Allegato B CONSORZIO FONDIARIO AGROFORESTALE "MURIALDO"

Allegato B

Rep. n.60119

All’atto------------------

Racc. n.13459

CONSORZIO FONDIARIO AGROFORESTALE

“MURIALDO”

REGOLAMENTO RICERCA E RACCOLTA FUNGHI VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO CONSORTILE

Art. 1 Il presente regolamento, che entra immediatamente in vigore dopo la sua approvazione da parte dell’assemblea consortile, è applicato su tutto il territorio del Consorzio delimitato con apposite tabelle.

Art. 2 Le tabelle di delimitazione recano sul fondo giallo la seguente dicitura:

“CONSORZIO MURIALDO PROPRIETA’ PRIVATA ZONA SORVEGLIATA. DIVIETO RICERCA E RACCOLTA FUNGHI ALLE PERSONE NON MUNITE DELL’APPOSITO TESSERINO”.

Inoltre cartelli indicatori appositi all’ingresso delle strade principali recano le seguenti diciture, sempre su fondo giallo: “NELLA PROPRIETA’ CONSORTILE DELIMITATA DALLE APPOSITE TABELLE, E’ VIETATO RICERCARE E RACCOGLIERE FUNGHI ALLE PERSONE NON MUNITE DELL’APPOSITO TESSERINO.”

SI RICORDA CHE E’ VIETATO IN OGNI CASO:

Raccogliere altri prodotti del bosco e sottobosco, inclusi frutti e fiori silvestri.

Usare rastrelli, uncini ed altri attrezzi, nonché sacchetti e borse di plastica.

Accedere e sostare con auto motoveicoli nella proprietà consortile.

I TRASGRESSORI SARANO PERSEGUIBILI A TERMINI DI LEGGE.

I TESSERINI POSSONO ESSERE RICHIESTI PRESSO GLI ESERCIZI AUTORIZZATI.

Art. 3 Gli aventi diritto e le persone autorizzate alla sola ricerca e raccolta dei funghi dovranno essere tassativamente muniti di tesserini permesso appositamente rilasciato dal Consorzio e che dovrà essere accompagnato da un documento personale di identità.

Art. 4 I tesserini permesso vengono rilasciati come segue:

Tipo “A” In via gratuita, solo con rimborso delle spese di stampa, a tutti i consorziati e loro famigliari.

Tipo “B” In via gratuita, solo con il rimborso delle spese di stampa a tutti i residenti nel Comune di Murialdo, anche non proprietari.

Questi ultimi perdono automaticamente la concessione gratuita, senza alcuna pretesa di rimborso si somme eventualmente versate a qualsiasi titolo, in caso di trasferimento della residenza fuori del Comune.

Tipo “C” Con oblazione, a tutti i proprietari di case non residenti nel comune di Murialdo, ai villeggianti alloggiati in case private e/o strutture alberghiere, che soggiornino per almeno 15 giorni all’anno in Murialdo.

Tipo “D” “E” Con oblazione maggiorata rispetto al tipo “C”, a tutti coloro i quali, non compresi nelle categorie suddette, ne avanzino richiesta nei termini ed alle condizioni stabilite di volta in volta dagli Organi del Consorzio.

I tesserini permesso di tipo “C D E” consentono la raccolta di funghi per soli Kg 3 di porcini al giorno e per persona, come da Art. 3

Legge Regionale Liguria N°30 del 3/5/1985.

Le persone di età inferiore agli 11 anni e superiore agli 80 anni sono autorizzate alla ricerca e raccolta dei funghi senza il possesso di alcun tesserino permesso, purchè muniti di documento personale di identità.

Le decisioni inerenti tutte le modalità di rilascio dei tesserini permesso vengono assunte su deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Assemblea consortile.

Art. 5 Ad esclusione dei proprietari dei fondi, coloro che sono sorpresi a raccogliere CASTAGNE, FRUTTI E PRODOTTI AGRICOLI nel territorio consortile sono passibili delle sanzioni previste dalla Legge se non autorizzati dal proprietario.

Art. 6 La data di inizio della raccolta funghi sarà determinata da un’apposita Commissione Tecnica nominata dal Consiglio di Amministrazione.

Tale Commissione potrà adottare disposizioni migliorative atte a conseguire un più adeguato andamento della campagna fungifera.

I deliberati della Commissione Tecnica saranno tempestivamente portati a conoscenza di tutti gli interessati mediante diffusione a mezzo stampa, manifesti murali e avvisi affissi negli esercizi pubblici della zona.

Art. 7 Secondo quanto già disposto dall’Art. 3 4 e 5 della legge Regione Liguria N°30 del 3/5/1985, è vietato:

l’impiego di rastrelli, uncini ed altri attrezzi nella ricerca e raccolta dei funghi, onde eviate danneggiamento allo stato umifero del terreno e distruzione della flora fungina.

L’uso di sacchetti, borse e contenitori di plastica a fondo chiuso.

La raccolta e la distruzione in loco di tutte le specie non commestibili o velenose.

Sono inoltre vigenti i seguenti divieti permanenti: la ricerca e raccolta di funghi entro il raggio di m.150 dalle abitazioni, fatta salva la reciprocità tra proprietari dei fondi.

La sosta di auto motoveicoli nelle strade e cortili interni per l’accesso dei fondi fatta salva la reciprocità tra proprietari di fondi.

Art. 8 La vigilanza sul rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento nonché di quelle altre che dovessero essere di volta in volta assunte dagli Organi deliberanti del Consorzio in base agli art. 4 e 7 dello Statuto Consortile e n. 6 e 7 del presente Regolamento, è demandata oltreché ad Agenti preposti come da art. 8 della Legge R.L. n.30 del 3.5.85 anche a: proprietari dei fondi e/o loro familiari muniti del tesserino tipo “A” sul quale risulta il titolo di autorizzazione alla sorveglianza e denuncia agli Organi consortili per la adozione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e sue future modificazioni.

Speciali guardie giurate nominate dal Consorzio come previsto dall’art. 11 dello Statuto in conformità del già citato art. 8 della legge R.L. n.30 del 3.5.85.

Art. 9 Oltre alle sanzioni previste dalla legge Regionale n. 30 del 3.5.85, sono previsti altresì: per le infrazioni al presente Regolamento ed alle conseguenti disposizioni di volta in volta deliberate dal Consorzio:

1) L’immediato ritiro del tesserino permesso con conseguente perdita della concessione di ricerca e raccolta funghi su tutto il territorio consortile.

2) Il versamento di un’oblazione quale rimborso spese al “fondo consortile di gestione “nella misura che sarà di volta in volta stabilita dagli organi consortili.

Art. 10 Tutti i proprietari dei fondi e loro aventi causa, residenti in Murialdo, villeggianti e proprietari di alloggi nonché tutti i concessionari di tesserini permesso sono impegnati ad ACCETTARE integralmente il presente Regolamento nonché tutte le disposizioni conseguenti emanate dagli Organi Consortili.

Art. 11 Il Consorzio ed i suoi aderenti sono ovviamente immuni da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale ineren- alla circolazione sul territorio consortile e a fatti di qualsiasi origine e natura connessi con la ricerca e raccolta di funghi nel comprensorio consortile; il possesso dei tesserini permesso non costituisce alcun titolo per richieste di risarcimento di qualsiasi genere e natura, a qualsiasi titolo avanzate.

Art. 12 L’adesione che i proprietari dei fondi e/o loro aventi causa hanno dato per l’inserimento dei terreni di loro proprietà nel comprensorio consortile non comporta per essi alcuna limitazione al loro diritto e titolo di proprietà e disponibilità dei loro fondi e loro frutti, avendo essi conferito al Consorzio la sola concessione di ricerca e raccolta funghi.

Art. 13 Il presente Regolamento potrà essere modificato unicamente dagli organi deliberanti del Consorzio come previsto dall’art. 7