Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e che siano ancora in età, secondo l’ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:
dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
I documenti da dover presentare, direttamente ad una istituzione scolastica italiana scelta per l’inserimento dello studente sono i seguenti:
certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento e stato prodotto
Sono da considerare NAI gli studenti neoarrivati in Italia del tutto non italofoni e non in grado di utilizzare l'Italiano L2 come lingua di comunicazione o studenti inseriti a scuola da meno di due anni.