Solamente nel caso che l’imposta sostitutiva vada versata tramite un intermediario finanziario abilitato la perizia deve essere asseverata, ed effettuato il connesso versamento, prima del rogito di cessione, cioè prima della realizzazione della plusvalenza.
Invece negli altri casi non occorre che la perizia sia concretamente definita e predisposta; deve però essere almeno concepita, prima del rogito di cessione della quota.
Infatti il prezzo di cessione deve coincidere col valore che si intenderà periziare.
La perizia potrà essere giurata dopo il rogito di cessione quote, purché entro il 30 novembre 2025, data di riferimento per il versamento dell’imposta sostitutiva.