Sed Lex



E' in vigore la legge 19 aprile 1925, n. 475. “Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.” (G.U. 29 aprile 1925, n. 99), la cui depenalizzazione ha iniziato ma non completato l'iter parlamentare durante la XIV legislatura:

Art. 1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.

Art. 2. Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento. In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

I comportamenti illeciti sono rarissimi durante gli esami in presenza, frequenti e spesso documentati da registrazioni video e dati informatici durante gli esami a distanza.

I docenti universitari sono pubblici ufficiali, specialmente quando esercitano poteri certificativi (Cass. n. 6685/1992), e obbligati a denunciare i reati di cui vengono a conoscenza in quanto tali (art 357-358 cp.) all’autorità giudiziaria o, con effetto liberatorio, “ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne” (Cass. n. 11597/1995).

In ciascun ateneo la materia è altresì disciplinata da codici etici, di comportamento, o di onore. Si può ritenere che i docenti non siano soggetti a sanzione per omessa o ritardata denuncia (art 361-362 cp.) se segnalano ai soggetti previsti dal codice ogni comportamento scorretto in sede di esame, spostando su di essi la responsabilità personale.