La carriera "Alias"

"Non è la mia identità a definirmi ma quello che faccio"

Petra De Sutter vice primo ministro belga

La Carriera Alias è uno strumento che sopperisce ad una lacuna giuridica

In Italia è l’Università degli Studi di Torino ad avanzare, per prima, la proposta di offrire la possibilità di adottare un c.d. doppio libretto alle persone trans in attesa della rettifica formale dei dati anagrafici sul documento d’identità.

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La Carriera Alias è uno strumento che sopperisce ad una lacuna giuridica che perdura da 30 anni. In Italia, la legge 164/1982 ha obbligato alla riassegnazione chirurgica del sesso (RCS)chiunque intenda richiedere la modifica dei propri dati anagrafici. la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e della Corte Costituzionale n. 221, i tribunali italiani hanno iniziato a concedere la rettificazione di sesso anagrafico anche senza RCS. Nonostante ciò, il tempo che intercorre tra la richiesta di modifica dei dati anagrafici ed il raggiungimento di tale istanza va dagli 1 ai 3 anni. Questo tempo può essere dunque sufficientemente lungo da inibire la decisione di una/un giovane di iscriversi all’università e/o di continuare gli studi, così come da impedire ad una lavoratrice/un lavoratore di prestare la propria opera in un ambiente che non tutela il benessere e l’incolumità delle/dei propri dipendenti.

In Italia è l’Università degli Studi di Torino ad avanzare, per prima, la proposta di offrire la possibilità di adottare un c.d. doppio libretto alle persone trans in attesa della rettifica formale dei dati anagrafici sul documento d’identità. L’intento è quello di anticipare gli effetti della sentenza della rettificazione di attribuzione di sesso prevista dal lungo iter burocratico della Legge 164/1982, che permette il cambio anagrafico solamente in seguito alla rettifica chirurgica genitale. Successivamente all’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione 221/2015, tuttavia, il cambio anagrafico è possibile anche senza intervento chirurgico, poiché “la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi, pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere”. Inoltre, la sentenza sottolinea la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., “per l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità di genere, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute”.
Nel 2003 l’Ateneo di Torino ha condotto una agguerrita battaglia civile dal grande valore simbolico, promuovendo la predisposizione di un libretto sostitutivo con il nome di elezione scelto dallo studente/dalla studentessa interessato/a, valido esclusivamente a fini universitari.

Questo coraggioso moto avanguardistico conduce l’Ateneo Torinese a diventare l’emblema della lotta alla discriminazione transfobica negli ambienti universitari e, di lì a poco, altre Università seguono il buon esempio: Bologna, Firenze, Padova, Bari, Milano, Bergamo, Verona, Urbino, Napoli, Roma, Salerno, Ferrara, Pisa.

Siamo, tuttavia, ancora lontani da un allineamento burocratico/giuridico nazionale e numerosi sono gli ostacoli amministrativi nei quali gli studenti e le studentesse Trans sono costretti/e ad imbattersi ogni giorno. I recenti progressi in ambito tecnologico hanno inoltre modificato le pratiche di autenticazione attraverso il rilascio di credenziali connesse ai dati personali degli studenti e delle studentesse, e le misure messe in atto ai fini della dematerializzazione dei processi amministrativi (come l’abbandono del libretto universitario cartaceo a partire dall’anno accademico 2012/2013) hanno reso indispensabile la definizione di una nuova procedura per l’attribuzione della Carriera Alias.

Con il medesimo intento e nel rispetto degli stessi valori che avevano ispirato il Codice Etico della Comunità Universitaria ed il Codice di Comportamento per la Tutela della Dignità delle Lavoratrici e dei Lavoratori, delle Studentesse e degli Studenti dell’Università di Torino, su iniziativa del Comitato Unico di Garanzia e della Consigliera di Fiducia, in collaborazione con la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, l’Ateneo torinese ha approvato nel 2015 il nuovo “Regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera alias per soggetti in transizione di genere” (che si allega in Appendice), al fine di garantire a questi ultimi il diritto all’inviolabilità della propria persona, della propria privacy, della propria dignità, consentendo loro di studiare e/o lavorare in un ambiente non viziato da una implicitamente legittimata discriminazione transfobica.

Proseguendo nell’analisi del contesto italiano, gli Atenei che prevedono la fruizione di una Carriera Alias per i docenti e ricercatori/ricercatrici si contano, attualmente, sulle dita di una sola mano. La riflessione in proposito ci conduce ad esaminare i rapporti in gioco: è evidente che uno studente o una studentessa siano in una condizione di inferiorità rispetto alla figura del docente che può, deliberatamente, mettere in difficoltà la persona che si ritrova dinnanzi (ad esempio ponendo all’esaminando/a domande di maggiore complessità, obbligandolo/a ad un coming out dinnanzi all’intera classe di studenti o ad altri docenti, offendendolo/a). Tuttavia non sfugge alla vista il fatto che un/una dipendente pubblico/a dovrebbe poter godere anch’egli/ella del diritto alla privacy, alla tutela della propria dignità ed all’esercizio della propria professione in un ambiente libero da possibili discriminazioni.

L’art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso – al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali – costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone (Carta Costituzionale, 15 Aprile 1993, n. 163). Per tale ragione le Università, in quanto istituzioni pubbliche, dovrebbero dotarsi di tutti gli strumenti idonei a garantire tale parità, sia per i propri studenti e le proprie studentesse, che per i docenti, le ricercatrici e i ricercatori.

La Carriera Alias è un profilo burocratico alternativo e temporaneo, che sostituisce il nome anagrafico con quello adottato, almeno fino all’ufficiale rettifica anagrafica. Comprende un badge e un indirizzo email con il nome adottato. È valido esclusivamente all’interno dell’ateneo, realizzato attraverso la stipula di un accordo confidenziale tra ateneo e studente/ssa, e non estendibile a documenti ufficiali, come l’attestato di laurea, l’iscrizioni a tirocini, l’accesso a programmi erasmus ecc.

Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera "Alias" Università di Pisa

Regolamento per l’attivazione e la gestione delle carriere alias


Articolo 1

Finalità


1. La finalità del presente Regolamento è garantire il benessere psico-fisico degli/lle studenti e del

personale di Ateneo, a qualsiasi titolo facente parte della comunità universitaria pisana, nonché

favorire la realizzazione di un ambiente di studio e di lavoro inclusivo, sempre ispirato al valore

fondante della pari dignità delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono

modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere.

2. L’Università di Pisa, nel perseguimento degli obiettivi che ispirano il Comitato unico di garanzia

“per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di

seguito “CUG”), nel rispetto della normativa vigente, pone in essere le misure di protezione per le

persone che abbiano la necessità di utilizzare, all’interno dell’Ateneo, un nome diverso rispetto a

quello anagrafico, mediante l’attivazione di una carriera alias.

3. L’Università di Pisa, in accordo e attraverso le azioni positive del CUG, con l’obiettivo di garantire

il pieno e positivo accesso al dispositivo della carriera alias, si impegna a fornire adeguata

formazione in merito ai temi che riguardano l’identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle

procedure relative alla carriera alias e al personale in contatto diretto con i soggetti richiedenti.


Articolo 2

Destinatari/ie


1. L’attivazione di una carriera alias può essere richiesta da tutti/e i/le componenti della comunità

universitaria, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, dirigenti, componenti esterni/e

degli organi collegiali e quanti/e a vario titolo operano, anche occasionalmente e temporaneamente,

nelle strutture dell’Ateneo.

2. Il/La delegato/a alle attività “Gender Studies and Equal Opportunities” può autorizzare il

riconoscimento temporaneo di una identità alias in favore di ospiti dell’Ateneo che, in occasione di

attività seminariali, convegni, cicli di lezioni o altre iniziative, intendano utilizzare su locandine,

badge, ecc. un nome alias scelto in sostituzione dell’identità anagrafica ufficiale.


Articolo 3


Procedura per l’attivazione carriera alias


1. L’attivazione della carriera alias avviene mediante presentazione al/la delegato/a alle attività

“Gender Studies and Equal Opportunities” dell’istanza redatta secondo il modello allegato (All.to 1),

corredata da un documento di identità.

2. Il/La delegato/a alle attività “Gender Studies and Equal Opportunities” assume le funzioni di tutor

accademico per la carriera alias, supporta la persona richiedente nella procedura di richiesta e nella

successiva gestione della carriera alias.


3. Il/La delegato/a, valutata l’istanza, acquisito il parere del/la Responsabile della Protezione Dati (di

seguito “RPD”) dell’Ateneo (RPDcarrieraalias@unipi.it), può autorizzare l’attivazione della carriera

alias.

4. L’attivazione della carriera è subordinata alla sottoscrizione, da parte del/la Rettore/rice e del/la

Richiedente, di un Accordo di riservatezza, redatto secondo i modelli allegati (All.ti 2, 3 e 4).

5. All’Accordo di riservatezza fa seguito un provvedimento del/la RPD contenente le istruzioni

operative per gli uffici competenti.


Articolo 4

Carriera alias


1. Al/la richiedente è assegnata un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, al fine del

rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (libretto universitario - badge), di un nuovo account di

posta elettronica e di targhette identificative, ove necessarie.

2. La carriera alias è inscindibilmente associata a quella riferita all’identità anagrafica legalmente

riconosciuta e resta attiva per tutta la durata di quest’ultima, salve eventuali richieste dell’interessato/a

o ipotesi di violazione del presente Regolamento.

3. I documenti di riconoscimento provvisori connessi alla carriera alias possono essere utilizzati

esclusivamente all’interno dell’Università.

4. La carriera alias viene disattivata con il passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi della

legge 14 aprile 1982 n. 164, attribuisca al/la richiedente un sesso diverso da quello enunciato nell’atto

di nascita. L’anagrafica della carriera del/la richiedente viene quindi aggiornata sulla base del

dispositivo della sentenza medesima. La carriera alias, in ogni momento, può essere disattivata a

semplice richiesta dell’interessato/a.


Articolo 5

Rilascio di certificazioni


1. Le attestazioni o certificazioni per uso esterno riguardanti la carriera alias, prodotte dall’Università,

fanno esclusivo riferimento all’identità legalmente riconosciuta.

2. Il/La richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio,

relativamente a stati, fatti e qualità personali inerenti la carriera universitaria, da utilizzare all’esterno

dell’Università esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.


Articolo 6

Obblighi del/la richiedente


1. Il/La richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al/la RPD l’intenzione

di compiere atti all’interno dell’Università con rilevanza esterna (a titolo esemplificativo,

partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio),

impegnandosi a verificare e a concordare con il/la RPD stesso/a le modalità e le procedure di utilizzo

della propria identità elettiva.

2. Il/La richiedente si impegna a comunicare all’Ateneo ogni mutamento in grado di influire sui

contenuti e sulla validità dell’Accordo di riservatezza. In particolare, si impegna a comunicare

tempestivamente il provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso.


Articolo 7

Violazione del Regolamento


1. In caso di violazione del presente Regolamento e dell’Accordo di riservatezza, la carriera alias può

essere sospesa in via cautelare, all’esito di un’istruttoria preliminare, con provvedimento del/la

Rettore/rice.

2. Qualora risulti accertata l’effettiva violazione, la carriera alias è disattivata con provvedimento

del/la Rettore/rice, fatta salva l’irrogazione di eventuali successive sanzioni disciplinari e/o etiche.


Articolo 8

Accordo di riservatezza


1. L’Accordo di riservatezza ha efficacia dalla data di sottoscrizione e cessa immediatamente al

momento del venir meno dei presupposti che lo hanno determinato.

2. Nel caso in cui lo/la studente richiedente consegua il titolo di studio senza l’intervento di un

provvedimento di cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera si intendono riferiti ai dati

anagrafici effettivi del/la richiedente e conseguentemente sono rilasciate le certificazioni e i

documenti con i dati personali della carriera anagrafica.

3. I provvedimenti relativi alla carriera del personale dipendente dell’Ateneo sono emessi con

riferimento all’identità alias solo se destinati a uso interno, mentre la documentazione destinata a uso

esterno è unicamente riferita all’identità legalmente riconosciuta.

Articolo 9


Testimoni e collaboratori/rici di giustizia

1. L’attivazione di una carriera alias può essere altresì richiesta da:

a. testimoni e collaboratori/rici di giustizia;

b. chiunque sia sottoposto dalle competenti autorità a una misura di protezione che prevede il

cambio di identità per motivi di sicurezza;

c. autorità competenti in materia;

d. chiunque denunci delitti contro la pubblica amministrazione o delitti compiuti mediante abuso

di autorità o dei poteri inerenti la pubblica funzione o il pubblico servizio.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente

Regolamento, con le seguenti precisazioni:

- l’istanza è presentata al Rettore/rice;

- il procedimento si svolge in piena collaborazione con l’autorità competente;

- le caratteristiche dell’identità sono determinate dall’autorità competente in materia o in accordo con

essa;

- i documenti di riconoscimento provvisori connessi alla carriera alias possono essere utilizzati

esclusivamente all’interno dell’Università, con l’eccezione di quanto disposto dalle autorità

competenti;

- in caso di violazione del presente Regolamento e dell’Accordo di riservatezza, ogni provvedimento

di cui all’art. 7 è adottato di concerto con l’autorità competente.

Articolo 10

Obblighi di segretezza


1. L’Università tratterà i dati indicati nell’accordo di riservatezza secondo quanto disposto dalla

normativa vigente.

2. Il personale dell’Università che interviene nel procedimento relativo alla carriera alias è tenuto alla

segretezza delle informazioni acquisite.


Articolo 11

Entrata in vigore e pubblicità


1. Il Regolamento è emanato con decreto del/la Rettore/rice ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua

pubblicazione sul sito web di Ateneo nell’Albo ufficiale informatico.

2. È altresì reso pubblico sul sito web di Ateneo e sulla pagina ufficiale del CUG.


Allegato 1 – Richiesta attivazione carriera alias

Allegato 2 – Accordo di riservatezza - studenti

Allegato 3 – Accordo di riservatezza - docenti

Allegato 4 – Accordo di riservatezza - personale tecnico amministrativo


D.R. 29 gennaio 2020, n. 9097 – Emanazione

Intervista alla Dirigente Scolastica dell'ITCG "Cerboni"

di Portoferraio

Prof.ssa Alessandra Rando