Di Manuela Boccaccio

Cenni storici in materia di diritto ambientale

Negli ultimi decenni si è sviluppato sempre più un corpus normativo in materia di salvaguardia dell’ambiente. Fino al 2001, in Italia, così come negli altri Stati Europei, non c’erano ancora leggi che riguardassero in modo specifico la regolamentazione ambientale. Nei vari ordinamenti, i principi generali posti a tutela dell’ambiente erano inclusi tra i valori fondamentali. Con il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 dagli Stati membri della Comunità Europea, erano state introdotte alcune direttive per una cooperazione efficace e, solo negli anni che hanno preceduto l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, invece, si è introdotto un concetto, seppur ancora fin troppo generale, di diritto comunitario dell’ambiente.

Nel 1972, il Vertice di Parigi dichiarava che «la crescita economica non è fine a sé stessa», difatti «attenzione particolare dovrà essere data ai valori intangibili e alla protezione dell’ambiente, in modo che il progresso possa veramente essere messo al servizio dell’umanità». Tali obiettivi politici si sono concretizzati nel Primo Programma di Azione per l’ambiente, adottato nel 1973. Tale Programma, tuttavia privo di efficacia obbligatoria, si concentrava sulla ripartizione delle competenze tra Comunità e singoli Stati e puntava alla collaborazione per la risoluzione di eventuali problemi in campo ambientale.

Le direttive, dal primo Programma in poi, hanno l’obiettivo primario di migliorare il funzionamento del mercato tutelando al contempo l’ambiente. Alcune, in particolare, si occupano della salvaguardia della fauna e di tutelare l’habitat naturale di ogni specie. Altre ancora, riflettono l’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici e privati e costituiscono un’applicazione diretta del principio di prevenzione. Infine, ci sono direttive che si riferiscono allo smaltimento dei rifiuti in modo sicuro e che abbiano il minor impatto sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.

Le regole, gli strumenti della politica economica e i programmi d’intervento in materia ambientale dei vari Stati fanno riferimento al concetto di stabilità, alla base della sostenibilità. Questo concetto è ripreso costantemente nei Trattati istitutivi: gli Stati e la Comunità si devono impegnare a trovare un equilibrio tra sviluppo economico e protezione ambientale, cercando di realizzare uno sviluppo sostenibile finalizzato al miglioramento del tenore di vita di tutti i cittadini e al progresso economico e sociale dei popoli.

Nell’art. 191 TFUE, si citano i primari principi di tutela dell’ambiente da parte della Comunità Europea che sono a) il principio “chi inquina paga”, b) il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, c) il principio di prevenzione, d) il principio di precauzione.

La comparazione delle Costituzioni dei vari Stati evidenzia la centralità e l’importanza della questione ambientale, posta ancora più in primo piano dati i rischi di una cattiva amministrazione o scarsa attenzione. La consapevolezza della fragilità del Pianeta in cui viviamo, dati anche gli eventi cui siamo costretti ad assistere giorno per giorno, ha comportato delle modifiche significative delle istituzioni che puntano all’adozione di una vera e propria legislazione ambientale, che possa fare capo ad una branca del diritto internazionale. La difesa globale del Pianeta è una responsabilità della comunità internazionale tutta, che propone di ampliare la sfera che fa riferimento all’ambiente, limitando, in parte, i diritti tradizionali. Il rispetto per l’ambiente dev’essere concepito come un dovere della collettività internazionale, la quale dovrebbe mettere da parte le propensioni individualistiche dei singoli Stati, puntando piuttosto alla collaborazione.

LETTURE E APPROFONDIMENTI:

https://ec.europa.eu/environment/efe/environmental-law_it

https://it.wikiversity.org/wiki/Introduzione_al_diritto_ambientale

https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/le-fonti-del-diritto-ambientale/