Benvenuto nella pagina di assistenza per la Tassa Rifiuti - TARI
Prima di inviare una richiesta di assistenza ti preghiamo di cercare la riposta tra le domande sottostanti
Si può richiedere l'addebito diretto in Banca (RID)?
Gentile contribuente, al momento non è possibile effettuare l'addebito diretto tramite Banca
Si può pagare con F24?
Per quanto sconsigliato il pagamento tramite F24 è ammesso.
La compilazione del modello deve essere effettuata direttamente dal contribuente
Cosa succede se si paga un bollettino dopo la scadenza?
Si invitano tutti i contribuenti a pagare i bollettini rispettando le scadenza indicate per evitare di ricevere solleciti di pagamento con l'aggravio delle spese di notifica, ciononostante il ritardo di qualche giorno non comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi.
E' possibile ricevere l'avviso Tari in formato elettronico tramite e-mail?
Per ricevere l'avviso Tari in formato elettronico bisogna compilare il modulo di richiesta che puoi scaricare direttamente qui
Ho ricevuto l'avviso Tari per un immobile che non abito più, cosa devo fare?
Bisogna comunicare la cessazione dell'occupazione dell'immobile compilando l'apposito modulo 'Iscrizione/Cessazione' che puoi scaricare direttamente qui
Ho ricevuto l'avviso Tari ma l'intestatario è deceduto, cosa devo fare?
Bisogna comunicare la variazione compilando l'apposito modulo 'Variazione' che puoi scaricare direttamente qui
Per il ritiro del Kit Raccolta Differenziata, l'Asmiu mi chiede il codice soggetto, cos'è e dove lo trovo?
Il codice soggetto è l'identificativo numerico dell'intestatario della Tari, si trova nell'avviso Tari insieme ai dati anagrafici della persona
Chi è il Soggetto Passivo che deve fare la denuncia TARI?
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le utenze domestiche, in solido con i componenti, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui all’art. 30 o i componenti del suo nucleo familiare. In mancanza, il possessore dell’immobile.
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell’immobile.Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la Pagina 2 di 21 tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Dove trovo le informazioni generali e la modulistica per effettuare le comunicazioni all'Ufficio?
Sul Sito del Comune di Massa nella sezione dedicata al Tributo Tari raggiungibile da questo link
Sono in locazione. Chi deve essere il titolare della TARI?
Tanti affittuari pensano che la TARI la paghi il proprietario e che sia compresa nella locazione. Anche se specificato nel contratto di locazione non è possibile che il soggetto dichiarante rimanga il proprietario, VEDI ART. 4 c. 1 del Reg. Com. 2022 , a meno di detenzione temporanea sotto i 6 mesi nel corso dello stasso anno solare , vedi Art. 4 comma 4 del Reg. Com. 2022
Esistono agevolazioni per i non residenti?
Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133: riduzione del 30 %;
c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %.Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della L.30.12.178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
In caso di utenza domestica di un unico immobile , dove non risiede nessuno, con più proprietari chi è il soggetto che deve dichiarare l'immobile? E' frazionabile per le quote di possesso?
Il soggetto dichiarante è unico e non è possibile frazionare la superficie un unico immobile con più nominativi. La dichiarazione la dovrà fare uno dei proprietari che si renderà responsabile del pagamento. In caso di omissione di denuncia l'Ufficio individuerà un soggetto tra i proprietari.
Esistono agevolazioni per utenze non domestiche stagionali?
Art. 24 - Riduzione e agevolazioni per le utenze non domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, che si trovano nella seguente condizione:
a) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 20%;
b) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrati nelle categorie n. 7 e 8 (Alberghi con o senza ristorante), n. 25 e 27 (Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24 (Bar e Ristoranti), aventi sedi operative site nelle frazioni: Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: 30%;
c) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrata nella categoria n. 24 (Bar e Ristoranti) che provvedono alla dismissione delle slot machine e/o apparecchi similari per il gioco d’azzardo presenti nei propri locali, debitamente documentata: Pagina 14 di 21 riduzione del 20%.
d) attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa nelle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi: riduzione del 50%;
2. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA).
3. Ai fini dell’applicabilità della riduzione si rinvia al terzo comma dell’articolo 22.
4. L’agevolazione prevista al comma 1 opera esclusivamente nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tassa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
5. In considerazione della “promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettivaa terzi”, si assimilano le attività di B&B alle utenze domestiche non residenti per le quali, ai sensi dell'art. 15, il numero degli occupanti è legato esclusivamente alla superficie. L'agevolazione viene riconosciuta a seguito di presentazione della domanda entro il termine previsto dall’art. 32 del presente regolamento.
Sono proprietario di un'immobile che su cui si è conclusa la locazione ho l'obbligo di dichiarazione?
Alla cessazione della locazione è obbligatoria la dichiarazione della proprietà , nei tempi previsti dal Reg. Com., pena sanzione per omissione dichiarazione art. 36 c. 2.
Sono proprietario di un'immobile che su cui si è conclusa la locazione E' possibile sospendere il tributo se non viene utilizzato?
Solo nei casi previsti dell'art.6 del Reg. Com. 2022
Entro quando devo fare la dichiarazione per non incorrere in sanzioni?
L'obbligo di presentazione della dichiarazione viene spiegata qui
Come si determina il numero degli occupanti nell'immobile ?
Art. 16 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche:
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
a. anziano dimorante in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
c. soggetto che svolge attività di volontariato o che si trova in degenza presso case di cura, case di riposo, istituti penitenziari, centri socio rieducativi per un periodo non inferiore all’annoPer le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione alla dimensione dell’alloggio, secondo la tabella riportata di seguito:
Da mq. 0 A mq. 38 - 2 componenti
Da mq. 39 A mq. 50 - 3 componenti
Da mq. 51 A mq. 66 - 4 componenti
Da mq. 67 A mq. 80 - 5 componenti
Oltre 80 mq. - 6 componentiIl numero degli occupanti può essere rettificato, sia in aumento che in diminuzione, in presenza di dichiarazione probante, ovvero per effetto di verifiche e/o accertamenti d’ufficio.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Pagina 10 di 21
In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal precedente comma 3 alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate, con cadenza annuale, dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Le variazioni dello stato anagrafico intervenute nel corso dell’anno verranno valorizzate con l’emissione dell’anno successivo.