La legge nazionale vigente sul risparmio energetico prevede che gli IMPIANTI TERMICI siano sottoposti, periodicamente, a interventi di MANUTENZIONE e a CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA nel rispetto della normativa vigente.
L'utilizzatore (sia esso proprietario o affittuario) è identificato come RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO.
Secondo l’art. 7 del D.P.R. 74/2013, la periodicità delle MANUTENZIONI sugli impianti termici (comprensive della c.d. “pulizia della caldaia”) è fissata, nell'ordine, da:
- impresa installatrice (facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi),
- fabbricante degli apparecchi/componenti dell’impianto termico (per es. caldaia),
- norme UNI e CEI,
come già prevedeva il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
N.B. Dai primi anni '90, ovvero dall'entrata in vigore della Direttiva europea sulla sicurezza degli apparecchi a gas 90/396/CEE, Immergas prevede una periodicità almeno annuale per la manutenzione dei propri apparecchi (vd. Libretto istruzioni nella parte dedicata al Tecnico). Di questa indicazione l'Impresa installatrice deve tener conto quando indica in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate (vd. nel seguito).
L’art. 8 del D.P.R. 74 ha, invece, rivisto le cadenze minime per i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA degli impianti termici (detta anche “analisi dei fumi”, per le caldaie), in relazione all'invio del Rapporto di controllo di efficienza energetica agli Enti preposti.
Secondo il D.P.R., i controlli di efficienza energetica devono essere fatti in occasione degli interventi di manutenzione e anche:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione del generatore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Per le CALDAIE A GAS il D.P.R. 74 fissa le seguenti cadenze minime per l'invio del Rapporto di controllo di Efficienza Energetica all'Ente preposto:
- Potenza termica tra i 10 ed i 100 kW = ogni 4 anni
- Potenza termica maggiore di100 kW = ogni 2 anni.
ATTENZIONE: anche se le cadenze minime per i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sono state indicate a livello nazionale, secondo l’art. 10 del D.P.R. 74 le Regioni e le Province autonome (Enti di controllo) possono comunque indicare tempistiche più ravvicinate.
Ad esempio, nelle Risposte alle domande frequenti (F.A.Q.) del CIRCE - Catasto della regione VENETO - troviamo le seguenti indicazioni:
La manutenzione ordinaria dell'impianto termico ogni quanto va eseguita?
Il D.P.R. 74/2013 all'art. 7 stabilisce che l'installatore o il manutentore, osservando quanto indicato nel medesimo articolo, deve indicare in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate; tale indicazione deve essere annotata nell'apposita scheda del Libretto.
L'analisi dei fumi deve essere eseguita sempre in corrispondenza della pulizia ordinaria/manutenzione?
Come stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 74/2013, il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto, quindi non solo "analisi dei fumi", deve essere effettuato in occasione di ogni manutenzione ordinaria, ma anche nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013.
Quando sostituiamo un componente, che in modo significativo potrebbe modificare i valori della combustione (es. valvola gas ventilatore, scheda), dobbiamo eseguire anche l'analisi di combustione?
L'art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2013 individua i casi particolari al verificarsi dei quali si deve eseguire il controllo di efficienza energetica dell'impianto, quindi non solamente "l'analisi di combustione".