Approvato dal Consiglio Direttivo in data 05/08/2025
Art. 1 – Finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna, le modalità operative e i comportamenti dei soci dell’Associazione di Promozione Sociale "SottoMonte APS", nel rispetto dello Statuto vigente.
Art. 2 – Categorie di soci
Soci ordinari: maggiorenni che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano attivamente alla vita associativa. I soci ordinari acquisiscono il diritto di voto solo dopo almeno 180 giorni dalla data di iscrizione.
Soci sostenitori: possono contribuire con donazioni volontarie o supporti materiali. Non necessariamente partecipano alle attività ordinarie.
Art. 3 – Quota associativa
L’importo della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è rimborsabile in caso di dimissioni, esclusione o scioglimento dell’associazione.
Art. 4 – Tesseramento e durata
Il tesseramento decorre dal giorno dell’iscrizione ed è valido fino al termine dell'anno associativo in corso. L'anno associativa va dal 1/09 al 31/08 dell'anno seguente.
I soci temporanei possono essere registrati per uno o più giorni consecutivi, secondo quanto deliberato per ogni attività o evento.
Art. 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto a:
Partecipare alle attività dell’associazione;
Essere informati sulle iniziative in corso;
Proporre attività o iniziative, che saranno valutate a discrezione del Consiglio Direttivo in base alle risorse disponibili e alla coerenza con le finalità associative;
Usufruire di eventuali convenzioni e sconti riservati ai soci.
Art. 6 – Doveri dei soci
I soci sono tenuti a:
Rispettare lo Statuto, il presente regolamento e le decisioni degli organi associativi;
Mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri soci, i locali e i materiali dell’associazione;
Non utilizzare il nome dell’associazione per fini personali o non autorizzati;
Non nuocere, con atti o dichiarazioni pubbliche, al buon nome dell’associazione, pena provvedimenti disciplinari.
Art. 7 – Accesso ai locali
I locali dell’associazione sono riservati ai soci in regola con l’iscrizione.
L’accesso può essere regolato da orari e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Durante eventi aperti al pubblico, l’accesso potrà essere consentito anche a non soci, secondo le modalità previste.
Art. 8 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può deliberare:
Il richiamo scritto;
La sospensione temporanea;
L’esclusione definitiva del socio, in caso di gravi violazioni dello Statuto, del regolamento o comportamenti lesivi dell’associazione.
Le sanzioni sono deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà discrezionale di valutare la gravità dei comportamenti.
Art. 9 – Uso dei materiali e degli spazi
I materiali associativi devono essere utilizzati con cura.
È vietato asportare beni dell’associazione senza autorizzazione.
Le attività personali all’interno dei locali devono essere preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell’Assemblea dei soci.
Le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo devono essere ratificate dall’Assemblea ordinaria con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Le proposte di modifica avanzate dai soci devono essere presentate almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea e sottoscritte da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.
Art. 11 – Deleghe e poteri del Presidente e del CdA
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatta eccezione per quelli riservati espressamente all’Assemblea.
Ogni comunicazione esterna dell’Associazione deve essere autorizzata dal Presidente o da un consigliere delegato.
Art. 12 – Revoca e decadenza dei membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’Assemblea solo per gravi motivi, con votazione favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio può cooptare un sostituto, che resta in carica fino alla successiva Assemblea utile.