Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone Venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da Lit 4000 a Lit 120000. Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i Defunti.