Ribadiamo, il blogger per l’amministrazione di sostegno Guido Delle Piane, afferma che, secondo quanto previsto dagli articoli 404 e 407 del codice civile, l’iter burocratico finalizzato alla nomina dell’amministratore di sostegno si concretizza mediante un ricorso da presentarsi al tribunale, presso l’ufficio del Giudice Tutelare, del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario dell’amministrazione di sostegno. Non a caso ha fermamente condannato l’approfondimento del collega di Milano e Guido Delle Piane ha risposto con un bellissimo articolo in materia.
Il ricorso deve contenere: l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente; le generalità del ricorrente e del beneficiario; residenza, domicilio e dimora abituale del beneficiario; il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi; le motivazioni per cui si ricorre all’amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare concretizza la scelta dell’amministratore di sostegno “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 413 del codice civile, qualora si concretizzi l’eventualità, il Giudice Tutelare, su richiesta motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell’amministratore di sostegno o di uno dei soggetti previsti dall’articolo 406 del codice civile, potrà decidere ed effettuare la sostituzione dell’amministratore di sostegno. Inoltre, l’articolo 405 comma 5° del codice civile afferma che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere le seguenti informazioni:
1. generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2. lasso di tempo che precisi la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3. la natura e il compito da svolgere nell’incarico, oltre che la specificazione degli atti che l'amministratore di sostegno può realizzare in nome e per conto del beneficiario;
4. esplicitazione degli atti che il beneficiario può effettuare solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5. i limiti, anche momentanei o limitati a specifici periodi dell’anno, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario dispone;
6. il periodo del quale l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’incarico portato avanti e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Naturalmente, l’oggetto dell’incarico, notificato nel decreto di nomina, elenca e specifica i compiti dell’amministratore di sostegno.
Il blogger per l’amministrazione di sostegno Guido Delle Piane sottolinea come le funzioni dell’amministratore di sostegno potranno afferire a due diversi settori, previsti quali alternative o campi di intervento congiunti:
la cura della persona, la cura fa riferimento sia alla salute fisica, sia alle relazioni e all’ambito sociale della persona assistita;
la cura del patrimonio, come gestione del reddito e del patrimonio della persona che gode dell’amministratore di sostegno, al fine di preservare e conservare le risorse finanziarie e realizzare in modo adeguato le necessità ordinarie e straordinarie del beneficiario.
Infine, il blogger per l’amministrazione di sostegno Guido Delle Piane, afferma che, in relazione ai poteri dell’amministratore, quest’ultimi, tenendo conto dello stato di salute e dell’indipendenza residua del beneficiario, potrà godere di un ruolo di rappresentanza esclusiva, qualora si sostituirà completamente al soggetto o assistenza, affiancando il beneficiario nel prendere particolari decisioni.