Sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di quella giudiziale i coniugi si rivolgono ad un Tribunale. Quest’ultimo, nella fattispecie della separazione consensuale, si limita ad omologare quello che è già stato stipulato in accordo tra le parti, fatte salve le disposizioni per quanto riguarda eventuali figli della coppia. Il Giudice, infatti, può porre delle modifiche alle condizioni stabilite dai coniugi proprio per una maggiore tutela nei confronti dei figli stessi.
In generale, comunque, la separazione consensuale è un procedimento piuttosto semplice. Dopo aver depositato un ricorso di separazione in Tribunale (dove almeno un membro della coppia ha la residenza), i coniugi vengono chiamati e sottoposti ad un tentativo di riconciliazione. Se la volontà di separarsi rimane salda e se le condizioni stabilite tra di loro non vanno a ledere l’interesse dei figli, allora nel giro di pochi mesi il Tribunale emetterà un decreto di convalida che ufficializzerà la separazione della coppia.
Il procedimento è invece decisamente più lungo se i coniugi decidono di separarsi ma non trovano nessun genere di accordo su argomenti complessi riguardanti i figli, la casa o più in generale gli aspetti legati alle condizioni economiche. In questo caso si parla dunque di separazione giudiziale, in quanto un membro della coppia presenterà un ricorso al Tribunale in cui verranno allegate le proprie richieste in merito a quei temi specifici riguardo cui non è stato possibile trovare un accordo con il coniuge.
Quest’ultimo potrà preparare a sua volta un’istanza di difesa con le proprie richieste, quindi il Tribunale fisserà un’udienza a cui dovranno partecipare entrambi i coniugi. Anche in questo caso si tenterà inizialmente una riconciliazione tra le parti: se questa dovesse fallire, sarà allora compito del Giudice valutare il caso e le richieste presentate dai membri della coppia, allo scopo di pronunciare una sentenza per decidere le condizioni della separazione.
Il decreto legge n.132/2014 introduce il divorzio consensuale prevedendo la negoziazione assistita di un avvocato e consentendo ai coniugi di eludere il controllo di un giudice e concedendo loro una prerogativa che offra numerosi vantaggi in termini di velocità e riduzione dei costi, ossia quella di formalizzare e sottoscrivere essi stessi un accordo nel quale confluiscano le reciproche intenzioni e volontà: ai coniugi che siano addivenuti ad una previa e comune conclusione circa l’inevitabile necessità di sciogliere il proprio vincolo matrimoniale basterà dunque rivolgersi a degli avvocati divorzisti (uno per parte) i quali, dopo aver innanzitutto tentato una conciliazione ed averli informati circa la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, dovranno guidare la coppia che intende divorziare nella fase di negoziazione assistita fino alla conclusione di un accordo che verrà depositato in copia autenticata presso il comune nel quale il matrimonio è stato trascritto o iscritto e sostituirà formalmente la più classica sentenza di divorzio.
La procedura si complica sensibilmente nei casi in cui a ricorrere al divorzio congiunto siano coniugi con figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ma anche maggiorenni non autosufficienti economicamente:
Requisito fondamentale per poter ricorrere a tale procedura semplificata è che i coniugi risultino già separati da almeno 3 anni, decorrenti o da un precedente accordo di negoziazione assistita di separazione o da un’udienza presidenziale di comparizione dinanzi al Giudice del Tribunale competente.
Introdotto in Italia con la legge n.55/2015, consente ai coniugi di veder cessare gli effetti del matrimonio precedentemente contratto in minor tempo rispetto a quanto accadeva in passato: i termini per poter esperire ricorso al divorzio si riducono infatti da tre anni a sei mesi a decorrere dalla comparsa dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in tutti i casi di separazione consensuale, mentre si passa da tre anni a dodici mesi qualora dovesse trattarsi di separazioni giudiziali.
Ultima ratio concessa alle sfortunate coppie che dovessero trovarsi in totale disaccordo non solo sulla comunione coniugale ma anche sulla fine della stessa, il divorzio giudiziale interviene a risolvere gli spiacevoli casi in cui non si riesca in alcun modo a giungere pacificamente ad un accordo circa il divorzio.
In tal caso partirà dunque da uno solo dei coniugi l’impulso propulsivo e sarà questi a ricorrere ad un avvocato divorzista o matrimonialista affidandogli il gravoso compito di dirimere la delicata questione:
Una volta depositata la domanda toccherà al Presidente del Tribunale competente fissare una data di udienza per la comparizione dei coniugi, udienza alla quale dovranno entrambi partecipare in presenza del proprio avvocato difensore: solo dopo aver tentato una conciliazione rivelatasi fallimentare ed improduttiva il Presidente potrà emanare un’ordinanza nella quale siano fissati provvedimenti urgenti e provvisori che non ledano gli interessi dei figli e dei coniugi stessi e che regolino la situazione in attesa che intervenga una sentenza definitiva che stabilisca una corretta destinazione della casa coniugale ed una congrua somma per quanto riguarda l’assegno di mantenimento dei figli o quello eventuale del coniuge, stabilendo inoltre a chi viene affidata la prole.
Sostanziali differenze sono quelle che sussistono per quanto riguarda le tempistiche con le quali si giunge a poter mettere definitivamente fine al vincolo matrimoniale. Solitamente molto brevi nei casi di divorzio congiunto, essendo i coniugi sostanzialmente d’accordo, discorso diverso invece va fatto per quanto riguarda i tempi per il divorzio giudiziale che dipendono da vari fattori, primo tra tutti l’eventualità in cui uno dei due coniugi si opponga a quanto deciso dal Giudice circa le domande avanzate in sede di prima udienza: potrebbe insomma volerci molto più di un anno prima di vedersi notificare una sentenza definitiva di divorzio giudiziale, 250 giorni circa invece per quello consensuale.
Analogo discorso va fatto per i costi in quanto anch’essi dipendono dal tipo di procedimento che si sceglie di prediligere in caso di divorzio: i costi del divorzio congiunto sono sicuramente più contenuti ed oscillano tra i mille ed i tremila euro mentre non è possibile in alcun modo prevedere quanto venga a costare un divorzio giudiziale, dipendendo quest’ultimo come abbiamo detto dal numero di udienze necessarie a metter d’accordo i coniugi.
Una volta chiarite quelle che sono le procedure esperibili e dopo aver scelto quella che maggiormente si confà alle proprie esigenze, rispecchiando il proprio caso, è indubbiamente il caso per coloro che intendano divorziare di affidarsi ad un valido avvocato che possa far da guida nelle varie fasi a partire da quella preliminare in cui sarà fondamentale presentare i documenti necessari per il divorzio che, inutile dirlo, varieranno al variare delle procedure:
questi si sostanziano in un estratto integrale dell’atto di matrimonio (da richiedersi presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) accompagnato da copia autentica del verbale di udienza e omologa del verbale di separazione o sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. Sarà poi necessario, per entrambi i coniugi, presentare una copia del proprio documento di identità e copia del codice fiscale nonché un certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Nei casi di divorzio consensuale tramite negoziazione assistita e qualora ci fossero figli maggiorenni economicamente non sufficienti, sarà fondamentale allegare anche una dichiarazione dei redditi percepiti durante gli ultimi 3 anni da entrambi i coniugi.
anche in tal caso sarà necessario allegare alla domanda di divorzio l’estratto integrale dell’atto di matrimonio, un certificato di residenza e lo stato di famiglia accompagnati da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, mentre saranno sufficienti documento di identità e codice fiscale del solo coniuge ricorrente.