Legge Regione Liguria per la raccolta dei funghi

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

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CAPO I

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Art. 1

(Definizioni)

1. Sono definiti nella presente legge “comuni montani” i comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

2. Sono definiti “enti preposti alla gestione della raccolta”, ovvero “enti gestori”, gli enti pubblici di cui all’articolo 3, comma 2, i consorzi di cui all’articolo 9, comma 1, che hanno regolamentato la raccolta dei funghi all’interno del proprio territorio e le associazioni di cui all’articolo 3, comma 3.

Art. 2

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi,

allo scopo di preservare il patrimonio naturale ed incrementare i fattori produttivi nei territori montani attuando le finalità della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

(Ambiti di raccolta)

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.

2. E’ fatta salva la possibilità per gli enti Parco e per i comuni montani, previa autorizzazione della Regione, individualmente o in forma associata, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza, laddove non sussistano le condizioni di cui al comma 3, di subordinare l’esercizio della raccolta sul territorio di competenza, previa adozione di uno specifico regolamento, al versamento di un corrispettivo monetario da destinare in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo.

3. Il proprietario, singolo o associato, eventualmente anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all’articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta a fini economici, anche ai sensi dell’articolo 841 del Codice Civile, con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l’indicazione “Proprietà privata” ovvero la denominazione del consorzio o dell’ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra “Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata”.

4. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).

Art. 4

(Limiti quantitativi della raccolta)

1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:

a) per la specie “boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola” (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

b) per la specie “amanita caesarea” (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (Armillaria mellea) la cui raccolta non è soggetta a limiti.(1)

2.Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 5.

3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.

Art. 5

(Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3

della l. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare deroghe alle limitazioni di cui all’articolo 4 in favore degli imprenditori agricoli titolari di aziende operanti nel territorio di loro competenza.

2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 4 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. La Regione, con deliberazione della Giunta, può individuare alcune specie per le quali si possa derogare ai limiti quantitativi di raccolta.

Art. 6

(Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta)

1. I Sindaci dei comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell’Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi dalla stagione primaverile a quella autunnale. (2)

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato sentito il Corpo Forestale dello Stato ed i consorzi di cui all’articolo 9, ove costituiti. Nel caso in cui i Sindaci non provvedano, la raccolta s’intende comunque consentita.

Art. 7

(Limitazioni ed autorizzazioni speciali)

1. I comuni, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:

a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;

b) (Omissis)(3)

c) disporre, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;

d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

2. I comuni, prima di stabilire le limitazioni e le autorizzazioni speciali di cui al comma 1, sentono i consorzi di cui all’articolo 9, ove costituiti.

2 bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l’Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.(4)

Art. 8

(Modalità di raccolta e divieti)

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.

2. E’ consentito, durante la ricerca dei funghi, l’uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

4. E’ vietato:

a) nella raccolta dei funghi, l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della flora;

b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;

c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;

d) raccogliere l’”ammanita cesarea” allo stato di ovolo chiuso(5)

e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.

5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.

6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.

8. E’ vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

Art. 9

(Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)

1. I comuni montani, previa autorizzazione della Regione, in forma singola o associata, proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti possono promuovere la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.

2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati, nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti o a persone da questi autorizzate mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento.

3.Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.(6)

4. I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dall’attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di rappresentanza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10.

5. La delimitazione dei confini dei consorzi è realizzata mediante l’apposizione di cartelli e tabelle ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente quanto il successivo; i cartelli devono recare il nome del consorzio, l’indicazione proprietà privata con la scritta “Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata”.

6. I comuni montani, in forma singola o associata, che abbiano subordinato l’esercizio della raccolta sul territorio di competenza al versamento di un corrispettivo monetario di cui all’articolo 3, comma 2, possono definire reciproci accordi con i consorzi, finalizzati ad unificare il rilascio dei tesserini ed i relativi corrispettivi monetari e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3. (7)

Art. 10

(Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta)

1. Gli enti preposti alla gestione della raccolta devono essere autorizzati dalla Regione e successivamente, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall’omologazione dell’atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono inviare copia dell’atto costitutivo e dello statuto alla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro il mese di settembre di ogni anno, devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente l’ammontare e la natura dei proventi introitati durante l’anno precedente, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta.

3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:

a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

b) il ripristino e il miglioramento di strade esistenti, nonché una nuova realizzazione a servizio dei terreni agricoli per la fruizione e il governo del bosco, la prevenzione degli incendi, la realizzazione di acquedotti per la prevenzione degli incendi e irrigazione, la pulizia sentieri, il tutto nel rispetto delle leggi forestali vigenti, e per intraprendere una efficace lotta contro il cinipide del castagno;

c) l’attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall’Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;

d) l’attività d’informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale;

e) l’organizzazione di eventi o manifestazioni che promuovano la produzione fungina come elemento caratterizzante del territorio;

f) misure di salvaguardia a prevenzione degli incendi boschivi.

4.Gli interventi indicati al comma 3, lettere a) e c), vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dai soggetti di cui al comma 1;

tale progetto può essere redatto anche nell’ottica di una realizzazione pluriennale e prevedere l’espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.

5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, è inoltrato all’Assessorato regionale all’Agricoltura che, entro trenta giorni dal ricevimento, può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente tale termine senza che siano state espresse osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

Art. 11

(Esenzione dall’obbligo di autorizzazione o di tesserino)

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l’esenzione.

CAPO II

CONTROLLO MICOLOGICO E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 12

(Ispettorato micologico)

1. In ogni singola Azienda sanitaria locale è organizzato un Ispettorato micologico.

2. (Omissis)(8)

3. Gli Ispettorati micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

4. Gli Ispettorati micologici possono avvalersi della collaborazione di esperti micologici opportunamente iscritti nel registro nazionale dei micologi.

5. In ogni caso gli operatori del Servizio sanitario nazionale mantengono ogni prerogativa sulle attività di vigilanza e controllo previste dalle attuali norme.

Art. 13

(Funzioni dell’Ispettorato micologico)

1. All’Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;

b) espressione del parere di idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell’attestato di abilitazione alla vendita;

c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all’ingestione di funghi;

d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legate al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);

e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;

f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l’esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità;

g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l’igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;

h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Art. 14

(Attestato di micologo)

1. L’attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell’attestato di micologo e iscritti nel registro dei micologi. (9)

Art. 15

(Corsi di formazione micologica)

1. La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo secondo le modalità contenute nel decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo).

2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1 presentano alla Regione, per l’approvazione, la richiesta della gestione del corso.

Art. 16

(Requisiti e condizioni per la commercializzazione)

1. I funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) disposti in singolo strato;

c) contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione;

d) freschi, interi e in buono stato di conservazione;

e) (Omissis)(10)

2. E’ ammessa esclusivamente la vendita di funghi freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazioni ed integrazioni, integrato dall’elenco di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n. 2690.

Art. 17

(Idoneità alla identificazione dei funghi)

1. L’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all’

articolo 2, comma 2, del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è rilasciato ai maggiorenni dall’Azienda sanitaria locale in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, rilasciato secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi per le quali è concessa l’idoneità.

2.Ai fini del rilascio dell’attestato i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologico dell’Azienda sanitaria locale di cui uno con funzioni di presidente;

b) un operatore di vigilanza dell’Azienda sanitaria locale;

c) un dipendente dell’Azienda sanitaria locale con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi trenta giorni.

Art. 18

(Autorizzazione al commercio dei funghi)

1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.(11)

2. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell’

articolo 3 del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda sanitaria locale.

3. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è, altresì, consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e

di accertata commestibilità da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale.

4. Il titolare dell’attività o suo delegato deve essere in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine

di cui all’articolo 17 o dell’attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996 . (12)

5. (Omissis)(13)

6. La vendita dei funghi freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell’apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni le quali devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione.

Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni. (14)

7. La vendita dei funghi da parte dei privati è consentita previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di residenza.(15)

8. Il commercio dei funghi può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest’ultima ipotesi la forma itinerante.

9. (Omissis)(16)

10. (Omissis)(17)

Art. 19

(Lavorazione e confezionamento dei funghi)

1. L’attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita a seguito di certificazione da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell’apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.(18)

2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi, sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:

a) siano in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell’apposito registro nazionale;

b) abbiano assolto all’impegno dell’aggiornamento formativo in materia di igiene alimentare tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.

Art. 20

(Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi)

1. Per la preparazione di alimenti con funghi freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati gli esercizi di somministrazione

e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate nell’articolo 5 e negli allegati I e II del d.p.r. 376/1995

e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelladeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n. 2690 (Integrazioni

ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.p.r. 376/1995 dell’elenco delle specie fungini riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale).(19)

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 21

(Funzioni di vigilanza)

1. Vigilano sull’osservanza del Capo I della presente legge gli organi di polizia gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e gli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente, di cui alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico).(20)

1 bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del

regolamento

(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull’osservanza del Capo II della presente legge. (21)

2. Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano ed organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.

3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate.

I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l’autorizzazione e la vigilanza della Regione.

4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.

5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

Art. 22

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle norme di cui al Capo I si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l’inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, da euro 50,00 a euro 150,00;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 da euro 100,00 ad euro 300,00;

c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all’articolo 7 da euro 100,00 ad euro 300,00;

d) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a), b) e c), da euro 30,00 ad euro 90,00;

e) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 ad euro 50,00;

f) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 ad euro 150,00;

g) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 5, da euro 30,00 ad euro 90,00;

h) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettere a), b), c) e d), da euro 100,00 ad euro 300,00;

i) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 7, da euro 50,00 ad euro 150,00;

l) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 8, da euro 30,00 ad euro 90,00;

l bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all’articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;(22)

m) per la violazione degli adempimenti di cui all’articolo 10, comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l’autorizzazione regionale se il bilancio non è inviato entro la fine dell’anno;

n) per la violazione degli adempimenti di cui all’articolo 10, comma 3, gli enti preposti alla gestione della raccolta devono riequilibrare gli interventi previsti dal medesimo comma, prevedendo e realizzando i mancati investimenti nel bilancio dell’anno successivo;

o) per la violazione degli adempimenti di cui all’articolo 10, comma 5, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine previsto, viene revocata l’autorizzazione regionale.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 comportano la confisca dei funghi raccolti, ai sensi dell’

articolo 13 della l. 352/1993

e successive modificazioni ed integrazioni, salvo la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. Il prodotto confiscato è attribuito all’Ente gestore che ne stabilisce la destinazione.

3. Le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 comportano l’applicazione da parte delle autorità competenti di una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1000,00.

4. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Competenti per l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse per le violazioni del Capo I della presente legge sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all’articolo 9, laddove presenti nel territorio comunale, per le finalità di cui all’articolo 10. Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11

(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l’introito è in favore dell’Azienda sanitaria locale competente.(23)

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 23

(Norma transitoria)

1. L’autorizzazione regionale di cui all’articolo 3 e all’articolo 9 si intende già concessa per gli enti gestori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

ed al d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei);

b) legge regionale 12 ottobre 1994, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei));

c) legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei);

d) legge regionale 18 settembre 2007, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei)).

2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

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Note del Redattore:

[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[3] Lettera abrogata dall'art. 3 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[5] Lettera così modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[8] Comma abrogato dall'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[10] Lettera abrogata dall'art. 8 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[11] Comma così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[12] Comma così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[14] Comma così modificato dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[15] Comma così modificato dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[16] Comma abrogato dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[17] Comma abrogato dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[18] Comma così modificato dall'art. 10 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[19]Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[20] Comma così modificato dall'art. 12 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[21] Comma inserito dall'art. 12 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[22] Lettera inserita dall'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 .

[23]Comma così modificato dall'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8