Stato, Chiese e pluralismo confessionale
Rivista telematica (www.statoechiese.it)
ISSN 1971- 8543
News letter n. 40 (17 dicembre 2012)
È on line il contributo di
Andrea Bettetini, Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica
Antonio Ingoglia, Confessionismo e “libertad de cultos” nell’ordinamento della Repubblica Dominicana
News letter n. 1 (14 gennaio 2013)
Sono on line
l’editoriale di
Nicola Colaianni, L’editto e la dote: un anniversario della libertà religiosa?
e i contributi di
Luisa Cassetti, La “ricerca dell’effettività”: dalla lotta per l’attuazione dei principi costituzionali all’obiettivo della “massima espansione delle tutele”
Angelo Licastro, Riappare un “déjà vu” nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti
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Newsletter OLIR.it - Anno IX, n. 06/2012
Libri
Bolgiani Isabella, Regioni e fattore religioso. Analisi e prospettive normative (2012)
Lugli Matteo - Pasquali Cerioli Jlia - Pistolesi Ingrid, Elementi di diritto ecclesiastico europeo (2012)
Boni Geraldina, La canonizzazione dei santi combattenti nella storia della Chiesa (2012)
Alonso Pérez José Ignacio, Studio giuridico-canonico della convivenza non matrimoniale. Unioni civili, convivenze registrate, unioni di fatto (2012)
Riviste
Ius Ecclesiae, Num. 23/3, 2011
Ephemerides Iuris Canonici - Nuova Serie, Num. 1, 2012
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 1, 2011
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 2, 2011
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, 2011
News
Piacenza: presentazione del volume "Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione Europea" (a cura di L. De Gregorio), Bologna, Il Mulino, 2012 (3 luglio 2012) (leggi)
ADEC: Convocazione Assemblea ordinaria (Piacenza, 3 luglio 2012) (leggi)
Rassegna Stampa: Diritto e Religione, i quotidiani italiani, a cura di Laura De Gregorio, n. 19 (3 giugno 2012) (leggi)
Riviste: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, newsletter n. 20, 21 del 28 maggio-4 giugno 2012 (leggi)
Assisi: Associazione Canonistica Italiana XLIV Congresso nazionale "Lo scioglimento del matrimonio canonico" (3-6 settembre 2012) (leggi)
Paris: GRATIANUS. Programme européen de formation doctorale, États, Religions, Libertés: droit et histoire en Europe.Université Paris Sud - Paris (octobre-decembre 2012) (leggi)
Cagliari: Incontro di studi sul tema "Gli spazi dell'Islam. Religioni e sfera pubblica nel contesto europeo" (21 giugno 2012) (leggi)
Rassegna Stampa: Diritto e Religione, i quotidiani italiani, a cura di Laura De Gregorio, n. 21 (17 giugno 2012) (leggi)
Parigi: Faculté de Droit canonique de l'Institut Catholique colloque sur "Nature, grâce et Droit canonique" (15-16 novembre 2012) ) (leggi)
Rassegna Stampa: Diritto e Religione, i quotidiani italiani, a cura di Laura De Gregorio, n. 20 (10 giugno 2012) (leggi)
Milano: Discorso del Santo Padre Benedetto XVI alle Autorità in occasione della visita pastorale alla Arcidiocesi di Milano (2 giugno 2012) (leggi)
Ravenna: accordo sul progetto "Turismo Sociale 2012: turisti non per caso" (19 marzo 2012) (leggi)
Macerata: Intesa tra Regione Marche, CEM e Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici in tema di beni culturali ecclesiastici danneggiati da eventi sismici (16 aprile 2012) (leggi)
Modena: Convegno di studi "Beni culturali di interesse religioso. Tutela ed esigenze di culto" (17 maggio 2012) (leggi)
Cremona: Accordo tra Provincia e Diocesi per la valorizzazione del patrimonio artistico diocesano (27 marzo 2012) (leggi)
Riviste: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, newsletter n. 15 del 23 aprile 2012 (leggi)
Bari: Università degli Studi "Aldo Moro", presentazione del volume di Francesco Margiotta Broglio, Religione, diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento (27 aprile 2012) (leggi)
Bari: Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dialoghi con l'autore, Antonio G. Chizzoniti "Cibo e religione: diritto e diritti" (27 aprile 2012) (leggi)
NEV - Notizie evangeliche, Servizio stampa della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, n. 15/16, 18 aprile 2012 (leggi)
CEI: Messaggio per l88ª Giornata per lUniversità Cattolica del Sacro Cuore (22 aprile 2012) (leggi)
Rassegna Stampa: Diritto e Religione, i quotidiani italiani, a cura di Laura De Gregorio, n. 13 (22 aprile 2012) (leggi)
Riviste: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, newsletter n. 14, 16 aprile 2012 (leggi)
Documenti
Corte Costituzionale, Sentenza 5 aprile 2012, n. 80 - Illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dellallegato 1 del d.lgs. 79 del 2011 (Codice del turismo)
L'art. 12 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 79 del 2011 (c.d. nuovo Codice del turismo) contiene una classificazione ed una disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dallart. 1 dellaccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Il legislatore delegato ha operato un accentramento statale di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, determinando, quindi, una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella predetta materia, non contemplata nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Per quanto detto, la questione di legittimità costituzionale prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.
Corte di Cassazione - Civile, Sez. Trib., Sentenza 14 marzo 2012, n. 4027 - TARSU ed immobile sede dell'Università Gregoriana
L'art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che l'immobile adibito a sede dell'Università Gregoriana, come gli altri immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sarà mai assoggettato a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sarà esente da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Si tratta di una norma programmatica che impegna lo Stato a darvi attuazione. A tanto lo Stato ha provveduto, ad es., per quanto riguarda l'imposta sui redditi, la dichiarazione e l'accertamento catastale e l'ICI, non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, con ciò convalidando l'ipotesi che l'esenzione di cui trattasi concerna esclusivamente le imposte che gravano sui redditi degli immobili in questione.
Peraltro, la "tassa sui rifiuti" - nonostante le alterne vicende che l'hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo nell'evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal D.P.R. n. 507 del 1993, al D.Lgs. n. 22 del 1997, al D.Lgs. n. 152 del 2006 e, infine, al D.L. n. 201 del 2011, art. 15 (c.d. decreto "Salva-Italia", convertito con L. n. 214 del 2011) - ha avuto sempre, e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d. "decreto Ronchi", una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una "quota fissa", commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una "quota variabile", commisurata ai rifiuti prodotti. Sicchè è la produzione e il conferimento di rifiuti la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni (Nel caso di specie non venendo allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell'immobile in questione, la Corte adita ha rilevato che quest'ultimo, come edificio universitario, produce rifiuti allo stesso modo degli altri edifici alla stessa funzione destinati con conseguente rigetto del ricorso sollevato dall'Università Gregoriana).
Corte Costituzionale, Ordinanza 22 maggio 2012, n. 150 - Divieto di fecondazione eterologa
La giurisprudenza costituzionale è costante nellaffermare che la questione delleventuale contrasto della disposizione interna con la norme della CEDU va risolta in base al principio in virtù del quale il giudice comune, al fine di verificarne la sussistenza, deve avere riguardo alle norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, «specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione» (da ultimo, sentenza n. 78 del 2012), poiché il «contenuto della Convenzione (e degli obblighi che da essa derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel corso degli anni essa ha elaborato», occorrendo rispettare «la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dellordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi» (ex plurimis, sentenze n. 236 del 2011 e n. 317 del 2009), ferma la verifica, spettante al Giudice delle leggi, della «compatibilità della norma CEDU, nellinterpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007; analogamente, tra le più recenti, sentenze n. 113 e n. 303 del 2011). Nel caso di specie, la Corte ha pertanto ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di merito perchè - alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria - i rimettenti procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 - Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi e delle modalità di riparto della quota del 5 per mille destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali
Ministero della Pubblica Istruzione, Nota 30 maggio 2012, n. 4091 - Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per la.s. 2012/13
Consiglio di Stato, Parere 2 maggio 2012, n. 2064 - Natura giuridica dellente Cappella del Tesoro di San Gennaro di Napoli
Per antica consuetudine, che trova radice nella storia, l'ente Cappella del Tesoro di San Gennaro in Napoli è oggi sottratto all'applicazione della normativa in tema di fabbricerie di cui alla l. 20 maggio 1985 n. 222 (art. 72) e relativo regolamento d'attuazione (d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33). Per quanto qui più specificatamente interessa, lo statuto (approvato con R.d. 7 giugno 1894) ed il regolamento (adottato con d.M. 23 gennaio 1926) della Cappella disciplinano in modo del tutto peculiare, rispetto a quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 33/87, la composizione e la procedura di nomina dei membri dell'organo che amministra l'ente.
Trovandosi ora nell'improcrastinabile necessità di procedere ad un rinnovo statutario, l'ente rappresenta l'esigenza pregiudiziale di chiarire la propria natura giuridica. Il Consiglio di Stato è dunque investito della questione dal Ministero dell'Interno.
Due sono le posizioni che si confrontano avanti all'Alto Consesso. Per un verso l'ente Cappella ritiene, in forza di una obiettiva disamina degli eventi che son all'origine della nascita e vita dello stesso, di essere collocabile nel novero degli enti fondazionali morali di natura pubblicistica: la peculiarità identitaria ... e l'atipicità dei connotati ... lo sottraggono ad ogni referibilità alla disciplina pattizia di cui alla legge n. 222/85 e, quindi, all'accostamento analogico alla figura giuscanonistica delle fabbricerie. Per il verso opposto il Ministero richiedente il parere rappresenta come gli scopi perseguiti dall'ente, individuati dall'art. 12 dello statuto nella amministrazione dei beni della Cappella e nomina del personale della Cappella e della Chiesa, del Duomo, dell'Oratorio nella Villa alle Due Porte e della Segreteria, coincidano con gli scopi propri delle fabbricerie indicati dall'art. 37 d.P.R. 33/87. Tale coincidenza di scopo, finalità e funzioni farebbe della Cappella una fabbriceria e, come tale, un ente di natura essenzialmente privatistica (secondo quanto riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato in un precedente parere - n. 289 del 28 settembre 2000).
Nella sua valutazione ricognitiva della natura della Cappella, il Consiglio di Stato rileva anzitutto come tale soggetto giuridico sia effettivamente caratterizzato da un'origine ed una storia del tutto particolari dalle quali è discesa per l'ente un'atipicità amministrativa e regolatoria che sopravvive ancora oggi. Nel compiere questo rilievo viene però contestualmente riconosciuto come tale atipicità trovasse la propria giustificazione nell'esigenza di garantire all'ente, nel quadro degli ordinamenti precedenti a quello attuale, l'autonomia e l'integrità del patrimonio necessarie per l'attuazione delle proprie specifiche finalità. Oggi, mutato l'assetto socio-economico-culturale, ci si deve domandare se tale esigenza possa e debba ancora giustificare una regolamentazione particolare per la Cappella.
L'esatta individuazione della natura giuridica dell'ente in questione - proseguono i consiglieri di Palazzo Spada - deve derivare piuttosto da un'attenta valutazione delle attività svolte: se, come risulta in effetti per la Cappella, le attività di un ente coincidono con le finalità proprie perseguite dalle fabbricerie (art. 37 d.P.R. 33/87), esso dovrà necessariamente essere fatto rientrare nella configurazione comune della fabbriceria e ad esso dovrà essere applicata la normativa generale in materia. Nè potranno essere sufficienti a sottrarre l'ente da tale applicazione antiche tradizioni storiche che non trovano più ragion d'essere nell'attuale assetto storico-economico-culturale.
Peraltro - conclude il Consiglio di Stato - nel rispetto della pacifica applicazione della normativa generale (in materia di fabbricerie) si dovrà tenere opportunamente conto, in sede di revisione dello statuto, della tradizione storica e dell'atipicità della Cappella, bilanciando così l'esigenza primaria del rispetto dell'applicazione della normativa generale e comune con quella, pur rilevante, del mantenimento, ove compatibile, delle tradizioni storico-culturali.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la stesura dell'Abstract il dott. Alessandro Perego]
Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Decreto 25 gennaio 2012, n. CLIX - Decreto con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, N. CXXVII
Commissione tributaria provinciale, Sentenza 20 giugno 2011 - Esenzione ICI per l'immobile catastalmente classificato come opificio ma destinato esclusivamente all'esercizio del culto islamico
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza 15 maggio 2012, n. 56030/07 - Affaire Fernández Martínez c. Espagne
Il mancato rinnovo del contratto annuale di insegnamento della religione e della morale cattoliche in un liceo pubblico non implica violazione dellart. 8 della Convenzione europea dei diritti delluomo se dipende da motivi di carattere strettamente religioso sui quali è insindacabile la competenza dellautorità ecclesiastica. Tra il diritto dellindividuo al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 Cedu) e il diritto di una confessione alla libertà religiosa (artt. 9 e 11 Cedu) prevale, nel caso di specie, questultimo anche in ragione della particolare natura del rapporto di lavoro (che distingue linsegnante di religione dagli altri insegnanti) e del legame di speciale fiducia che deve esistere tra il professore di tale materia e il vescovo diocesano cui compete valutare se il candidato allinsegnamento presenti i requisiti previsti dalla normativa canonica (cann. 804 § 2 e 805). La tutela del diritto alla libertà religiosa nella sua dimensione collettiva e la conseguente legittimità dei provvedimenti dellautorità ecclesiastica si impongono anche in ragione della necessità di preservare e tutelare la sensibilità degli studenti che scelgono di avvalersi dellinsegnamento confessionale e dei loro genitori.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ordinanza ministeriale 11 maggio 2012, n. 41 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012
Parlamento, Decreto legislativo 24 febbraio 2012,n. 20 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246
Corte di Cassazione, Sentenza 25 maggio 2011, n. 20979 - Studio dei testi biblici da parte del detenuto, sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41 bis o.p., in presenza di un ministro del proprio culto
Se da un lato è innegabile che lo studio della Bibbia non rende necessaria per il detenuto la costante e sistematica presenza del ministro del culto, dall'altro neppure può escludersi che l'approfondimento di tali testi richieda talvolta l'assistenza del ministro del proprio culto. Tale fattispecie può dunque essere ricondotta al disposto dell'art. 26, comma 4 dell'ord. pen., secondo cui il detenuto appartenente a religione diversa dalla cattolica ha diritto di ricevere, su sua richiesta, l'assistenza del ministro del proprio culto. In questo senso, il termine "assistenza" adoperato dalla norma deve cioè essere inteso come presenza materiale e spirituale del ministro del culto, che aiuti il fedele ad approfondire lo studio dei testi religiosi. Per tale motivo non pare possibile negare ad un credente - ed a maggior ragione ad un testimone di geova, per il quale è fondamentale lo studio della bibbia - almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario.
Regione Puglia, Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 - Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia
Regione Puglia, Regolamento 4 maggio 2012 - Regolamento attuativo dellattività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto Presidenza Consiglio Ministri 20 aprile 2012 - Disposizioni in materia di cinque per mille. Esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.
Ministero dell'Interno, Direttiva 7 marzo 2012 - Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio
Ufficio di sorveglianza, Ordinanza 29 marzo 2012 - Detenuti e concessione di permessi in occasione di eventi familiari di particolare gravità
Anche in applicazione dellart. 3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, levento familiare di particolare gravità, che legittima la concessione del permesso ai sensi del 2° comma dell'art. 30 della legge n. 354/1975, può essere rappresentato da avvenimenti riguardanti la vita del figlio minore, rispetto ai quali lassenza del genitore detenuto potrebbe gravemente disturbare il processo evolutivo della personalità del figlio stesso (nel caso di specie, veniva concesso al genitore detenuto di assistere alla Prima Comunione della figlia e di recarsi al successivo rinfresco).
Parlamento europeo, Risoluzione 13 marzo 2012 - Parità tra donne e uomini nell'Unione europea
Presidente della Repubblica, Decreto Presidente Repubblica 24 febbraio 2012 - Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome
Regione Valle d'Aosta, Legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 - Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo
Regione Liguria, Legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 - Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità
Regione Abruzzo, Legge regionale 1 marzo 2012, n. 11 - Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale
Consiglio di Stato, Sentenza 12 marzo 2012, n. 1366 - Contrassegni elettorali ed immagini religiose
I contrassegni, per essere ricusati, debbono possedere un significato religioso univoco e costituire un richiamo immeditato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso. La natura inequivocabilmente religiosa del simbolo va apprezzata avendo riguardo alla simbologia, agli strumenti di comunicazione (verbale e non verbale), alle tematiche aventi carattere religioso che limmagine è capace di manifestare in relazione al momento attuale ovvero nella contemporaneità. La natura religiosa di una rappresentazione (cioè della riproduzione semiologica) va quindi necessariamente definita in base alla sua evoluzione storico-sociale, e non già in base allintera possibile espansione della sfera culturale-religiosa accumulata nella storia (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto che la riproduzione della figura di San Giorgio, presa isolatamente e senza alcuna indicazione, acquisti il valore anonimo del cavaliere medievale, risultando cioè un richiamo ad un contenuto ideale, che ha oggettivamente perduto, nel contesto storico-culturale contemporaneo, una diretta e immediata connotazione religiosa).