L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi o dichiarazioni contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese nel comune di nuova residenza entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, ossia da quando si ha la dimora abituale presso il nuovo indirizzo (art. 13 c. 2 del D.P.R. 223/1989).