Ai sensi dell’articolo 225, primo comma, del codice di procedura penale, «disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a due». Dispone inoltre l’art. 233. co. 1, c.p.p., come, anche nel caso in cui non venga disposta perizia, ciascuna parte abbia comunque la facoltà di nominare, sempre in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Le parti quindi, quando hanno interesse a provare un fatto in campo tecnico o scientifico utile ai fini della causa, hanno la facoltà di nominare propri esperti che espongano il loro parere al giudice [Della Noce, 2005]
Nell'ambito del diritto penale è possibile dunque fare valutazioni testistiche anche preventive riguardanti la persona, così da avere un inquadramento scientifico della stessa il più ampio possibile.
Nel campo del Diritto Civile apporto il mio contributo in particolare in casi di diritto di famiglia ponendo attenzione e valutando i processi psicologici che si trovano alla base di separazione, divorzio o affidamento dei figli.
La valutazione psicologica in questo ambito, prevista nello specifico dall'art. 194 c.p.c., è fondamentale per la ricerca del benessere delle parti coinvolte nel procedimento giudiziario, soprattutto quelle con maggiori difficoltà. Inoltre poter contare sul contributo di un professionista della salute mentale avvalora le tesi del professionista del Foro davanti al Giudice.