Obiettivi Differenziati

Il percorso differenziato e la valutazione differenziata

Il percorso didattico differenziato è stato introdotto, a seguito della sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale, con l’OM n.262/88, la quale con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, ha consentito una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico “differenziato” con obiettivi quindi diversi da quelli della classe ma funzionali allo sviluppo di competenze

Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e in particolare nell’OM n.90/2001. In tale normativa si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all’esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio.

La programmazione differenziata coinvolge tutte le materie e consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I.

È possibile fare una programmazione differenziata anziché per singola materia per aree disciplinari, in quest’ultimo caso ogni singola materia confluirà nella rispettiva area di appartenenza.

Tale programmazione viene documentata attraverso il “BOOK CREATOR” una sorta di agenda digitale che contiene i dati essenziali della programmazione contenuta nel PEI e documenta giornalmente/settimanalmente le attività che vengono svolte a scuola anche tramite foto e video e contiene altresì le verifiche di monitoraggio/valutazione del percorso scolastico.

Il book utilizza un apposito software open source al quale la famiglia accede con una apposita password che potrà a sua volta condividere con altri membri dell’unità multidisciplinari (clinici, esperti di libera scelta, referenti servizi educativi, etc.).

Lo scopo è quello di permettere alle famiglie di avere visione di quello che il figlio svolge a scuola specialmente quando quest’ultimo non è in grado di verbalizzarlo o di riportarlo con regolarità.

Ogni anno l’alunno ha un suo book che resta nella library anch’essa disponibile on line sempre con password, questo permette all’equipe del sostegno, anche quando subisce cambi di personale, di avere la conoscenza della storicità del percorso didattico-educativo del singolo alunno in modo completo ed oggettivo

La scelta di del percorso differenziato deve essere condivisa dalla famiglia la quale dovrà esprimere al riguardo il suo consenso. In caso di diniego l’alunno sarà valutato secondo gli obiettivi della classe.

In sede di valutazione del percorso differenziato il Consiglio di classe valuta i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti, come per i compagni, che indicheranno il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI senza alcun riferimento ai programmi ministeriali. Tali voti avranno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale del Consiglio di classe e con una breve nota anche in calce alla pagella.

Non deve farsi invece alcuna annotazione sui “tabelloni” esposti nell’albo della scuola, ciò in conformità alla legge n.675/96 e seguenti sulla tutela dei dati personali.

Conseguentemente tutti gli alunni che seguono un PEI “differenziato” possono essere, come tutti, promossi o respinti.

In quest’ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI, l’alunno potrà comunque essere trattenuto nella classe frequentata per sole tre volte. In caso invece di promozione gli alunni vengono ammessi alla frequenza della classe successiva.

Nel caso però in uno degli anni successivi l’alunno mostri di aver raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere promosso secondo la valutazione “ordinaria” senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione “differenziata”.

Con una programmazione differenziata l’alunno non consegue un diploma di stato ma un attestato delle competenze, utile per l’inserimento lavorativo.

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1 - Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all’integrazione scolastica, l’art.15, comma 5 dell’OM 90/2001 stabilisce che, qualora il Consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia e fare firmare l’accettazione alla programmazione differenziata.

2 - L’annotazione in calce è la seguente: “La presente valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali” ( OM n.90/2001 art.15, comma 6)