori su due giorni settimanali da 6 ore e 30 minuti, comporta una percentuale di lavoro agile pari al 64% (l’esempio si basa su una ipotesi di lavoratori a tempo pieno); la percentuale superiore al 50% e prossima al 65%, dunque, risponde all’auspicio che il Governo ha espresso circa la preferibilità di un utilizzo intenso del lavoro agile, nel rispetto della quantità e qualità dei servizi alla comunità; è consentito aumentare tale percentuale di ricorso alla modalità agile, ove il Dirigente sia in grado di dimostrare, con apposito atto inviato al Sindaco e allo scrivente, di aver organizzato l’ufficio in modo tale da consentire ugualmente l’effettuazione delle funzioni pubbliche istituzionali e/o l’erogazione dei servizi all’utenza (si veda il successivo punto 1.8).
1.2) adottare, nei confronti dei lavoratori fragili, nonché dei dipendenti di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 104 /2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento massimamente esteso di attività in modalità agile anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria di inquadramento (si veda più estesamente il punto 2 della presente Direttiva);
1.3) tenere conto nella organizzazione della rotazione del personale dei seguenti fattori e parametri: a) la configurazione dei profili professionali; b) le condizioni di salute dei dipendenti; c) la eventuale presenza nel nucleo familiare di figli minori di quattordici anni; d) la distanza tra la zona di residenza e la sede di lavoro;
1.4) prevedere lo svolgimento di tutte le riunioni in modalità “a distanza”, salvo comprovate esigenze da dimostrare in modo rigoroso e con la certezza dell’apprestamento preventivo di tutte le misure di sicurezza, avviando al contempo le attività indispensabili affinché la necessità della presenza possa essere superata;
1.5) consentire lo svolgimento delle proprie prestazioni in modalità agile ai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario o rientranti nella fattispecie di cui all’art. 21-bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, e che non si trovino in condizioni di malattia certificata. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura delle prestazioni, assegnare altre attività connesse a diversa mansione purché ricomprese nella medesima categoria di inquadramento, eseguibili in modalità agile.
1.6) equiparare a servizio effettivamente prestato l’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19;
1.7) tenuto conto che il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, individuare, di concerto con i responsabili delle UU.OO. di competenza, specifiche fasce di reperibilità dei lavoratori, congruenti con la durata giornaliera della medesima prestazione resa in presenza e, N. prot. AREG/1249305/2020 del 30/10/2020 dunque, tali da assolvere alle necessità di relazione lavorativa indispensabile al buon andamento del servizio; a tal fine si rinvia alla lettura della seconda direttiva (prot. n. 221063 del 23.03.2020) che ha approfondito, tra gli altri, questo specifico profilo auspicando la massima creatività nella configurazione del lavoro agile;
1.8) organizzare gli uffici in modo tale che, anche da remoto, si possa: a) consentire all’utenza esterna la contattabilità dei responsabili dei procedimenti/responsabili di U.O./incaricati di P.O./dirigenti; b) garantire la risposta giornaliera alla posta elettronica; c) assicurare i contatti telefonici mediante la deviazione del numero di telefono d’ufficio su cellulari o altri dispositivi, previa indicazione dei giorni e delle fasce orarie di contattabilità da rendere note all’utenza; è, dunque, fatto divieto di azzerare o anche solo ridurre drasticamente l’interlocuzione, in vari modi, con l’utenza professionale e con quella comune, configurandosi, altrimenti, l’ipotesi di violazione dei doveri di servizio, se non addirittura la più grave fattispecie di interruzione di pubblico servizio;
1.9) organizzare un sistema di monitoraggio delle attività rese dai lavoratori in regime di lavoro agile, prevedendo anche sub sistemi differenziati in funzione delle specifiche attività svolte dalle diverse UU.OO. nelle quali è articolato l’ufficio, prevedendo che il controllo riguardi sia l’aspetto quantitativo che l’aspetto qualitativo delle prestazioni rese e stabilendo la periodicità del controllo in funzione della natura delle attività svolte dai dipendenti, ovviamente tenendo conto della natura intrinsecamente votata alla gestione per obiettivi, propria di questa modalità lavorativa (si veda il successivo punto 1.10);
1.10) adeguare il sistema di misurazione e valutazione della performance delle UU.OO., prevedendo specifici obiettivi per le prestazioni rese in modalità “lavoro agile” secondo la diversa logica che presidia questa differente e peculiare modalità di erogazione della prestazione lavorativa (si rinvia anche in tal caso agli approfondimenti su tale tema contenuti nelle direttive precedentemente emanate);
1.11) redigere, ove non ancora redatta, la “mappatura delle attività” dell’ufficio, intesa come ricognizione dei processi di lavoro individuando tra di essi tutti quelli che possono essere svolti in modalità agile;
1.12) vigilare, con l’ausilio dei Preposti, che il Personale in presenza attui, pedissequamente, le misure di prevenzione e protezione dettate dai rispettivi D.V.R. Tra le misure obbligatorie si ricordano:
misurazione della temperatura all’entrata;
uso di mascherine/visiere;
distanziamento interpersonale;
igienizzazione delle mani;
utilizzo delle barriere parafiato, nei casi previsti.
L’eventuale mancata vigilanza sarà valutata nell’ambito della performance dirigenziale e, ove si riscontri una più grave fattispecie, in ambito disciplinare e, nei casi di gravissima violazione e/o reiterazione, sarà segnalata alle autorità competenti;
1.13) trasmettere allo scrivente una relazione entro il 10 novembre 2020 indicante l’avvenuta ottemperanza alle superiori disposizioni, con particolare approfondimento delle azioni intraprese relativamente ai punti 1.1 (indicazione della percentuale di lavoratori posti in lavoro agile), 1.7 (indicazione delle fasce di reperibilità), 1.8 (descrizione del sistema adottato per la contattabilità), 1.9 (descrizione del sistema di monitoraggio), 1.11 (mappatura delle attività).
2) GESTIONE DEI LAVORATORI FRAGILI
In relazione alla gestione dei lavoratori fragili si segnala che il comma 2-bis dell’art. 26 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, dispone che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Pertanto, nel caso di lavoratore abilitato a svolgere lavoro agile che venga a trovarsi in condizioni certificate di fragilità, nulla osta, anzi tutto conduce, alla sua collocazione in detta modalità lavorativa.
Nel caso, invece, di lavoratore non abilitato a svolgere lavoro agile si dà atto dell’assenza di specifica normativa. Qui si pongono due casi:
nel caso di inidoneità relativa alla specifica mansione svolta, appare percorribile la possibilità di adibire il lavoratore, sulla scorta delle prescrizioni indicate dalla competente autorità sanitaria e dell’assegnazione dei correlati DPI, ad altra attività compatibile con la categoria di inquadramento;
nel caso, invece, di inidoneità temporanea in modo assoluto sembra registrarsi un vero e proprio vuoto normativo (non essendo direttamente trasponibili le soluzioni adottate da altre P.A. per il personale proprio). Conseguentemente, trattandosi di criticità, la cui soluzione esula dalla sfera discrezionale della singola amministrazione, si è ritenuto di investire della problematica, con apposito “parere-quesito” il Sig. Sindaco, anche n.q. di Presidente di A.N.C.I. Sicilia, (che di ciò si è fatto prontamente interprete) per segnalare il problema alle Autorità di Governo e chiederne una rapida soluzione.
Infine, si richiamano i Dirigenti all’ottemperanza all’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 36 del 27.09.2020 che dispone il controllo periodico sui soggetti fragili, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica.
La circolare del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2020 illustra l’applicazione dei DPCM del 24 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 con riferimento alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali.
Art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n.18:
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 […] i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità. Nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco. Purché’ risultino individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute. E vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Con il DPCM 18 ottobre 2020, confermato dal DPCM 24 ottobre 2020, le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Il Ministero della Funzione Pubblica con Decreto Ministro PA 4/11/2020 ha istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni.
a) supporta la elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile in una prospettiva sistemica e multidisciplinare ......
b) svolge attività consultive, di studio e analisi a supporto della elaborazione di proposte per l’attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni ......
c) analizza, nel complesso, l’implementazione dei piani organizzativi del lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, i risultati della loro attuazione, e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi quantitativi e qualitativi ivi previsti .......
d) analizza, anche attraverso i risultati del monitoraggio dell’attuazione del lavoro agile, i relativi effetti sull’organizzazione delle amministrazioni e sulle attività svolte dalle stesse ......
e) promuove specifiche iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di lavoro agile, anche attraverso la “Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche” ....
Dopo il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 3 dicembre, il Ministro ha approvato, con decreto del 9 dicembre 2020, le Linee guida che indirizzano le amministrazioni nella predisposizione del POLA.
Il documento intende fornire alcune indicazioni per supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria.
In modo particolare le linee guida focalizzano l’attenzione sugli indicatori di performance, funzionali a un’adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile.
L’approccio proposto è, infatti, quello di un’applicazione progressiva e graduale in quanto le scelte sulla programmazione del lavoro agile sono rimesse all’amministrazione, che deve elaborare un programma di sviluppo nell’arco temporale di un triennio.
In sede di prima applicazione, il POLA dovrà, quindi, essere inserito come sezione del Piano della performance 2021-2023 da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2021.
A regime, il POLA costituirà una sezione del Piano della performance, da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno.
In pratica l’amministrazione riporta i seguenti contenuti minimi:
Livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile
Modalità attuative
Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile
Programma di sviluppo del lavoro agile
Si possono individuare indicatori sul lavoro agile riferiti a diverse dimensioni di performance:
indicatori riferiti allo stato di implementazione, i quali sono utili a monitorare le diverse fasi e gli esiti dei progetti finalizzati all’introduzione del lavoro agile nell’organizzazione e, successivamente, a valutare il livello di utilizzo dello stesso nella medesima organizzazione;
indicatori riferiti alla performance organizzativa che, completando il set di indicatori associati a un obiettivo specifico del Piano sono utili a misurare e valutare il potenziale contributo del lavoro agile al raggiungimento dell’obiettivo stesso;
ed indicatori riferiti alla performance individuale, che forniscono una visione del potenziale contributo del lavoro agile al raggiungimento degli obiettivi individuali.
Il Decreto Milleproroghe dispone importanti proroghe, per l'anno 2021, di norme attuali scadute o prossime alla scadenza.
Anche in tema di Smart Working il decreto ha operato delle proroghe.
Per ciò che riguarda le Pubbliche Amministrazioni la norma, infatti, proroga al 31 marzo 2021 l' utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
Le disposizioni contenute nell'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 sono prorogate infatti fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
In esse si legge che:
".......le Pubbliche amministrazioni.....organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.
Con il D.P.C.M. 23.09.2021 è stato disposto che nella Pubblica Amministrazione, con decorrenza 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza;
con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08.10.2021 sono state emanate le linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 23.09.2021;
con D.P.C.M. 12.10.2021 sono state emanate le linee guida per l’attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 21.09.2021 n. 127.
Per effetto del D.P.C.M. 23.09.2021, dal 15.10.2021 cessa la vigenza del regime emergenziale ai fini del lavoro agile.
L’eventuale accesso alla modalità agile, nelle more della approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), potrà essere consentito con le modalità di cui all’art. 14 della legge n. 124/2015, con le modifiche introdotte dall’art. 1 del D.L. n. 56/2021 (percentuale minima: 15% dei dipendenti, ove lo richiedano) e nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 08.10.2021, art. 1 comma 3 lettere da a) a h):
a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
b) l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
c) l’amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
d) l’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
e) l’amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
f) l’accordo individuale di cui all’art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
Prot. 1446470 del 19/11/2021
https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/trasparenza_all/_22112021070806.pdf
Prot. 24287 del 12/01/2022
Lavoro Agile fino al 49% delle ore anche su base mensile e con requisiti organizzativi e tecnici specifici.
Durata dell'Accordo individuale = 1 anno a decorrere dal 1 maggio 2022
Delibera | Regolamento e accordo individuale
La collocazione, rispettivamente nella settimana o nel mese, delle giornate di lavoro agile, sarà definita dal Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza e potrà avere collocazione mobile secondo una pianificazione previamente concordata sulla base delle esigenze dell’ufficio, comunque volta a garantire l’invarianza dei servizi resi all’utenza e la presenza giornaliera contemporanea in servizio di almeno il 60% dei dipendenti assegnati a ciascuna U.O. Si dovrà inoltre assicurare una rotazione della fruizione dell’Istituto del lavoro agile, in modo tale da assicurare condizioni di parità tra tutti i dipendenti da coniugarsi con la piena funzionalità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese;