Eventi Malattia/Carenza
Se stò male oltre ad andare dal medico cosa devo fare?
Devo consegnare il certificato medico all'azienda?
E' venuto il medico fiscale a casa e non mi ha trovato, non mi pagano la malattia?
E' sabato sto male, il mio medico non c'è, vado a lavorare ugualmente?
Ho quasi terminato il periodo di comporto (180gg anno solare) ma non sono ancora guarito?
Come si calcolano gli eventi della malattia.
Se stò male oltre ad andare dal medico cosa devo fare?
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la malattia al datore di lavoro. Trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza senza alcuna comunicazione, l’assenza stessa potrà essere considerata ingiustificata, e quindi in busta paga risulterà N.R. giornata non retribuita.
Devo consegnare il certificato medico all'azienda?
Il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dall’ospedale in caso di ricovero ospedaliero o day hospital. Il numero di protocollo consente infatti al datore di lavoro di visualizzare il certificato on-line, tramite il sito dell’Inps. AD OGGI NON È NECESSARIO ALMENO PER NOI DI ESSELUNGA COMUNICARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO CHE VIENE FORNITO DAL MEDICO, MA È BENE CONSERVARLO ALMENO FINO A QUANDO NON SI È VERIFICATO IN BUSTA PAGA LA CORRETTA GIUSTIFICAZIONE DI MALATTIA.
Il lavoratore non è più tenuto ad inviare una copia del certificato medico all’Inps; è lo stesso medico curante a provvedere all’invio telematico del certificato all’Istituto. Il certificato medico deve essere prodotto entro il giorno successivo all’inizio dell’assenza. A questo proposito ricordiamo che il certificato medico non giustifica le giornate di assenza antecedenti il giorno precedente la data del rilascio
Come vengono calcolati i primi tre giorni di malattia nel nostro contratto e per quante volte (eventi) saranno pagati durante l'anno. Pur essendo articolo posto nel contratto nazionale dall'aprile del 2011 ancora si tende a fare un pò di confusione in merito a questo argomento. C'è da sapere innanzitutto che la retribuzione della malattia è cosi composta per i primi tre giorni di malattia:
1) 100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni.
2) 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno.
3) 100% della retribuzione giornaliera dal 21° in poi.
ATTENZIONE: al punto 1 (cioè il 100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni) viene concesso solo nei primi due eventi di malattia,e sono completamente a carico del datore di lavoro, al terzo evento verrà corrisposto per i primi tre giorni di malattia il 66% della retribuzione, al quarto evento di malattia verrà corrisposto il 50% della retribuzione, dal quinto evento in poi non verrà corrisposta nessuna retribuzione per i primi tre giorni di malattia ( ovviamente dal 4° giorno in poi tutto rimane retribuito normalmente come indicato sopra).
Il calcolo degli eventi verrà conteggiato dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno, dopodiché il conteggio viene azzerato e si ricomincia con l'anno successivo. Da ricordare anche che in ogni caso vige l'obbligo di rispetto degli orari di visita fiscale (10-12 , 17-19). IMPORTANTE : la continuazione della malattia (importante che il medico scriva: continuazione) e la ricaduta per la stessa malattia (importante che il medico scriva:ricaduta) comunque NON vengono considerati come un unico evento, due certificati = due eventi.
Il certificato di malattia rilasciato dal lunedì fino al sabato, se viene “continuato” il lunedì successivo comporta per il lavoratore una scopertura della domenica. Per evitarla deve recarsi la domenica presso la guardia medica a farsi rilasciare un certificato di malattia per la domenica. Questo non è necessario se il lunedì la continuazione viene attestata in relazione a un certificato originario che copre dal lunedì fino alla domenica. Ciò vale per chi NON ha obbligo di prestazione lavorativa domenicale
E' venuto il medico fiscale a casa e non mi ha trovato, non mi pagano la malattia?
E’ importante sottolineare come da contratto, che non farsi trovare a casa durante il controllo del medico fiscale nella fascia che comprende solo 4 ore, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, da luogo a contestazione disciplinare, sanzionabile con ore di "multa", la malattia, verrà comunque pagata, i primi tre giorni di competenza aziendale saranno pagati in base al numero di eventi già raggiunti; solo nel caso di motivi d’urgenza documentati (es. recarsi d’urgenza al pronto soccorso) non da luogo a contestazioni.
Inoltre ALTRA COSA MOLTO IMPORTANTE DA SAPERE è che questo regolamento degli eventi NON si applica nel caso di:
1) Ricovero ospedaliero, day hospital.
2) Malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni.(certificato unico di 12 gg).
3) Sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita.
4) Tutte le malattie a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice.
Cos'è il periodo di comporto?
E' la durata massima del periodo di malattia, per mantenere la conservazione del posto. Di norma sono 180 giorni/anno.art.175 CCnl commercio:
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli art. 235 e 236, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 181.
Articolo 181 ccnl commercio
Ho quasi terminato il periodo di comporto (180gg anno solare) ma non sono ancora guarito?
Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 175 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 175; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
E' sabato sto male, il mio medico non c'è, vado a lavorare ugualmente?
Primo passo avvisare l'azienda della malattia, sucessivamente recarsi dalla guardia medica o al pronto soccorso per certificare la malattia.
Il certificato di malattia rilasciato dal lunedì fino al venerdì, se viene “continuato” il lunedì successivo comporta per il lavoratore una scopertura per il sabato e la domenica. Per evitarla deve recarsi al sabato presso la guardia medica a farsi rilasciare un certificato di malattia per il sabato/domenica. Questo non è necessario se il lunedì la continuazione viene attestata in relazione a un certificato originario che copre dal lunedì fino al sabato o alla domenica.