CONSIGLIO D'istituto

LAVORA PER LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE DEI GENITORI NELLA SCUOLA. E' LA FORMAZIONE LO STRUMENTO PRINCIPE PER L'EMANCIPAZIONE DEI RAPPRESENTNTI DI CLASSE E DI ISTITUTO. FORMAZIONE DA GENITORI A GENITORI, PER AIUTARE ILGENITORE A CAPIRE IL SUO RUOLO, CON UNA FORMAZIONE CONTINUA. FORMAZIONE FATTA DI ESPERIENZA VISSUTA SUL CAMPO.

PARTECIPA ALLA VITA DELLA SCUOLA, COLLABORA CON NOI!

IL C.D.I.

(Artt. 8,10, 37, 42 D.L.vo 297/94 ; Artt. 1-3 D.I. 28 maggio 1975; Artt. 9-11 C.M. 105/75; Artt. 48-53 O.M. 215/91) È composto:

  • Nelle scuole con oltre 500 alunni: 19 componenti (Dirigente Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori/ovvero 4 genitori + 4 studenti)

  • Possono partecipare gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento

Convocazione: È convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto. La prima convocazione del consiglio di Istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Presidenza. È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Nella prima seduta di insediamento lo presiede il Dirigente Scolastico. Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di assenza del Presidente.

Presidente del Consiglio di Istituto. Convoca e presiede il consiglio. È da ritenersi implicito che predisponga l’ordine del giorno. Egli dovrà rispettare gli argomenti discussi della Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio con facoltà di inserire anche altri punti che ritenga opportuni o gli vengano richiesti nei limiti della competenza del consiglio. Affida le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei suoi membri. Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio. Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni. Per il mantenimento dell’ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente o, se manca il vicepresidente, il consigliere più anziano. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se non è presente la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Durata del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto resta in carica tre anni. Solo la componente studentesca si rinnova annualmente

Competenze e Funzioni Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Le delibere del consiglio di Istituto sono normalmente immediatamente esecutive ed avverso di esse è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 14 comma 7 DPR 275/99

Pubblicità delle sedute Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei Consigli Circoscrizionali secondo le modalità stabilite dal regolamento di Istituto. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Pubblicità degli atti. Copia integrale (sottoscritta e autenticata dal Presidente) del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso è pubblicata in apposito albo on-line della scuola. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere pubblicata in albo per un periodo di almeno 15 giorni e conservata in apposito archivio virtuale. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del Circolo od Istituto e (per lo stesso periodo) sono esibiti ai membri del consiglio che ne facciano richiesta. Gli atti di delibera concernenti le singole persone devono essere predisposti in modo da garantirne il rispetto della privacy.

Permanenza in carica. E' previsto che il Consiglio di Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. Può funzionare fino all’insediamento dei nuovi eletti, anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

Surroga dei Consiglieri. I membri dei consigli di Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. I membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo. Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il Presidente del Consiglio di Istituto. Per approfondimenti

IL PRESIDENTE C.D.I.

Il presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto è chiamato a svolgere una importante funzione di impulso e coordinamento, ma per esercitare efficacemente il proprio compito occorre conoscere le opportunità e prerogative riconosciute dalla legge.

Le norme che un Presidente deve conoscere sono:

  • D.Lvo 69/2009

  • Il D.L.vo 297/94

  • Il Decreto Interministeriale 28 maggio 1975

  • La C.M. 105/75 (regolamento tipo)

  • L’Art. 21 L 59/97

  • Il D.P.R. 275/99 (regolamento dell’autonomia)

  • Il Decreto Interministeriale 44/01

  • L’O.M. 215/91 elezione OO.CC. di istituto

Alcune scadenze temporali che vanno rispettate nello svolgimento delle elezioni previste dall’OM 215/91 sono:

  • Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale

  • Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, la commissione elettorale cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati

  • Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi

  • Entro il 10° giorno antecedente le votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico le richieste per le riunioni

L’attività ed il funzionamento degli Organi Collegiali, per tutto quanto non previsto dalle norme, è disciplinato dai regolamenti interni delle istituzioni scolastiche.

L’Art. 40 del D.L.vo 297/04 prevede che in mancanza dei regolamenti d’istituto, gli Organi Collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero (C.M. 105/75). È importante pertanto che essi siano completi e rispondenti alle esigenze e di questo può e deve farsi carico il Presidente.

Compiti del Presidente

Convoca e presiede il consiglio, garantisce il corretto svolgimento della riunione nel rispetto degli argomenti previsti per la discussione. La Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio di Circolo e di Istituto predispone l’ordine del giorno che può essere integrato dal Presidente del CdI in soddisfacimento di particolari richieste e/o necessità rientranti nell’ambito di competenza del consiglio stesso. Affida le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei membri del consiglio. Autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio e le delibere. Il suo voto vale doppio in caso di parità nelle votazioni.

Per il mantenimento dell’ordine esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni consigliari nelle PA essendo chiamato a svolgere un ruolo fondamentale all’interno dell’organismo di governance politico-amministrativo più importante di ogni Ente Scolastico Nel Consiglio è garante della liberà di espressione e di parola di tutti i Consiglieri e pertanto, qualora il comportamento di membri o pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone l’espulsione dei disturbatori ed eventualmente la sospensione della seduta o la sua prosecuzione in forma non pubblica. In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente, in mancanza di vicepresidente, presiede la riunione il genitore consigliere più anziano.

Il Presidente del Consiglio di Circolo o di Istituto viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

È importante che il Presidente possa collegarsi con i rappresentanti per acquisire informazioni ma anche per favorire la partecipazione. La prima assemblea con i genitori viene indetta in occasione della elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e la data viene stabilita dal Consiglio di Circolo o di Istituto (OM 215/91).

I regolamenti, sarebbe opportuno prevedessero, subito dopo le elezioni dei rappresentanti, la procedura di convocazione di un’assemblea di Istituto per la costituzione del Comitato Genitori, a cui si rimanda la conoscenza delle disposizioni riguardanti le assemblee e i comitati dei genitori. Per approfondimenti

COMITATO GENITORI LICEO ARTISTICO-MUSICALE-COREUTICOCANDIANI-BAUSCH