Come abbiamo avuto modo di comunicarvi qualche giorno fa su questo blog, la Legge di Bilancio (articolo 1 comma 59) ha esteso il regime fiscale agevolato con aliquota del 21% (cedolare secca) anche ad alcune tipologie di locazioni commerciali, stipulati ex novo nell’anno corrente.
La norma risulta essere molto “stringente” perchè solo alcune tipologie possono usufruirne: vediamo quali.
Potranno usufruire della cedolare secca solo gli immobili C/1, quindi i negozi e botteghe, con contratto stipulato nel 2019, mentre per i contratti che saranno stipulati negli anni successivi il Governo dovrà prorogare la norma oppure legiferare nuovamente in materia.
La superficie dell’immobile non può essere superiore a 600 mq, pertinenze escluse; tali pertinenze sono ammesse alla tassazione sostitutiva, purché locate congiuntamente all’immobile principale.
Il proprietario dell’immobile oggetto del contratto deve essere persona fisica, mentre nessun requisito personale è previsto in capo al conduttore (che quindi, come spesso capita per l’affitto di negozi, può essere una società o un’impresa).
Il proprietario non può modificare il canone di locazione, nemmeno sulla base degli aggiornamenti ISTAT (norma ugualmente valida per i canoni delle abitazioni).
Inoltre, un altro importante requisito da tenere in considerazione è la norma anti-elusione: alla data del 15 ottobre per quell’immobile non deve esserci un contratto precedentemente scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile interrotto in anticipo.
Restano escluse le categorie C/2 (i magazzini) e C/3 (i laboratori per arti e mestieri).
Questa norma conferisce un'opportunità in più per i proprietari di locali commerciali, che potranno usufruire della tassazione sostitutiva IRPEF prima valida solo per le abitazioni, e si può prevedere un aumento nell’apertura di nuove attività economiche e una diminuzione di locali chiusi e degradati.