La verifica dei requisiti di tenuta di un impianto interno consente di attestarne le condizioni di sicurezza in riferimento all’eventuale presenza di perdite di gas in ambiente (solitamente riscontrabili in corrispondenza delle giunzioni e dei raccordi, anche per effetto del degrado nel tempo dei componenti dell’impianto e dei materiali di tenuta).
Secondo la UNI 11137:2012, la verifica di tenuta degli impianti interni va effettuata nei seguenti casi:
– persistente odore di gas,
– sostituzione di apparecchi,
– sostituzione del tipo di gas distribuito,
– riutilizzo di impianti gas inattivi da oltre 12 mesi,
– almeno ogni 10 anni (p.e. impianti asserviti a piani cottura e scaldabagni), a differenza del controllo di assenza fughe gas effettuato durante la manutenzione ordinaria ai sensi della legislazione vigente.
Quest’ultimo punto, nella norma, reca una nota che rimanda al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.
Al riguardo si segnala che il decreto del ’93 è stato, in buona parte, sostituito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione … ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), seconda parte, e lett. c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192) e che il D.M. 10/02/2014 – suo attuativo – reca i fac-simile dei nuovi “Rapporti di controllo di efficienza energetica”.
Ebbene, nel Rapporto di Tipo 1 – specifico per i “Gruppi termici” –, troviamo la voce «Idonea tenuta dell’impianto interno e raccordi con il generatore», accompagnata dalla nota: «Solo per impianti alimentati a gas. Utilizzare UNI 11137».
L’art. 8 del D.P.R. 74/13 specifica che:
«1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW…[omissis]… si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura
centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
…[omissis]…
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’ efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica …[omissis]…»