LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.
La separazione personale può essere richiesta qualora si verifichino, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recare grave pregiudizio alla prole.
Può essere raggiunta mediante l’accordo consensuale od il procedimento giudiziale (nel caso di mancato accordo in merito ai patti ed alle condizioni).
La competenza è del Tribunale Ordinario.
Con D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162, sono state introdotte due ulteriori e più veloci modalità di separazione personale consensuale: 1) l’accordo formalizzato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, al quale i coniugi possono rivolgersi senza l’ausilio di un difensore ma solo in assenza di figli minori od incapaci, oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, patti di trasferimento patrimoniale; 2) l’accordo viene formalizzato mediante Convenzione di Negoziazione Assistita, con la presenza obbligatoria di un avvocato per ciascun coniuge, innanzi alla Procura Distrettuale della Repubblica – Sezione Affari Civili. Con tale ultima modalità i coniugi possono regolamentare tutti i rapporti patrimoniali, prevedendo anche divisioni di somme, compensazioni e trasferimenti immobiliari, usufruendo di importanti benefici fiscali. Detta regolamentazione può anche esperirsi mediante il procedimento di separazione consensuale innanzi al Tribunale Ordinario.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
La separazione giudiziale si propone con ricorso depositato in Tribunale, a seguito del quale sarà emesso il Decreto Presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi.
All’udienza Presidenziale, verrà esperito il tentativo di conciliazione, nonché sentiti, se necessario, i minori che hanno compiuto i dodici anni di età, ed emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli. Il giudizio proseguirà poi come un normale processo di cognizione innanzi al Giudice Istruttore nominato all'udienza Presidenziale fino a giungere alla sentenza contenente le disposizioni relative all’affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, ed all’eventuale mantenimento del coniuge privo di adeguati mezzi economici.
Con la pronunzia della separazione giudiziale, il Tribunale valuta e dichiara, inoltre, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
IL DIVORZIO.
Il divorzio è lo scioglimento civile del vincolo matrimoniale introdotto in Italia con la Legge n. 898/1970.
La competenza è del Tribunale Ordinario.
Condizione necessaria per richiederlo, è che siano trascorsi almeno un anno dalla separazione giudiziale o sei mesi dalla separazione consensuale.
E’ proponibile congiuntamente allorché i coniugi raggiungano un accordo integralmente nuovo o volto a confermare o modificare quello già convenuto in sede di separazione.
Con D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162, sono state introdotte due ulteriori e più veloci modalità di divorzio congiunto: 1) l’accordo divorzile formalizzato innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, al quale i coniugi possono rivolgersi senza l’ausilio di un difensore, in assenza di figli minori od incapaci, oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché in assenza di patti di trasferimento patrimoniale; 2) l’accordo formalizzato mediante Convenzione di Negoziazione Assistita, con la presenza obbligatoria di un avvocato per ciascun coniuge, da presentarsi presso la Procura Distrettuale della Repubblica – Sezione Affari Civili.
Con il ricorso divorzile congiunto presentato innanzi al Tribunale Ordinario od alla Procura Distrettuale della Repubblica – Sezione Affari Civili, i coniugi possono regolamentare tutti i rapporti patrimoniali, prevedendo anche divisioni di somme, compensazioni e trasferimenti immobiliari, usufruendo di importanti benefici fiscali.
Sia in sede divorzile congiunta che contenziosa, il Tribunale effettuerà il controllo della conformità alle previsioni normative delle condizioni inerenti i coniugi ed i figli, con particolare riguardo a quelle economiche ad essi collegate, all'assegnazione della casa coniugale ed all’eventuale assegno divorzile per il mantenimento del coniuge privo di adeguati mezzi economici.
Il divorzio contenzioso si propone con ricorso depositato in Tribunale, a seguito del quale sarà emesso il Decreto Presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi.
All’udienza Presidenziale, verrà esperito il tentativo di conciliazione, nonché sentiti, se necessario, i minori che hanno compiuto i dodici anni di età, ed emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli. Il giudizio proseguirà poi come un normale processo di cognizione innanzi al Giudice Istruttore nominato all'udienza Presidenziale che si concluderà con una sentenza contenente le disposizioni relative all’affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli, ed all’eventuale assegno divorzile in favore del coniuge privo di adeguati mezzi economici.