Statuto

Il giorno 18 novembre 2021, presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, sita alla via Paolo Telesforo, 56 in Foggia, alle ore 14.00, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria degli iscritti all’A.GI.FAR. Foggia, convocata e presieduta dal dott. Alberto Lepore.

Vista la regolarità della convocazione, visto il parere favorevole del Consiglio Direttivo dell’Associazione, sentiti tutti i presenti,

l’Assemblea approva,

con voto unanime e favorevole, la modifica statutaria con l’adozione del nuovo regolamento, promosso dalla Federazione Nazionale Giovani Farmacisti, FE.N.A.GI.FAR., di cui fa parte.

Il Presidente dott. Alberto Lepore, il Segretario dott.ssa Maria Cristina Suriano, e tutti i presenti, firmando, ratificano quanto approvato.

Foggia lì 18 novembre 2021

Il Segretario Il Presidente

dott.ssa Maria Cristina Suriano dott. Alberto Lepore

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo e durata

Art.1)È costituita un'associazione con la denominazione A.GI.FAR. - Associazione Giovani Farmacisti - Foggia. L'associazione ha sede legale in Foggia, alla via Paolo Telesforo 56, presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. A.GI.FAR. Foggia aderisce alla Federazione Nazionale Giovani Farmacisti, FE.N.A.GI.FAR.

Art.2)L'associazione, senza fini di lucro, intende perseguire i seguenti scopi:

1. integrare attraverso l'organizzazione o la partecipazione a corsi, congressi, seminari, la preparazione del socio in tutti gli aspetti che possano essere utili ad una corretta e completa formazione professionale;

2. promuovere attività sportive, ricreative e turistiche;

3. promuovere iniziative di educazione sanitaria di intesa con la Regione, i Comuni, le aziende territoriali sanitarie, i distretti socio-sanitari e nelle scuole di ogni ordine e grado;

4. favorire la formazione e preparazione dei giovani farmacisti;

5. la preparazione culturale e post-universitaria dei soci con l'organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari e congressi;

6. partecipare alla vita universitaria, tramite collaborazione con gli organismi rappresentativi degli studenti;

7. collaborare all'editoria di settore con articoli e contributi scientifici;

8. stabilire rapporti di reciproca collaborazione con tutte le organizzazioni di categoria;

9. aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali di categoria che non siano in contrasto con lo statuto dell'associazione stessa.

TITOLO II

I soci

Art.3)Possono associarsi ad A.GI.FAR. Foggia tutti i laureati nelle facoltà di Farmacia o CTF che non abbiano compiuto il 38° anno di età, al momento della richiesta di iscrizione.

Possono, altresì, associarsi gli studenti iscritti alle facoltà di farmacia, in misura non superiore al 30% degli iscritti totali laureati. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha facoltà di respingere la domanda, se non siano rispettati i requisiti formali di ammissione. Tale decisione è appellabile dinanzi al Consiglio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica all'interessato.Con l'iscrizione, l'associato si impegna a rispettare lo Statuto e rispettivi regolamenti, a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi, nonché a non aderire ad altre Associazioni aventi scopi confliggenti con quelli dell’A.GI.FAR. Foggia e della federazione nazionale FE.NA.GI.FAR. (federazione nazionale giovani farmacisti) o ad altre organizzazioni di categoria, la cui disciplina statutaria sia in contrasto con le norme del presente Statuto. A.GI.FAR. Foggia non può associare giovani farmacisti già iscritti presso Associazioni fra i giovani farmacisti di altre province ovvero di altre Regioni.

Art.4)La quota associativa è definita, su proposta del Consiglio Direttivo, dalla Assemblea dei soci.

Art.5)I soci sono:

a) Fondatori: sono tali coloro che hanno cooperato attivamente per addivenire alla costituzione dell'Associazione; versano la quota associativa, hanno diritto di voto attivo e passivo, usufruiscono dei servizi e delle strutture delle associazioni. A scadenza dei requisiti di cui all’art 3, verranno parificati ai soci Onorari.

b) Effettivi - Sono tali gli associati in regola con le contribuzioni, hanno diritto di voto attivo e passivo, usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'associazione.

c) Onorari: sono tali coloro che, pur non possedendo i requisiti richiesti dall'Art.3, per decisione unanime del Consiglio Direttivo ricevono tale riconoscimento, sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione e possono, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprimere il proprio parere su casi di interesse generale.

d) Sostenitori: sono tutti coloro che liberamente versano contributi a favore dell'associazione condividendone le finalità culturali e formative. Tali soggetti, pur non acquisendo la qualifica di associati, possono essere invitati a discrezione del Consiglio Direttivo a partecipare alle assemblee degli associati, per esprimere un parere consultivo sugli argomenti in trattazione.

Art. 6)Sono causa di cessazione della qualità di socio:

1. morte,

2. dimissioni,

3. cessazione dei requisiti previsti dall'Art.3. Ai fini del presente Statuto, se il socio effettivo al momento del raggiungimento del suddetto limite di età, ricopre una qualsiasi carica sociale in seno alla A.GI.FAR. Foggia, può rimanere in carica fino al compimento del suo mandato,

4. espulsione per inosservanza dello Statuto.

In caso di inosservanza dello Statuto o per gravi ed evidenti pubblici motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione o l'espulsione dell'associato. Quest'ultimo può appellarsi al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La cessazione della qualità di socio non dà diritto al rimborso dei versamenti né alla liquidazione di somme o ripartizione dei beni, facenti parte del fondo comune che è indisponibile per i soci.

TITOLO III

Organi

Art.7)Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea Generale dei Soci

- Il Consiglio Direttivo

- Il Collegio dei Probiviri

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO IV

L’Assemblea

Art.8) L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Spetta all’Assemblea:

a) l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale dei Revisori dei conti, nelle modalità di cui all’art.12

b) l’approvazione del bilancio consuntivo

c) la determinazione dell’eventuale maggiorazione dei contributi a carico del socio (quota di iscrizione annuale)

d) la delibera sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento dell’Associazione.

Art.9)L’Assemblea generale dei soci deve tenersi almeno una volta all’anno, entro il mese aprile, per discutere il bilancio dell’anno precedente. Deve essere convocata, con Ordine del Giorno, dal Presidente, con avviso spedito per posta elettronica a tutti gli associati con almeno 7 giorni di anticipo, indicante la data, l’ora e il luogo di svolgimento; può avere luogo nella sede dell'Associazione o in qualunque altro luogo o per via tematica. L’assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, in prima convocazione, da almeno la metà degli iscritti che hanno diritto di intervenire, in seconda convocazione, da qualunque sia il numero dei soci o dei voti portati in delega. Il Presidente dell’Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea; in assenza del consigliere Segretario può nominare fra gli associati il Segretario per la redazione del verbale.

Art.10) Ciascun socio ha diritto ad un voto, espresso in forma palese e sono esclusi dal voto i soci sostenitori ed i soci onorari. I soci, impossibilitati ad intervenire, possono farsi rappresentare con delega scritta da altro associato che non ricopra cariche associative; ogni associato non può ricevere più di due deleghe; non hanno diritto al voto gli associati non in regola con il versamento dei contributi sociali e quelli sospesi ai sensi dell’articolo 6 comma 4.

Art.11) L’Assemblea Straordinaria è chiamata su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta, comunicata mezzo posta elettronica, di almeno un quinto dei soci, per deliberare sugli argomenti indicati dal Consiglio Direttivo o dai soci richiedenti. La convocazione è fatta dal Presidente, con posta elettronica, indicante la data, l’ora, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno, entro sette giorni dalla data di svolgimento. Il termine dei sette giorni può essere ridotto nel caso di argomenti urgenti e in tal caso la comunicazione può essere condotta, per via telefonica o con altro mezzo telematico che garantisca la tempestività della comunicazione. È compito dell’Assemblea Straordinaria ratificare le modifiche statutarie. Come per l’Assemblea Generale, la Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, in prima convocazione, da almeno la metà degli iscritti che hanno diritto di intervenire, in seconda convocazione da qualunque sia il numero dei soci o dei voti portati in delega, salvo quanto previsto dal successivo art. 24 che, ai sensi dell’art. 21 del codice civile, richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art.12) L’Assemblea Elettorale, volta a garantire il ricambio generazionale degli organi amministrativi della associazione, descritti nei Titoli V, XI e XII è indetta nell’ultimo trimestre dell’anno in cui scade il mandato del Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell’Associazione.

a) L’avviso di convocazione è da inviarsi tramite posta elettronica e posta elettronica certificata almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto dell’associazione e deve indicare il giorno della votazione, l’ora di inizio e cessazione delle operazioni di voto.

b) Le operazioni di voto devono svolgersi in unica giornata nella sede legale della Associazione.

c) La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti. A partire dalla seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

d) Possono votare tutti i soci iscritti in regola con le quote.

e) Non è previsto il voto per delega.

f) Non hanno diritto di voto i soci onorari e i sostenitori.

g) Il voto viene espresso in modo segreto.

h) Tutti gli iscritti, in regola con le quote associative possono essere eletti.

i) Non sono eleggibili i soci onorari, i sostenitori e gli iscritti che hanno ricoperto cariche negli organi di amministrazione dell’Associazione, di cui ai titoli V XI e XII, per quattro mandati sia consecutivi che non.

j) Il seggio elettorale è composto da quattro componenti: il Presidente del seggio, individuato nella figura del Presidente uscente, dal Segretario del seggio, individuato nella figura del socio più anziano scelto anche fra gli onorari, da due scrutatori scelti fra i più giovani degli associati presenti al momento dell’apertura del seggio.

k) Spetta al seggio elettorale aprire le operazioni di voto.

l) Le operazioni di voto si eseguono con scrutinio segreto a mezzo di scheda, vidimata con il timbro della associazione, indicante i campi di compilazione per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti.

m) Il Presidente del seggio verificata l’identità dell’iscritto, consegna la scheda e la matita copiativa.

n) È compito del Presidente del seggio garantire la segretezza del voto.

o) Il voto viene espresso indicando per ogni organo dell’associazione il nominativo o i nominativi (nome e cognome) prescelti.

p) Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

q) Il Presidente del seggio a chiusura del seggio, provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti per verificare il raggiungimento del quorum previsto.

r) Il Presidente del seggio, assistito dal Segretario e dagli scrutatori, riscontrata la validità delle votazioni, procede alla conta delle schede, per controllare la corrispondenza fra votanti e schede depositate nell’urna e numera il numero di schede non utilizzate.

s) Sono considerate nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

t) Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni adottate.

u) Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni presso la segreteria dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia. Le schede nulle e quelle contestate sono conservate, per un anno, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sul quale l’uno e gli altri appongano la firma.

v) A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane. In caso di parità di età si procede considerando la data di iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti.

w) L’iscritto eletto ha facoltà di accettare o rifiutare la carica. In caso di rifiuto, è proclamato il primo dei non eletti.

x) Spetta al Presidente del seggio comunicare all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia e alla Federazione Nazionale Giovani Farmacisti, FE.NA.GI.FAR. l’esito dell’elezione e i nominativi degli eletti.

y) In caso di eventi che impediscano il regolare svolgimento delle elezioni, il Consiglio Direttivo, valutato il parere dell’Assemblea dei Soci, può deliberare lo svolgimento delle elezioni per via telematica, individuando le procedure operative.

TITOLO V

Il Consiglio direttivo

Art.13)Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, cui si aggiunge, se non è rieletto nel Consiglio Direttivo, il presidente uscente in qualità di Past-President, privo diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell’A.GI.FAR. Foggia in regola con la quota associativa. I posti in consiglio sono attribuiti secondo l'ordine del numero di voti acquisiti.

Art.14)Il Consiglio Direttivo:

1. elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

2. ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in riferimento all’oggetto sociale;

3. può nominare un Comitato esecutivo, di non più di cinque membri, cui demandare la realizzazione delle proprie delibere; può delegare a singoli consiglieri l’esecuzione delle delibere medesime;

4. emana e modifica il regolamento di attuazione dello Statuto;

5. stabilisce la misura della quota associativa da far approvare all’Assemblea Generale;

6. nomina i delegati in rappresentanza dell’Associazione, presso la Federazione Nazionale Giovani Farmacisti, FE.NA.GI.FAR.

7. può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell’art.2381 del codice civile; redige il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo per sottoporli all’Assemblea Generale entro il mese di aprile per l’approvazione;

8. provvede a mettere a disposizione degli associati il rendiconto ed il bilancio preventivo presso la sede dell’Associazione, entro 10 giorni precedenti la seduta dell’assemblea di approvazione.

Art.15)Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, con avviso spedito tramite posta elettronica a cura del suo Presidente di almeno sette giorni prima della riunione (o con preavviso telematico di 24 ore nei casi di urgenza). Salvo che si riunisca in via totalitaria, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e può deliberare liberamente.

Titolo VI

Il Presidente

Art.16)Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede il Consiglio Direttivo, dirige l’attività della Associazione secondo le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio stesso.Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. AlPresidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi deisoci che dei terzi; egli è, altresì, autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.Il Presidente, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito dal vicepresidente; nel caso in cui anche questi fosse impedito o assente subentra il Consigliere più anziano di età. In caso di assenza definitiva del Presidente il Consiglio Direttivo nella veste del Vicepresidente deve indire entro 30 giorni le elezioni per la carica vacante. Fino a quel momento il ruolo di Presidente è affidato al vicepresidente.

Titolo VII

Il Vicepresidente

Art.17)Il vicepresidente viene eletto in seno al consiglio insieme alle altre cariche e ricopre il ruolo di sostituire appieno il Presidente in caso di sua assenza.

Titolo VIII

Il Past-President

Art.18)Il Past-President è di diritto il Presidente del precedente mandato, ha ruolo consultivo nel Consiglio e non ha diritto di voto.

TITOLO IX

Il Segretario

Art.19)Il Segretario viene eletto in seno al consiglio insieme alle altre cariche e ha il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute del Consiglio, attendere alla esecuzione delle delibere collaborando con il Presidente.

Titolo X

Il Tesoriere

Art.20)Il Tesoriere è eletto dal consiglio con maggioranza relativa. Ha la responsabilità del patrimonio e delle contabilità della Associazione. Provvede alle operazioni finanziarie attive e passive ivi compresa l’apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e/o postali. Cura la riscossione dei contributi associativi. Entro il mese di febbraio di ogni anno sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione dell’anno precedente e propone al Consiglio il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea. I conti correnti che potranno essere aperti dal tesoriere devono essere intestati all’Associazione con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere. È fatto obbligo al Tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l’inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all’inizio di ogni anno al visto del Consiglio Direttivo.

Titolo XI

Il Collegio dei Probiviri

Art.21)Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e un supplente eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. Ad esso compete l'ufficio di dirimere tutte le controversie interne ai soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi con l'esclusione di ogni altra giurisdizione salvo le riserve di legge a favore dell'Autorità Giudiziaria.

Titolo XII

Il Collegio dei Revisori dei Conti Sindacale

Art.22) Il Collegio dei Revisori dei Conti Sindacale è composto da tre componenti Sindaci effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni. Il Collegio Sindacale dei revisori dei conti partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo, esamina i bilanci da esso predisposti e redige la relazione sindacale da presentare all'Assemblea annuale.

Titolo XIII

Il patrimonio dell’Associazione

Art.23)Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dagli interessi attivi, e dei beni altrimenti acquisiti. Il fondo è comune agli associati; loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso. Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge. Le quote non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Titolo XIV

Scioglimento dell’associazione

Art.24)In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia od in beneficenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l’Organismo di controllo secondo l’art.3) comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 N. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.25)Per quanto riguarda il non previsto dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti e alla Legge.