STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ LENOSTRESCUOLE ONLUS”

Art. 1

E’ costituita un’ associazione denominata “LENOSTRESCUOLE ONLUS”.

Art. 2

L’associazione “LENOSTRESCUOLE ONLUS” ha sede in San Lazzaro di Savena ( Bo) in via Caselle 26 a San Lazzaro di Savena.

Art. 3

Scopo della associazione e’ perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito dell’istruzione, di arrecare benefici a studenti svantaggiati in ragione di condizioni economiche, psichiche, fisiche e familiari, di migliorare e arricchire i percorsi formativi e di programmarne altri utili e propedeutici al fine di rendere più agevole l’inserimento degli studenti svantaggiati nel mondo del lavoro.

In riferimento all’art 10 del Dlgs n.460/97 l’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel comma 1 lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Organizzare e promuovere dibattiti, incontri seminari di studio, corsi, manifestazioni, a carattere divulgativo e di sensibilizzazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal secondo periodo del comma 5 dell’art. 10 del Dlgs n. 460/1997. Farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico e privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione, di istituire borse di studio, finanziare progetti scolatici, premi e riconoscimenti, sempre nei confronti di studenti svantaggiati. L’associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4

Il patrimonio e’ costituito:

a) Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;

b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) Dalle quote associative

b) Dal ricavato , nel rispetto del Dlgs 460/97, di raccolte fondi effettuate in maniera occasionale in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione mediante offerta di beni di modico valore dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse .

c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale come contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche .

L’associazione dovrà impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse .

E’ espressamente vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento del scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il rapporto associativo e le modalità di associazione saranno volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ; gli associati o partecipanti di maggiore età avranno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o nella comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o l’acronimo “ ONLUS” dovrà sempre essere usata.

Art. 5

Sono soci dell’associazione le persone fisiche maggiorenni la cui domanda di ammissione in forma scritta sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto di ammissione la quota associativa. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Possono associarsi tutte le persone fisiche che condividano lo spirito e gli scopi di cui all’art. 3 del presente statuto. Non possono associarsi enti pubblici o persone giuridiche.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per indegnità, che è sancita dall’assemblea dei soci.

La quota associativa annuale , è stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

L’esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio, il Presidente del Consiglio Direttivo, predispone il rendiconto, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall’associazione per i fini perseguiti.

Art. 7

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di 3 anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Tutte le cariche dell’associazioni non prevedono compensi e/o rimborsi spese. Le sostituzioni effettuate nell’arco del biennio vengono a cessare alla scadenza del biennio stesso.

Il Consiglio si riunisce:

a) Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

b) Quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;

c) Comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, che presiede l’assemblea o, in sua assenza, del Vice Presidente. Delle riunioni si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio :

a) Cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione;

b) Redige i bilanci e li presenta in Assemblea;

c) Compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci.

Art. 8

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le su deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno. La convocazione, contenente l’ordine del giorno deve essere comunicata almeno 15 giorni prima del giorno stabilito, tramite lettera a.r., per fax, per email , o apparire sul sito dell’associazione.

L’assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci e fuori dalla sede sociale, ma nel Comune di San Lazzaro.

L’Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro sia demandato per legge o statuto. Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare, tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto . Per tutto il periodo nel quale il socio è regolarmente iscritto avrà il diritto di partecipare all’assemblee ed ad esprimere il proprio voto senza esclusioni anche temporali di nessun genere.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua assenza da un socio nominato dall’assemblea. Il Presidente nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del c.c.

Art. 9

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra Onlus operante in analogo settore.

Art. 10

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del titolo II del Libro I del c.c.

Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra esposto. Esse diventano ipso fatto soci fondatori dell’associazione “ LENOSTRESCUOLE ONLUS”.