La storia, i principi, la discussione.
Il nostro lavoro si è concentrato su questi tre aspetti, tentando di riviverli attraverso gli strumenti, gli spazi ed i tempi della Scuola.
Noi tutti, insieme, studenti e docenti, abbiamo condiviso le aule del nostro Liceo, che ci ha raccolti intorno a parole pronunciate 70 anni fa da uomini politici che avevano una straordinaria dimensione intellettuale e venivano da storie di coraggio che li ponevano in relazione diretta con gli elettori di cui erano rappresentanti.
Abbiamo imparato molto, ma soprattutto pensiamo che sia stato uno studio "utile" alla nostra maturazione, un'occasione per conoscere i principi attraverso il confronto, l'analisi critica, la collaborazione.
Per lo studio dell'articolo 4, e di tutti gli articoli che nella Costituzione parlano di lavoro, siamo partiti dalla storia del testo costituzionale ed abbiamo scelto di adoperare un'importante risorsa on line: il sito nascitacostituzione.it - a cura di Fabrizio Calzaretti - che raccoglie tutti i verbali redatti in sede di Commissione dei 75 prima e di Assemblea Costituente poi; i verbali sono catalogati in ragione di data e di articolo in discussione; per ogni articolo è inoltre proposta una pagina di "evoluzione", in modo da rintracciare le modifiche apportate al testo, riunione per riunione.
Altra risorsa essenziale è stata la piattaforma didattica sulla Costituzione, presente sul sito del Parlamento italiano, che rimanda a tutti i siti istituzionali nei quali sia possibile reperire materiale on line sulla storia e l'organizzazione della nostra Carta.
Riportiamo qui l'evoluzione del testo dell'art.4 - che nasce come art.31, nel titolo III, per poi migrare tra i primi 12 articoli costituzionali, sui principi fondamentali della Carta - come riportata dal sito nascitacostituzione.it, da noi verificata attraverso la lettura dei verbali.
Si noterà immediatamente come la correlazione tra diritto e dovere di lavorare (con l'anteposizione e l'accento sul primo dei due) risulti sin dalla prima formulazione, posizionata al primo comma.
L'evoluzione del testo ha condotto poi alla specificazione del contenuto del concetto di "lavoro", non solo come attività di carattere materiale, a diretto corrispettivo economico, ma come attività o funzione che può assumere una valenza anche spirituale. I Costituenti in Commissione dei 75 partono da considerazioni sul parassitismo della classe dei nobili, dei latifondisti, dei rentiers e giungono a discutere del ruolo dei sacerdoti e delle monache di clausura rispetto ai diritti e ai doveri costituzionali di una Repubblica che si vuole fondata sul lavoro e costituita da lavoratori.
E proprio larga parte della discussione venne focalizzandosi intorno alla portata del concetto di "diritto al lavoro" come diritto potenziale in un'Italia devastata dalla guerra, di contro ai timori, che pure molti avanzarono partendo da posizioni "giuspositivistiche" che erano comuni all'epoca, che il "diritto" al lavoro potesse intendersi come un diritto azionabile in tribunale da parte di chiunque si trovasse disoccupato.
Ancora grande parte della discussione venne impegnata con riguardo alla caratterizzazione del "dovere" di lavorare, inteso come obbligo di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.
Molto si ragionò, in proposito, sull'opportunità di far seguire ai due commi sul diritto ed il dovere di lavorare, un terzo comma che sanzionasse la mancanza di un'occupazione con l'eventuale perdita dei diritti politici. Il terzo comma venne poi eliminato in sede di discussione finale, perché in molti erano preoccupati che qualsiasi limitazione dei diritti politici basata sulla definizione di "lavoro" potesse - almeno con il tempo - divenire arbitraria.
Da ultimo la discussione, in sede di Assemblea, ruotò intorno alla necessità o meno di accennare in Costituzione ai principi della Economia pianificata, che parevano all'epoca i soli in grado di garantire la piena occupazione, ma che portavano alla mente gli spettri delle repubbliche sovietiche e del lavoro coatto. L'Assemblea ritenne infine di non vincolare il legislatore futuro ad alcuna formula specifica di governo dell'economia, né di carattere pianificatorio, né di carattere liberista, ponendo di fatto le basi per la forma di economia mista che ha caratterizzato il sistema italiano, ed i sistemi europei in generale, lungo tutto il periodo post-bellico, almeno sino agli anni '80 del '900.