Statuto

LO STATUTO

1.Denominazione e sede

2.Scopo

3.Patrimonio

4.Organi della fondazione

5.II Presidente della Fondazione

6.Consiglio dl Amministrazione

7.Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.Adunanze del Consiglio di Amministrazione

9.Revisore dei Conti

10.Libri verbali

11.Gratuita delle cariche

12.Bilancio

13.Utili della gestione

14.Estinzione

15.Norme finali

Articolo 1

Denominazione e sede

In esecuzione della volontà testamentaria della defunta Renolfi Fernanda, il Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia con sede in Romagnano Sesia in Via Torre n. 2 - ONLUS in persona del Vice Presidente pro tempore del Consiglio Di rettivo, Sig. FIORAMONTI GIACOMO, all'uopo autorizzato, co stituisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una fondazione denominata " LA NOSTA GENT " Onlus, con sede in Romagnano Sesia, Parco IV Novembre n. 6.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Scopo

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente gli scopi prefissati dalla Signora Fernanda Renolfi. Scopo della fondazione é la gestione di una rendita annuale da assegnare al vincitore di un concorso annuale nel campo delle ricerche ambientali-biologiche, il tutto meglio avverrà secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione perseguirà comunque finalità affini nel campo della valorizzazione ambientale della Valsesia e Novarese.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito:

•dall'ammontare della somma indicata nell'atto di costituzione del quale il presente statuto e parte integrante;

•dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

•dalle elargizioni o contributi fatti da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

•dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che, con delibera del Consiglio di Amministrazione sono destinati ad incrementare il patrimonio;

•da contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 4

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

•il Presidente della Fondazione;

•il Consiglio di Amministrazione;

•il Revisore dei Conti;

Articolo 5

II Presidente della Fondazione

II Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

II Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attuazione delle attività della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono conferite ad un Consigliere dallo stesso designato al momento della nomina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e resta in carica per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Consiglio dl Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e può validamente deliberare con la presenza unicamente di tre anche se presieduto in assenza del Presidente dal Consigliere designato.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I consiglieri sono rieleggibili e saranno nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia.

II Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo del Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia ONLUS.

I membri cosi nominati rimarranno in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

II Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo:

•approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo; il bi?lancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

•delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

•dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobiliari;

•delibera l'adozione di eventuali regolamenti;

•delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente o ad altri Consiglieri in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto

Articolo 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione é convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione avviene con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione trasmesso almeno die ci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione avverrà almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9

Revisore dei Conti

La fondazione é controllata da un revisore dei conti effettivo ed uno supplente nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dall'Ente Fondatore.

Il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione.

Il Revisore dei Conti, in particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

II Revisore dei Conti, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

II Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato.

Articolo 10

Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal consigliere che funge da segretario.

I verbali del Revisore dei Conti devono essere trascritti su apposito libro.

Articolo 11

Gratuita delle cariche

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 12

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

II Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 13

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 14

Estinzione

In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to

•Giacomo Fioramonti

•Tinelli Franco

•Gianfranco Brera

•Marisa Brugo

•Cate Calderini

•Roberto Vanzi

•Giovanni Mora teste

•Cividino Antonella teste

•dr. Rossana Lenzi notaio