La Magna Charta Libertatum è una carta concessa ai baroni inglesi il 15 giugno 1215 dal re d'Inghilterra Giovanni Senzaterra; è considerata il fondamento delle libertà costituzionali inglesi. Le perdite militari patite da Giovanni per mano di Filippo II di Francia, gli onerosi tributi e l'eccessivo uso di privilegi da parte della corona e della nobiltà portarono a un'altra insurrezione dei baroni contro il potere monarchico. Formularono e consegnarono al re una lista di richieste. Di fronte al suo diniego, ritirarono il loro giuramento di fedeltà e si diressero verso Londra, mettendo il re nella posizione di dover negoziare. Giovanni Senzaterra si riunì con i baroni e ratificò il documento proposto.
Nella Magna Charta per la prima volta venivano definite formalmente le relazioni tra re e baroni, codificando i diritti e i doveri della feudalità e riformando il sistema giudiziario.:
molti abusi di autorità furono con essa limitati, compresa la facoltà della corona di stabilire imposte senza il consenso della camera dei Comuni.
Il commercio venne protetto, garantendone il libero esercizio a Londra e in numerose altre città, villaggi e porti d'Inghilterra e con l'istituzione di un sistema ufficiale di pesi e misure.
Venne infine creata una Corte comune d'appello permanente con sede a Westminster
(6) Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore; prima che contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro parenti prossimi.
(20) Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza [...]
(22) Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico.
(39) Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.
(40) A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.
(54) Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.