Allegato A "STATUTO CONSORZIO"

Allegato A

Rep. n. 60119

All’atto ------------------

Racc. n. 13459

STATUTO CONSORTILE

Articolo I In base al disposto degli articoli 820 821 del Codice Civile. (Frutti Naturali) ed articolo 2 Legge Regionale Liguria 3 maggio 1985 n. 30, al fine di assicurare la difesa e lo sviluppo del patrimonio fondiario ed agro forestale, ivi inclusi tutti i prodotti del bosco e sottobosco (castagne, frutti e fiori silvestri ed altri prodotti agricoli), viene costituito il Consorzio di miglioramento fondiario ed agroforestale “MURIALDO” che non ha scopo di lucro, ed opera per fini culturali e sociali.

Articolo II Possono fare parte del Consorzio i proprietari di fondi boschivi, cedui e prativi e comunque classificati “agricoli” ed/o i loro aventi causa.

Detti fondi debbono essere siti nel territorio del Comune di MURIALDO e/o comuni limitrofi, purchè confinanti e non inferiori ad un ettaro. L’ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere deliberata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dietro specifica domanda degli interessati da redigere e sottoscrivere su apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.

Articolo III La durata del Consorzio è prevista in anni 10 (dieci) a far data dalla sua formale costituzione con atto avente forza di legge e può essere soggetta a prolungamento e/o rinnovo con decisione dell’Assemblea.

Articolo IV Scopi del Consorzio, fermi restando gli specifici diritti e le esigenze di qualsiasi tipo e titolo dei proprietari e/o loro aventi causa circa anche la raccolta di tutti i prodotti del bosco e sottobosco (castagne, frutti e fiori silvestri ed altri prodotti agricoli), sono quelli di provvedere: alla salvaguardia del territorio ai fini dello sviluppo agroforestale, nonché micologico fungifero e dei prodotti del bosco e sottobosco. A tal fine gli Organi deliberanti del Consorzio potranno adottare, mediante apposito Regolamento, tutte le misure di divieto limitazione generale e/o specifica tendente alla tutela e sviluppo sul proprio territorio del patrimonio agro forestale, della produzione fungifera e di quella del bosco e sottobosco nonché di altre produzioni agricole. Tali limitazioni/divieti, potranno riguardare limitazioni temporeali in ordine alla raccolta dei soli funghi, nella raccolta di talune specie, quando se ne ravvisi concordemente la necessità, particolari limitazioni/divieti di ordine tecnico ai fini della raccolta dei funghi, anche mediante l’introduzione di appositi tesserini permesso. Il Consorzio potrà comunque adottare, consenzienti i proprietari, qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo al perseguimento dell’oggetto e scopi consortili.

Il Consorzio, tenuto conto del notevole valore economico della produzione fungifera sempre avuto per i proprietari della zona, ha altresì lo scopo di favorire ed incentivare tutte le attività connesse con la naturale e spontanea produzione e commercializzazione dei funghi, nonché di tutti gli altri prodotti agro silvestri.

Articolo V I Consorziati che abbiano aderito al Consorzio, non potranno recedere dal Consorzio stesso prima del compimento del quinto anno dalla data di costituzione, salvo casi di utilizzo della proprietà e/o per casi di forza maggiore. Durante tale periodo, i Consorziati si impegnano ad ottemperare a tutte le disposizioni che saranno assunte di volta in volta dagli Organi deliberanti del Consorzio medesimo, previo e salvo quanto espresso all’ultimo comma degli articoli 12 e 14.

Articolo VI Sono Organi del Consorzio:

l’Assemblea Generale dei Consorziati;

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

il Presidente, che ne ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti.

Articolo VII L’assemblea è sovrana nelle sue deliberazioni e la sua esecuzione sarà demandata al Consiglio di Amministrazione ed al presidente. È formata da tutti i Consorziati, i quali esercitano diritto di delega nelle forme consuete e si riunisce almeno una volta l’anno per l’esame ed approvazione dei conti preventivo e consuntivo nonché la discussione e deliberazione sulle direttive da conferire per l’esecuzione al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ivi incluse tutte le norme finanziarie.

La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata mediante avvisi apposti all’Albo Pretorio del comune di Murialdo, ed affissi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, almeno cinque giorni prima del giorno di convocazione.

L’Assemblea convocata in via ordinaria e straordinaria è valida, in seconda convocazione, qualunque, sia il numero dei presenti. Ogni Consorziato ha diritto ad un solo voto, quale sia l’estensione del proprio fondo, con diritto al voto per il solo proprio fondo.

L’Assemblea viene di norma convocata dal Consiglio di Amministrazione salvo che almeno un terzo dei Consorziati ne facciano specifica richiesta motivata almeno quindici giorni prima della data della convocazione.

Articolo VIII Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri eletti dall’Assemblea, eventualmente anche tra non consorziati, nelle forme ritenute più opportune (alzata di mano, scrutinio segreto) dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere, qualora reputato necessario, potrà essere scelto al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel qual caso, non avrà diritto al voto.

Il Consiglio di Amministrazione cura la corretta esecuzione delle deliberazioni e direttive di qualsiasi natura ad esso conferite dall’Assemblea consortile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Articolo IX Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno in base all’Articolo VIII, dura in carica due anni e può essere rieletto. Ha la legale rappresentanza del Consiglio a tutti gli effetti. Cura la corretta esecuzione delle deliberazioni e direttive dell’Assemblea e Consiglio di Amministrazione e predispone unitamente al Segretario Tesoriere i conti preventivi e consuntivi. Può assumere provvedimenti con carattere finanziario che saranno via via assunti, ivi incluse le oblazioni derivanti dalla concessione di “tesserini permesso” per la sola raccolta di funghi, confluiranno in un apposito fondo, denominato “fondo consortile di gestione” al quale sarà attinto per tutte le spese di gestione, sorveglianza, eccetera, che saranno deliberate dagli organi consortili. Eventuali spese e/o contribuzioni che dovessero essere richieste ai Consorziati saranno da ripartire in parti eguali indipendentemente dall’estensione dei fondi.

Articolo XI Gli Organi deliberanti del Consorzio, nomineranno tre Revisori dei conti che veglieranno sulla regolare tenuta dei libri consorziati e delle scritture inerenti i conti preventivo e consuntivo esprimendo loro parere scritto da sottoporre all’Assemblea annuale.

Articolo XII Gli organi deliberanti del Consorzio potranno decidere di destinare tutto o parte dell’utile eventualmente risultante dal “fondo consortile di gestione” alla copertura di spese inerenti: pulizia di boschi e terreni consortili, avvalendosi anche dell’opera di volontari e/o altri addetti assegnabili al Consorzio e/o proprietari dalle competenti Autorità in base ala vigenti disposizioni; prevenzione antincendio, ed assicurazione anche per qualsiasi danno; servizio vigilanza; servizio di tesoreria e contabilità; apposizione e manutenzione di cartelli segnaletici del Consorzio; eventuali azioni e/o opere di carattere più importante culturale e sociale strettamente e specificatamente attinenti e nell’interesse delle sole finalità del Consorzio e dei Consorziati. Qualsiasi intervento e/o opera potrà essere deliberato dagli organi consortili solamente dopo aver ottenuto il consenso da parte del/dei proprietari dei fondi.

Articolo XIII Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il Consorzio ed uno o più dei Consorziati, viene convenuto sin d’ora che sarà fatto ricorso a giudizio arbitrale mediante un arbitro nominato da ciascuna delle parti più un terzo scelto di comune accordo tra questi.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbistri, indicando nel contempo l’arbistro di suo gradimento.

Articolo XV Dovendosi addivenire allo scioglimento del Consorzio, in qualsiasi causa, l’Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Articolo XVI Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea generale dei Consorziati covocata in via straordinaria.

Articolo XVII Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto vale il disposto del Codice Civile in materia di Consorzi (Articolo 2602 e seguenti).