COMITATI & ASSOCIAZIONI

LAVORA PER LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE DEI GENITORI NELLA SCUOLA. E' LA FORMAZIONE LO STRUMENTO PRINCIPE PER L'EMANCIPAZIONE DEI RAPPRESENTNTI DI CLASSE E DI ISTITUTO. FORMAZIONE DA GENITORI A GENITORI, PER AIUTARE ILGENITORE A CAPIRE IL SUO RUOLO, CON UNA FORMAZIONE CONTINUA. FORMAZIONE FATTA DI ESPERIENZA VISSUTA SUL CAMPO.

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Comitato Genitori

L’art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 afferma che i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’Istituto. Il Comitato Genitori quindi dipende dalla volontà dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

La normativa vigente gli attribuisce comunque alcune specifiche funzioni:

  • può avanzare pareri e proposte al Consiglio di Istituto ed al Collegio Docenti, di cui questi devono tenere conto, in merito alla preparazione del PTOF (Art. 3.3 dpr 275/99)

  • ha il diritto di convocare l’Assemblea dei Genitori per richiesta dei propri membri o per iniziativa del proprio Presidente. Di norma nella prima riunione, i rappresentanti approvano un regolamento (Statuto) ed eleggono un Direttivo: l’unica carica del Direttivo prevista dalla normativa è il Presidente, ma nulla vieta al regolamento di prevederne altre (vicepresidente, segretario, consiglieri, coordinatori di plesso). Lo Statuto viene mandato in visione al Consiglio di Istituto che può segnalare sue eventuali incompatibilità con la normativa, ma non può entrare nel merito della legittimità di Comitato dei Genitori, sancita dalla vigente normativa.

I Comitati non possono interferire nelle competenze rispettive dei Consigli di Classe o di Istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori con l’eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto (C.M. 19.9.84, n. 274). Il Comitato svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio di Istituto in ordine ai problemi emergenti nella scuola.

E’ uno spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della Scuola. Permette la discussione, la conoscenza reciproca, il confronto e, soprattutto, l’elaborazione di problemi, temi e proposte da sottoporre all’esame degli organi collegiali. E’ anche uno spazio in cui i genitori possono esprimere liberamente la propria opinione e sentirsi partecipi fino in fondo dell’educazione dei propri figli. E’ uno strumento per l’elaborazione di proposte e per la focalizzazione di problemi ampiamente condivisi: esso ottimizza l’impegno e le energie volte alla risoluzione dei problemi di tutti. Essendo il Comitato Genitori, così come le assemblee, un importante strumento di partecipazione e di collegamento tra i rappresentanti, è fondamentale che i regolamenti di Istituto prevedano che ogni anno, successivamente alla elezione dei rappresentanti il Dirigente Scolastico indica l’assemblea dei genitori per la sua costituzione.

Associazione DI GENITORI

Si può ritenere di essere in presenza di un Ente Non Profit (e quindi senza scopo di lucro) qualora ricorrano, in sintesi, a prescindere dalla forma giuridica assunta dal soggetto (che può essere associazioni, fondazione, comitato, etc…), i seguenti elementi:

  • perseguimento di uno scopo ideale, in assenza di finalità lucrative;

  • divieto di distribuzione di utili.

E’ quindi fondamentale che i soggetti non profit utilizzino, in via esclusiva, i propri fondi per perseguire i fini previsti dallo statuto. Ad esempio sarebbe in contrasto con la natura di un ente non profit il fatto che le eventuali eccedenze di bilancio o le somme residuate in seguito allo scioglimento dell’ente venissero in qualsiasi modo, anche indiretto, distribuite fra i soci.

COS’E’ UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO?

In generale sono considerate organizzazioni di volontariato (OdV) tutti quegli organismi liberamente costituiti al fine di svolgere un’attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

COS’E’ UN’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO?

Sono considerate Associazioni Senza Scopo di Lucro le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore prevalentemente degli associati ma anche di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Le Associazioni Senza Scopo di Lucro si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente ed autonomo. Tra le risorse economiche si prevedono espressamente i proventi derivanti da attività commerciali, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

COSA E’ UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE?

La figura dell’associazione di promozione sociale è stata introdotta nel variegato mondo del non profit con la legge n. 383 del 2000. Questa normativa cerca di inquadrare le associazioni che operano sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per fini di utilità sociale (ambito più ampio di quello in cui sono inserite le associazioni di volontariato e le Onlus). Come previsto viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della legge ed in particolare alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3 della L. 383/2000. Fra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa va segnalata la previsione (art. 6 comma 2) della responsabilità sussidiaria (e non più solidale) dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell’associazione di promozione sociale nei confronti dei terzi creditori.

In sostanza i creditori di un’associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti prima sul patrimonio dell’associazione. Solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.

COS’E’ UNA FONDAZIONE?

E’ un ente privato, senza finalità di lucro, con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente da un patrimonio. Questo ente, dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione) sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmai (fondazione operativa).

Primo passo comune a tutti i tipi di enti non profit consiste nel dotarsi di un atto costitutivo, che rappresenta il contratto col quale i soci fondatori costituiscono l’associazione, e del relativo statuto, che ne elenca norme e regole di funzionamento:

COMITATO GENITORI LICEO ARTISTICO-MUSICALE-COREUTICOCANDIANI-BAUSCH