Trent'anni di storia
Il corso ad indirizzo musicale nella Scuola Media “G. Carducci” è stato istituito nell'anno scolastico 1990/1991. In trent'anni di attività hanno frequentato e sono stati licenziati centinaia di studenti, molti dei quali hanno proseguito lo studio della musica completando il percorso di formazione superiore per poi dedicarsi professionalmente all'attività concertistica e didattica.
Ma che cos'è un corso ad indirizzo musicale?
L'insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media prese il via in forma sperimentale in tutto il territorio nazionale a partire dal 1975. Il primo decreto ministeriale che ne regolamentò il funzionamento è del 1979 e la nostra provincia si distinse subito con l'avvio dei primi corsi sperimentali in alcune scuole. Nel febbraio del 1996 il Ministero della Pubblica Istruzione emanò un successivo importante decreto che determinava la struttura e l'organizzazione dei corsi. Sono i primi due fondamentali passi che sancirono e regolamentarono lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e permisero l'apertura in via sperimentale di nuovi corsi. Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 tali corsi musicali vennero ricondotti ad ordinamento, rendendo curriculare l'insegnamento dello strumento nella scuola media. Con il D.M. 6 agosto 1999 n. 201, venne istituita la classe di concorso di strumento musicale (A077) e recentemente è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 176 del 1/7/2022 che disciplina l'organizzazione e la gestione dei corsi musicali nelle scuole secondarie di primo grado. Attualmente nella nostra provincia sono attive dodici scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. Presso la nostra scuola il corso musicale è attivo sul corso E e consente lo studio di uno tra i seguenti strumenti: chitarra, flauto, pianoforte, violino.
Caratteristiche del corso ad indirizzo musicale
Le principali caratteristiche dell'Indirizzo musicale, delineate nel già citato D.I. 1 luglio 2022 n. 176 di cui riportiamo i punti salienti, sono:
Art. 1
2. I percorsi a indirizzo musicale che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, si sviluppano attraverso l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica, secondo le modalità definite dalle istituzioni scolastiche.
3. I percorsi a indirizzo musicale concorrono alla più consapevole acquisizione del linguaggio musicale da parte dell’alunna e dell’alunno integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali, fornendo, altresì, occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.
4. Nei percorsi a indirizzo musicale l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato dell’alunna e dell’alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico.
Art. 4
1. Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività di cui al successivo comma 2 si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale.
Nell’ambito della loro autonomia le istituzioni scolastiche possono modulare nel triennio l’orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali.
2. Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:
a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;
b) teoria e lettura della musica;
c) musica d’insieme.
Art. 5
1. Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all’atto dell’iscrizione dell’alunna o dell’alunno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i percorsi di cui all’articolo 1, previo espletamento di una prova orientativo- attitudinale, in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lett. b), c), d), f) e g).
2. Gli esiti della prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni.
3. Una commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica, valuta le attitudini delle alunne e degli alunni e li ripartisce nelle specifiche specialità strumentali, tenuto conto dei posti disponibili, precedentemente comunicati alle famiglie.