di Sara Eleonori

GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA


Al fine di realizzare i propri obiettivi, espressi nei Trattati, l’Unione Europea disciplina le materie di propria competenza attraverso l’emanazione di atti - che costituiscono il diritto derivato - che si dividono in atti tipici e atti atipici e che sono destinati ad avere grande rilevanza sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Gli atti tipici sono previsti dall’articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e si dividono a loro volta in atti vincolanti e atti non vincolanti. Gli atti atipici, invece, costituiscono una categoria di atti adottati dalle istituzioni europee e possono riguardare l'organizzazione interna all'Unione europea o avere una portata più generale.

Tra gli atti tipici che hanno valore vincolante troviamo le direttive, i regolamenti e le decisioni.

Le direttive sono atti legislativi che stabiliscono un obiettivo che tutti gli Stati membri dell’Unione Europea devono rispettare. Tuttavia, le direttive prevedono una riserva di competenza a favore degli Stati. Ciò si traduce nel fatto che è compito di ogni singolo Stato, attraverso disposizioni nazionali, decidere come i suddetti obiettivi vadano raggiunti. In questo modo, l’Unione Europea impone ai suoi Stati membri di conseguire determinati risultati nei tempi stabiliti, lasciando però gli Stati liberi di scegliere come raggiungere l’esito desiderato. In breve, le direttive vincolano in base al risultato ma non riguardo la forma e i mezzi. Gli effetti che verranno prodotti dall’atto emanato dai singoli Stati possono dunque variare in base al tipo di atto scelto. Ciononostante esso deve sempre rispondere ai criteri di chiarezza e certezza del diritto e avere un’interpretazione conforme. Generalmente il temine fissato per il recepimento nel diritto nazionale è di due anni. Se un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione.

A seguire, i regolamenti sono degli atti legislativi vincolanti con le specifiche caratteristiche di diretta applicabilità, obbligatorietà e portata generale. Essi vengono dunque applicati in modo automatico e uniforme in tutti gli Stati membri dal momento della loro emanazione, proprio come delle normali leggi, senza bisogno di essere recepiti dall’ordinamento nazionale. Essendo atti di portata generale, non si rivolgono a destinatari determinati né identificabili, ma a categorie considerate astrattamente e nel loro insieme.

Infine le decisioni, che possono essere sia di portata individuale che generale e sono vincolanti per i suoi destinatari. Nel caso di una decisione individuale, essa sarà direttamente applicabile, mentre le decisioni di portata generale sono per lo più strumenti normativi usati per questioni istituzionali. La parte interessata deve essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della notifica.

Fanno invece parte degli atti non vincolanti le raccomandazioni e i pareri.

Le raccomandazioni indirizzano norme di comportamento di carattere non vincolante e vengono pertanto utilizzate dalla Commissione e dal Consiglio per rendere note le loro posizioni e per suggerire linee di azione raccomandate senza però imporre obblighi giuridici.

I pareri possono essere utilizzati da un’istituzione per far conoscere la propria valutazione su un atto. Come per le raccomandazioni, le istituzioni esprimono la loro posizione senza ricorrere ad atti vincolanti. Possono essere emessi dalla Commissione, il Consiglio, il Parlamento, il Comitato delle Regioni e Comitato economico e sociale europeo e vengono specialmente espressi nel processo legislativo dai comitati per esprimere i loro unti di vista su tematiche di tipo regionali, sociali ed economiche. In alcuni casi possono essere obbligatoriamente richiesti dai Trattati.

Infine, gli atti atipici dell’Unione Europea sono detti tali perché non rientrano nelle categorie degli atti giuridici previsti nel Trattato sul funzionamento dell'UE. Essi possono essere previsti da articoli dei trattati istitutivi dell'UE, o essere sviluppati dalla pratica istituzionale ma sono generalmente di portata politica. Alcuni possono tuttavia avere effetti vincolanti, i quali restano comunque limitati all'ambito istituzionale dell'UE.

Atti atipici previsti dai Trattati possono essere i regolamenti interni. I regolamenti interni fissano l'organizzazione, il funzionamento e le regole delle procedure interne delle istituzioni dell'UE. Essi hanno un effetto vincolante solo per l'istituzione interessata.

Tra gli atti atipici non previsti dai trattati troviamo strumenti sviluppati da ciascuna istituzione nell’ambito della propria attività. Ad esempio, il Parlamento Europeo esprime alcune delle sue posizioni politiche a livello internazionale attraverso delle risoluzioni o dichiarazioni, mentre il Consiglio adotta regolarmente delle conclusioni, risoluzioni o orientamenti al termine delle sue riunioni. Oppure ancora, la Commissione adotta comunicazioni, orientamenti e linee direttrici.


FONTI E APPROFONDIMENTI


  • “Manuale di diritto dell’Unione Europea” R. Adam e A. Tizzano. Giappichelli editore (2017)

  • Atti dell’Unione Europea: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_it

  • Atti atipici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0037