open data obbligatori?

- SI -

CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale

Nel C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, al Capo V, "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete", viene sancito che le Pubbliche Amministrazioni hanno la responsabilità di aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government. I dati pubblici saranno fruibili in formato aperto e saranno riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto.

Nell'articolo 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - in conseguenza delle modifiche introdotte dal DL 179/2012 - viene sancito che per formato dei dati di tipo aperto si intende quel formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. Nello stesso articolo si specifica inoltre che i dati sono considerati “open” se: a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

La normativa che prevede l’obbligatorietà della pubblicazione dei dati aperti, in particolare, è stata introdotta con l’art. 9 comma 1 lett. a) del DL 179/2012, che ha modificato l’art. 52 del CAD, con questo nuovo testo:

art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)

  1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

  4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

  5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida. (fonte pag.4)


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FOIA Freedom of Information Act - Accesso civico generalizzato

Il FOIA (Freedom Of Information Act) italiano modifica il D. Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) ed è vigente dal 21 maggio 2016. In relazione al FOIA è utile prendere visione dei dati a pubblicazione obbligatoria vigenti dal giugno 2016 (analisi a cura di Francesco Addante).

Il FOIA, all'art. 1, introduce il diritto di accesso a "informazioni, dati e documenti" e non solo a "informazioni" come avveniva prima con il D.Lgs 33/2013.

Circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione applicativa sull'accesso civico generalizzato (FOIA).

FOIA POP Una modalità di richiesta di accesso civico generalizzato realizzata da Giovanni Pirrotta e Giuseppe Ragusa per semplificare la vita al cittadino, partendo dai dati della spesa pubblica presenti nel SIOPE.


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Altri obblighi di Open Data nella normativa

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto Sviluppo), convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 18 (obbligo di apertura dei dati relativi a sovvenzioni pubbliche)

  • D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. Decreto Crescita), art. 9 (Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

  • Legge 6 novembre 2012, n.190 (cd. Legge Anticorruzione): obbligo di apertura dei dati relativi ad appalti pubblici (art. 32) e alla concessione di consulenze e incarichi (art. 42, lett. i)

  • D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 art. 6, comma 1: "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (...)"

  • D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", art. 7:

    • "(Dati aperti e riutilizzo) 1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7.03.2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24.01.2006, n. 36, del decreto legislativo 7.03.2005, n. 82, e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

  • Legge 6.11.2012, n. 90, art. 1, comma 35, (disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), punto f:

    • "obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"

Dal portale dati.gov.it

Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico 2017

Le linee guida, attualmente in vigore e predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale, supportano le amministrazioni nel processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, definendo le azioni principali per l’attuazione della strategia dettata dall’agenda nazionale.

Linee guida sull’interoperabilità attraverso i Linked Open Data (PDF)

Le linee guida, rilasciate dalla Commissione di Coordinamento SPC del 2012, propongono e approfondiscono un approccio metodologico per la produzione di open data interoperabili (Linked Open Data) attraverso cui garantire l’interoperabilità semantica.

Profilo italiano DCAT-AP_IT

Il profilo nazionale dei metadati DCAT-AP_IT, definito dall’Agenzia per l'Italia Digitale insieme ad un apposito Gruppo di Lavoro, è utile per descrivere i dati in maniera omogenea e standardizzata. Il profilo è coerente con le regole e gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale ed europeo (DCAT e DCAT-AP).

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Dal Garante Privacy

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

Le linee guida, rilasciate dal garante per la protezione dei dati personali, includono raccomandazioni per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria di documenti, informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo 33/2013.​

Documenti internazionali

Open Data Charter

L'Open Data Charter è una iniziativa multi-stakeholder di portata internazionale in cui diversi Paesi e Città, tra cui l'Italia, si impegnano a ad attuare politiche di apertura del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni.

L’Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa internazionale che mira a ottenere impegni concreti dai Governi in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla corruzione e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione.