Vista e Patenti
Ci si chiede spesso: "Quanto è il minimo previsto per evitare l'obbligo degli occhiali durante la guida? Quali difetti di vista sono compatibili con la guida?". Il 30 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il "DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59, Attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida" che tratta, fra l'altro, dei "requisiti minimi di idoneità fisica per la guida di un veicolo a motore". Questo in breve quanto richiesto
Il decreto, per quanto riguarda l'acutezza visiva, recita testualmente:
Gruppo 1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0.7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva da entrambi gli occhi, purché il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0.2 (...)
Gruppo 2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0.8 per l'occhio più valido e di almeno 0.4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0.4 e 0.8 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0.8 e 0.4) deve essere ottenuta o per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata.
Cosa significa tutto questo?
Per le patenti A e B è richiesta la lettura non inferiore al secondo rigo (2/10) della tabella per l'occhio peggiore e almeno del quinto rigo (5/10) per l'occhio migliore.
Per le patente C, D, E è richiesta la lettura di almeno il quarto rigo (4/10) per l'occhio peggiore e dell'ottavo rigo (8/10) per quello migliore.
Se non si raggiungono questi limiti ad occhio nudo, ci si può avvalere dell'uso di lenti.
La correzione utilizzata deve risultare ben tollerata.
Per le patenti C, D, E, la correzione utilizzata sull'occhiale non deve superare le 8 diottrie per occhio (valore ottenuto per media algebrica tra miopia o ipermetropia e l'eventuale astigmatismo) mentre, con le lenti a contatto, può essere anche di potere diottrico superiore.
Se nemmeno con la correzione ottica fossero raggiunte le soglie richieste, il giudizio di idoneità può essere formulato solo dalle apposite Commissioni Mediche Locali.
Il decreto enuncia inoltre altri parametri da valutare. Oltre la "quantità di vista", deve essere valutata anche la qualità; per essere idonei alla guida, quindi, bisogna avere:
- Un buon campo visivo; non basta, infatti, "vedere bene": alcune patologie, possono alterare il campo visivo, menomando la visione periferica, quella, cioè, che ci permette di vedere con "la coda dell'occhio", cosa fondamentale durante la guida per guardare specchietti retrovisori, incroci, attraversamenti, ecc.
- Una buona sensibilità al contrasto (la capacità di leggere caratteri con minore contrasto rispetto allo sfondo),
- Una buona visione crepuscolare (la capacità di vedere in condizioni di scarsa luminosità),
- Una bassa sensibilità all'abbagliamento e un veloce tempo di recupero all'abbagliamento (la capacità di vedere dopo essere stati abbagliati ed il tempo necessario a recuperare una visione sufficiente dopo essere stati abbagliati).
- Capacità di distinguere i colori in uso nella segnaletica stradale.
Patenti di guida speciali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida" e che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida. Si evidenzia, che le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l'abolizione delle patenti di guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Di conseguenza, il conducente titolare di patente di guida speciale ai sensi del citato art. 325, in occasione del rinnovo di validità della stessa, potrà richiederlo direttamente presso l'autoscuola senza doversi più recare alla Commissione medico locale; in occasione del rinnovo il sanitario darà indicazioni per richiedere la riclassificazione del documento di guida (da speciale a normale) presso l'Ufficio competente della Motorizzazione civile. In altre parole chi in precedenza aveva una patente speciale per problemi visivi (identificata dalle sigle AS/BS) aveva una scadenza limitata (5 anni anziché 10 se di età anagrafica inferiore a 50 anni) con controlli periodici da effettuarsi presso le Commissioni medico locali; I problemi visivi inclusi nell'art.325 del C.d.S sono:
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acuità visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che, abbiano in un occhio un'acuità visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acuità visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un'acuità visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acuità visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
Cosa cambia adesso?
Ora chi ha questo tipo di patenti può effettuare la visita dove vuole. Se di età inferiore a 50 anni, la durata del rinnovo passa da 5 a 10 anni. In sede di primo rinnovo bisogna necessariamente riclassificare la patente da speciale a normale, presso gli Uffici della MCTC di Trento. Ovviamente lo stesso dicasi anche per i neo patentati, affetti da tali patologie che aspirano al conseguimento di una patente del gruppo 1 (A-B e sottocategorie).
Ricordiamo che queste patologie sono incompatibili con la detenzione di patenti del gruppo 2 (C-D-E e sottocategorie).
Sono necessari accertamenti ulteriori rispetto alla normale visita di rinnovo/conseguimento?
SI. La normativa prevede alcune verifiche tecniche necessitanti talvolta di un accertamento preliminare eseguibile presso Struttura Pubblica (Perimetria automatica computerizzata/Esterman binoculare) privatamente o con impegnativa del medico curante.
Eliminare la prescrizione "obbligo lenti"
Di seguito le disposizioni da osservare nel caso in cui un conducente desideri eliminare la prescrizione "obbligo lenti" già riportata sulla propria patente di guida.
Tale circostanza ricorre quando un conducente, dopo l'accertamento medico, risulti essere tornato in possesso dei requisiti visivi minimi prescritti per l'idoneità alla guida dagli art. 322 e 325 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), non avendo più la necessità di alcuna correzione con occhiali o lenti a contatto. Tale evenienza si può presentare:
a) in prossimità della scadenza della patente di guida e quindi in sede di conferma di validità;
b) in qualunque momento durante il periodo di validità del documento di guida.
Nel caso a) di normale conferma di validità il conducente deve recarsi presso un medico autorizzato ( tra cui nostro Studio) o presso la Commissione medica locale ( solo nel caso di patente speciale).
Nella comunicazione (allegato 2 alla circolare n. B 5664/60D3) compilata a cura del medico e da questi inviata successivamente all'U.C.O., non verrà più indicata la dicitura "obbligo lenti" e pertanto il tagliando di conferma di validità inviato al conducente, e da apporre sul documento, non riporterà più la dizione "obbligo lenti", annullando così automaticamente ogni eventuale prescrizione già riportata in precedenza sulla patente, e ciò a decorrere dalla data dell'effettuazione dell'accertamento medico fino alla successiva scadenza di validità.
Nel caso indicato al punto b), il conducente, che si sottopone ad accertamento medico per eliminare la prescrizione "obbligo lenti" dal documento di guida, deve recarsi sempre presso un medico autorizzato o presso la Commissione medica locale (solo nel caso di patente speciale), seguendo una procedura analoga a quella della conferma di validità, effettuando quindi il prescritto versamento.
Nella compilazione della già citata comunicazione da trasmettere all'U.C.O., il medico deve indicare, alla voce "annotazione", la motivazione dell'accertamento medico eseguito su richiesta dell'interessato.
Il tagliando di rinnovo inviato dall'U.C.O. e da applicare sulla patente non riporterà la dicitura "obbligo lenti", annullando la precedente prescrizione e confermando contestualmente la patente per il periodo di validità previsto dall'art. 126 del codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285), come nel caso di normale rinnovo.
Ne consegue che anche in tal caso l'accertamento medico deve essere finalizzato alla valutazione di tutti i requisiti psicofisici prescritti per la guida.
In analogia a quanto indicato al punto a), l'annullamento della prescrizione "obbligo lenti" decorre dalla data di effettuazione della visita medica fino alla successiva scadenza di validità.
Si fa presente, per gli organi preposti al controllo del traffico, che analogamente a quanto disposto per il rinnovo di validità , il conducente, per il caso in esame, può condurre veicoli in attesa di ricevere il tagliando dall'U.C.O., portando con sé il documento di guida e del certificato medico che non prescrive più l'obbligo di guida con lenti.
Si precisa infine che, nel caso previsto al punto b) è possibile eliminare la prescrizione "obbligo lenti" anche richiedendo un duplicato della patente di guida previa presentazione della prescritta documentazione, presso un Ufficio provinciale della motorizzazione civile.