Gli sconti fiscali sul risparmio energetico in vigore dal I° Luglio 2013 scarica testohttp://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf2010/Edilizia_e_Territorio/_Allegati/Free/Norme/TESTO_DL_SGRAVI.pdf
Gli sgravi fiscali per le riqualificazioni tese all'efficientamento energetico lo sgravio passa dal 55 al 65%, con una doppia proroga: un anno per condomini e sei mesi per famiglie e privati cittadini.
La differente durata della proroga del bonus per l'efficientamento energetico degli edifici - ha spiegato il ministro per lo sviluppo, Flavio Zanonato, è legato alla possibilità di accedere ai finanziamenti del fondo Kyoto gestito da cassa depositi e prestiti, un fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto. Ai finanziamenti agevolati è applicato un tasso di interesse dello 0,50%, a cui occorre aggiungere le commissioni applicate dalla banca convenzionata.
Lo scopo della differente durata dell'eco-bonus decisa oggi è legata proprio alla durata del fondo. Inoltre, si fa notare, gli interventi medi che può realizzare un condominio sono di rilevanza e durata superiore a quelli che possano riguardare un singolo appartamento. «La norma - ha aggiunto il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando - era stato usato molto per i singoli appartamenti, meno per i condomini. Questi ci fa fare un salto di qualità perché tetti, parti comuni e facciate sono gli elementi che permettono di aumentare di più le performance energetiche degli edifici». In Italia ha aggiunto Zanonato abbiamo edifici colabrodo che consumano fino a 162 kWh per mq all'anno ed edfici modello da 16 kWh di consumi all'anno. «I primi rappresentano il 35%, contiamo di spostare una quota consistente degli edifici più energivori tra quelli capaci di consumare di meno».
Gli sconti sulle ristrutturazioni
In questo caso la misura del bonus resta al 50% prorogato fino al 31 dicembre 2013. Cioè altri sei mesi di interventi agevolati con tetto massimo di 96mila euro. «Non si tratta di una semplice proroga», ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. La novità principale riguarda l'estensione degli sgravi anche all'arredamento. Chi ristrutturerà casa avrà un tetto aggiuntivo di 10mila euro (rispetto agli ordinari di 96mila euro) da spendere per l'acquisto di mobili relativi all'appartamento da ristrutturare. La somma di 10mila euro rappresenta "l'imponibile" complessivo sul quale si calcola la detrazione del 50%. In pratica, dunque, viene concesso uno sgravio massimo di 5.000 euro, da ripartire poi in dieci quote annuali.
Lupi ha poi sottolineato anche la conferma della possibilità di usare gli incentivi del 50% anche l'adeguamento antisismico degli edifici («una priorità del Governo»), estesi dal Dl 174/2012 anche ai soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, inclusi gli stabilimenti produttivi.
L'impatto sul mercato
Secondo Lupi gli interventi sulle ristrutturazioni con sconti al 50% attivati negli ultimi sei mesi sono stati 481.500 per un valore complessivo di 8,2 miliardi. «Stimiamo - ha aggiunto il ministro - che l'impatto sulla filiera del mobile» derivante dall'estensione del bonus all'arredamento possa «essere di due miliardi nei prossimi sei mesi».
Il costo della proroga
La proroga degli incentivi ha un impatto di 200 milioni all'anno per dieci anni. È la stima fornita dal ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni che ha anche spiegato come verranno coperte le spese. Una parte dei fondi verrà trovata innalzando l'Iva dal 4% al 21% sui prodotti non editoriali veicolati insieme ai prodotti editoriali, a partire dal 2014. «Da qui arriverranno circa 125 milioni all'anno», ha detto Saccomanni. «Altri 104 milioni all'anno - ha aggiunto il ministro - arriveranno dall'aumento dell'Iva, dal 4% al 10%, sulla vendita di cibi e bevande tramite distributori automatici».
Pompe di calore fuori dal bonus
Dal perimetro degli incentivi vengono esclusi gli interventi «di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».
Nel perimetro del bonus restano invece i soli interventi riferiti all'«involucro edilizio», inteso come l'insieme e di «elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno».
LA VECCHIA NORMATIVA: contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d’imposta.
Queste detrazioni saranno prolungate per tutto il 2012 (governo Monti) ma per il 2013 e 2014 ci si aspetta una riduzione di aliquota che dal 55% passa al 44% nel 2013 e del 42% nel 2014.
LA NUOVA AGEVOLAZIONE SEGUE PARI PARI QUELLA VECCHIA riportata qui di seguito:
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
■ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
■ l’installazione di pannelli solari;
■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
■ le associazioni tra professionisti;
■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
■ i titolari di un diritto reale sull’immobile;
■ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
■ gli inquilini;
■ chi detiene l’immobile in comodato.
LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
■ l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
■ l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio (tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi).
■ la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
■ copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto
■ la scheda informativa (allegato E o F del decreto - vedi appendice), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.
Condizione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali di cui sopra è il rispetto dei parametri contenuto nel decreto di sviluppo economico del 26 gennaio 2010 e nel D.lgs. 311/06.