STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SottoMonte"
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “SottoMonte APS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Campobasso e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Art.2 - Finalità
L’associazione ha come scopo quello di promuovere la cultura, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva attraverso attività legate al mondo dei giochi di ruolo, giochi da tavolo, della narrativa, del fumetto e della cultura pop in generale. L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In accordo con l’art. 5 com.1: d,e,f,i,k,l,m; Codice Civile del D.Lgs. 117/2017 l’associazione intende:
● Organizzare eventi, corsi, laboratori, fiere, promozione del territorio e campagne di sensibilizzazione legate alle proprie finalità;
● Promuovere ideare e pubblicare contenuti multimediali;
● Stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici, privati e del terzo settore a livello locale, nazionale ed internazionale.
Attività accessorie non prevalenti che saranno rendicontate secondo; l’art 5, l’art. 6 e l’art.79 del D.Lgs. 117/2017
● Vendere, a fini di autofinanziamento, materiali coerenti con le finalità associative;
● Realizzazione e vendita di materiali autoprodotti;
● Bigliettazione per eventi speciali o tornei;
● Gestione piattaforme online.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverseda quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
Art. 3 – Soci
Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi. I soci si distinguono in:
● Soci ordinari: con durata annuale, rinnovabile. Hanno diritto di voto e possono partecipare alle assemblee.
● Soci sostenitori: coloro che contribuiscono con donazioni o supporti materiali. Non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e devono rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni degli organi associativi.
Art.5 – Volontari e dell’attività di volontariato
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
● l’Assemblea dei soci
● il Consiglio Direttivo
● il Presidente
Art. 7 – Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. È composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, se prevista.
L’Assemblea:
● approva lo statuto e le sue modifiche;
● approva il bilancio consuntivo;
● delibera sugli indirizzi generali dell’attività associativa;
● elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
● delibera sull’eventuale esclusione dei soci;
● delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere:
● Ordinaria, convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo;
● Straordinaria, convocata per modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento dell’associazione o per altre questioni di particolare rilevanza.
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene con almeno 5 giorni di preavviso, tramite: e-mail agli indirizzi comunicati dai soci, pubblicazione sui canali digitali ufficiali dell’associazione, altri mezzi informali (vie brevi) qualora necessario. L’avviso di convocazione deve indicare data, ora, luogo (fisico o virtuale) della riunione e ordine del giorno.
Quorum e maggioranze:
In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto;
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie o lo scioglimento. L’Assemblea Straordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Le modifiche statutarie richiedono la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. È ammessa la delega scritta. Ogni socio può ricevere un massimo di tre deleghe da parte di altri soci.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea. Dura in carica 3 anni. Cura la gestione ordinaria e straordinaria. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Art. 9 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Art. 10 – Risorse economiche
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
● quote associative;
● contributi di enti pubblici e privati;
● donazioni e lasciti;
● entrate da attività compatibili con le finalità associative.
Art. 11 – Regolamenti
Il funzionamento interno dell’associazione può essere disciplinato da un o più regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
Art. 12 – Scioglimento
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra APS o ente del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall’Assemblea e in conformità alla normativa vigente.
Art. 13 – Rinvio normativo
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).