STATUTO
della
"FONDAZIONE DANILO NANNINI PER LA DONNA E IL BAMBINO ETS - Onlus"
Il presente statuto è stato adeguato ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore
e approvato dalla Regione Toscana con decreto n.360 del 15/01/2021
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e divieto di scopo di lucro
È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE DANILO NANNINI PER LA DONNA E IL BAMBINO - ETS" con sede in Siena. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa speciale. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi della Fondazione. Tale divieto è esteso a ogni altro caso di scioglimento del rapporto della Fondazione con i propri aderenti. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana. a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. I componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione svolgono tali funzioni a titolo gratuito. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.
Articolo 2
Norma transitoria
In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal codice del Terzo Settore e fino al termine di cui all'art. 104 , c.2 del Codice del Terzo Settore medesimo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 , n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo Settore. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, la Fondazione:
a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
b) continua ad utilizzare la denominazione di "Fondazione Danilo Nannini per la maternità e l'infanzia Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere del termine di cui art.104, c.2 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto;
c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;
d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terso Settore , il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 3
Finalità e attività
La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, la propria attività nell'area del genere femminile e in quella infantile per raggiungere l'eccellenza nell'assistenza, promuovere la ricerca clinica, epidemiologica e di base, formare il personale. La Fondazione intende perseguire tali finalità mediante il supporto a tutte le attività che intendono migliorare il benessere psico-fisico e sociale della donna e del bambino. Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:
a) attività di carattere residenziale temporaneo volta a soddisfare bisogni sociali , sanitari, culturali, formativi o lavorativi; in particolare attività rivolte a donne madri o familiari di adulti ricoverati in struttura ospedaliera la cui vicinanza al bambino o all'adulto è funzionale all'efficacia della cura (art. 5, c. 1° , lettera q del D.lgs. 117/2017);
b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 , commi 1 e 2 , della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 , n. 112, e successive modificazioni; in particolare attività di formazione e di sostegno delle donna per le attività di cura a cui deve dare seguito nell'ambito della famiglia con la collaborazione di tutti gli altri componenti del nucleo familiare stesso (art. 5 , c. 1° , lettera a) del D.lgs. 117/2017);
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali , di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare attività che richiamano il valore della genitorialità mirate a sviluppare metodi appropriati ed efficaci per ridurre gli impatti negativi conseguenti a nascite premature e comunque con carattere di complessità (art. 5, c.1°, lettera i) del D.lgs. 117/2017;
Articolo 4
Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è composto:
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti;
dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altre amministrazioni pubbliche.
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 5
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
dalle entrate dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
da eventuali altri contributi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dagli Aderenti;
dalle entrate delle attività istituzionali e di interesse generale.
Le entrate, le risorse, gli utili e gli eventuali avanzi di gestione della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 6
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione ne approva il Bilancio di esercizio dell' anno decorso, redatto nella forma di Rendiconto di Cassa se non viene superato il limite previsto dall' art. 13 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 7
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
Fondatori;
Partecipanti Istituzionali.;
Aderenti Sostenitori.
Articolo 8
Fondatori
Sono Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione intervenendo al relativo atto.
Articolo 9
Partecipanti Istituzionali
Sono "Partecipanti Istituzionali" enti diversi dalle persone fisiche e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 che si impegnino a sostenere l'attività della Fondazione nelle forme determinate dal Consiglio d'Amministrazione. I Partecipanti Istituzionali devono indicare il soggetto designato a rappresentarli nell'ambito del Consiglio di Indirizzo.
Articolo 10
Aderenti Sostenitori
Sono "Aderenti Sostenitori" le persone fisiche e gli enti diversi dalle persone fisiche e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1,. comma 2, del Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 che, condividendo le finalità della Fondazione , contribuiscono alla vita della finalità della Fondazione medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli Aderenti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Aderente Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. Gli Aderenti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento. Gli Enti diversi dalle persone fisiche e le amministrazioni pubbliche. di cui al primo comma del presente articolo, che assumono la qualifica di Aderenti Sostenitori, devono indicare il soggetto designato a rappresentarli nell'ambito del Consiglio di Indirizzo.
Articolo 11
Esclusione e recesso
Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide - con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta - l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e degli Aderenti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplifica e non tassativa:
condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrato con gli interessi della Fondazione;
inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
Nel caso di enti diversi dalle persone fisiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
trasformazione, fusione e scissione;
modifica essenziale dell'oggetto dell'attività;
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione.
I Partecipanti Istituzionali e gli Aderenti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Articolo 12
Struttura della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
il Consiglio di Indirizzo;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente della Fondazione;
l'Organo di controllo;
il Comitato tecnico Scientifico, se nominato.
La Fondazione nello svolgimento della propria attività può .i avvalersi del Comitato scientifico di cui all'art.16 del presente statuto,
Articolo 13
Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio d' Indirizzo è composto dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali e dagli Aderenti Sostenitori.
Fa inoltre parte del Consiglio di Indirizzo, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, un membro della Famiglia Nannini previa sua accettazione. Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione.
In particolare provvede a:
stabilire annualmente le linee generali dell' attività del la Fondazione, nell'ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
nominare l'Organo di controllo monocratico.
Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire sette giorni prima della data fissata. Il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato almeno due volte all'anno per fornire le linee di indirizzo del programma annuale entro il 30 novembre e per l'illustrazione del Bilancio dell'esercizio precedente, nella forma del rendiconto di cassa, approvato dal Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla approvazione del suddetto atto da parte del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione , e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un' ora di distanza da questa. Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione , con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. E' annessa la partecipazione a mezzo delega. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di due deleghe. Tanto in prima quanto in seconda convocazione il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i membri del Comitato Tecnico Scientifico. Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
Articolo 14
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal Consiglio di Indirizzo prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione medesimo . I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra soggetti estranei al Consiglio di Indirizzo. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso . In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo provvede alla sostituzione; i nuovi membri resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto . Il Consiglio di Amministrazione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei alla tempestiva informazione di tutti i membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non è ammessa la partecipazione per delega.
Articolo 15
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella sua riunione di insediamento; egli presiede il Consiglio d'Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione dura in carica quanto i membri del Consigli o di Amministrazione . Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente ha facoltà di nominare un responsabile di segreteria ed un tesoriere scegliendolo anche tra soggetti esterni al Consiglio.
Articolo 16
Comitato Tecnico Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto. Il Comitato esprime parere su ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione faccia espressa richiesta. Il Comitato tecnico scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche e rappresentanti di enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professional ità nell'ambito di materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina al suo intero. un Coordinatore. Il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico viene redatto verbale, firmato· da chi presiede la riunione e dal segretario.
Articolo 17
Gratuità delle funzioni
Le funzioni relative agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto sono svolte a titolo gratuito.
Articolo 18
Organo di controllo
Il Consiglio di Indirizzo nomina , quale Organo di controllo, un Sindaco unico , ai sensi dell'art .30 del Codice del Terzo Settore.
Il Sindaco unico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art . 2397 del Codice civile.
L'Organo di controllo vigila sull 'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n . 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento . Esso può esercitare inoltre , al superamento dei limiti di cui al co, 1, art . 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Il sindaco unico può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Sindaco unico resta in carica sino all'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato .
Articolo 19
Devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento
Qualora la Fondazione venisse, per qualsiasi causa , a trovarsi nella impossibilità di perseguire i suoi scopi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo da richiedere all'Ufficio di cui all'art , 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del terzo settore o, in mancanza di indicazione del Consiglio di Amministrazione, alla Fondazione Italia Sociale . Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
Articolo 20
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e le altre forme vigenti di riferimento in materia.