Valutazione Energetica Condomini

Serve a ripartire correttamente le spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria in tutti quegli edifici serviti da un'unica centrale termica.

Dal 30 Giugno 2017 vige l'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200

Sostanzialmente l'obbligo è diviso in tre punti:

1.    Contabilizzazione: si realizza principalmente con l'installazione dei ripartitori sui radiatori

2.    Termoregolazione: si realizza principalmente con l'installazione delle valvole termostatiche sui radiatori

3.    Nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma UNI 10200

Con la contabilizzazione del calore ogni condòmino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all'effettivo riscaldamento fornito all'abitazione.

Entro il 30 Giugno 2017 tutti i condomini e gli edifici polifunzionali con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore, come sancito dal D. Lgs 102/2014.

Le singole unità immobiliari, per ottemperare a questo obbligo, hanno, nella maggior parte dei casi direttamente sui radiatori, l’obbligo di installare strumenti di lettura (ripartitori) per monitorare il calore emesso e valvole termostatiche per regolare in ogni stanza la temperatura.

Inoltre la suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avviene più con le tradizionali tabelle millesimali ma con la nuova norma UNI 10200 che suddivide i consumi in consumi volontari (misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari secondo la "nuova tabella millesimale del riscaldamento".

Chi si dovesse essere distaccato dall'impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la nuova tabella millesimale del riscaldamento (UNI 10200).

Il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione che però non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015, cioè con le "nuove tabelle millesimali del riscaldamento" è soggetto comunque ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014). E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio in sede assembleare può derogare dall'obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse: almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa.

In altri termini, l'assemblea di condominio è libera di non redigere le nuove tabelle millesimali per il riscaldamento se viene approvata una relazione tecnica, nella quale si assevera che tra almeno due appartamenti del condominio esistono differenze di fabbisogno termico per metro quadrato maggiori del 50%. Questo può accadere ad esempio se i due appartamenti hanno bisogno di quantità molto differenti di calore per essere riscaldati, come può succedere per un appartamento localizzato ad un piano intermedio esposto a sud ed un appartamento all'ultimo piano esposto a nord.

Se questa differenza è maggiore del 50%, grazie all'asseverazione del tecnico, è possibile derogare dall'obbligo di "nuove tabelle millesimali" secondo la UNI 10200

L'articolo 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/2014 specifica inoltre che l'obbligo delle tabelle millesimali secondo la UNI 10200 è facoltativo nei condomini o edifici polifunzionali in cui alla data del decreto si sia già provedduto all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese