Ve-Law

il diritto dei centri storici: il caso di Venezia



rassegna di giurisprudenza

Natura giuridica della laguna di Venezia    

Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26615: «i bacini di acqua salmastra ubicata nella laguna di Venezia vantano natura demaniale ai sensi dell’art. 28, lett. b), c. nav».

Corte EDU, 23 settembre 2014, C-46154/11: «è necessario un indennizzo a favore della società imprenditrice proprietaria delle valli da pesca all’interno della laguna veneziana, di cui è stata espropriata, in quanto titolare del diritto di proprietà in buona fede, senza che da questo punto di vista la demanialità del bene possa impedirne il ristoro economico per il pregiudizio subito»        

Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1076: «Non sussiste la giurisdizione speciale del Tribunale superiore delle acque pubbliche di cui all'art. 143 r.d. n. 1775/1933 per le controversie aventi ad oggetto il bacino di acqua salsa della laguna di Venezia, determinato a norma del r.d.l. 18 giugno 1936 n. 1853 convertito con legge 7 gennaio 1937 n. 191, della successiva legge 5 marzo 1963 n. 366, e dell'ivi prevista ricognizione, atteso che tali acque appartengono al demanio marittimo ex artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., e non già al demanio idrico delle acque pubbliche, di cui agli artt. 822 c.c., 1 r.d.. n. 1775/1933, e art. 1 legge 5 gennaio 1994 n. 36 e art. 14 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152».

Cons. St., sez. V, 3 giugno 2013, n. 3032: «Ai sensi dell’art. 822 cod. civ. i beni del demanio marittimo necessario sono tali se ed in quanto ordinati ai c.d. "usi del mare" (navigazione, diporto, pesca, balneazione, ecc.) e, a seconda che acquistino o perdano l'attitudine a servire a tali usi, acquistano o perdono il carattere di bene demaniale. In linea con detto criterio di differenziazione tra demanio marittimo necessario e le zone da esso escluse, sono intervenute disposizioni come il r.d. n. 1040/1872 e il r.d.. n. 5629/1888, integrato dal r.d. n. 721/2904, che hanno escluso i canali e rivi interni della città di Venezia dal novero di quelli esistenti in laguna, considerandoli di esclusivo interesse del Comune, soggetti alla sua giurisdizione e manutenzione con l’equiparazione di detti canali interni più a vie di comunicazione acquea e quindi a strade, includibili nel demanio comunale stradale (invece che nel demanio marittimo) relativamente al quale, ex art. 822, co. 2, e 824 del cod. civ., i Comuni sono titolari del relativo diritto».


Corte cass., sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665: «Dalla applicazione diretta (‘‘Drittwirkung’’) degli artt. 2, 9 e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del ‘‘paesaggio’’, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della ‘‘proprietà’’ dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che - per tale loro destinazione, appunto, alla realizzazione dello Stato sociale - devono ritenersi ‘‘comuni’’, prescindendo dal titolo di proprietà, risultando cos`ı recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività».

 


Venezia e tutela dell’ambiente lagunare

 

TAR Veneto, sez. II, 5 giugno 2018, n. 604: «nel procedimento di autorizzazione agli interventi urbanistico-edilizi all’interno della conterminazione lagunare, il comune di Chioggia non è esentato dalla richiesta del parere vincolante alla Commissione per la salvaguardia della laguna, perché lo stesso comune ha adeguato i propri strumenti urbanistici solo in modo parziale al Palav (piano di area della laguna veneziana)».

 

TAR Veneto, sez. II, 21 marzo 2018, n. 325: «spetta al comune di Venezia, e non alla Commissione per la salvaguardia della laguna, la competenza per il rilascio del permesso di costruire (e per l’adozione del relativo annullamento d’ufficio), in quanto il medesimo comune ha adeguato i propri strumenti urbanistici sovracomunali al Palav per la protezione del bacino lagunare».

 

TAR Veneto, sez. II, 30 maggio 2016, n. 573: «se le funzioni di polizia demaniale sono volte a favorire il libero uso degli spazi demaniali marittimi (come ad esempio l’ordine di abbattimento di opere abusive sul demanio marittimo), la competenza provvedimentale spetta alle regioni, ovvero ai comuni delegati, e non all’autorità marittima».


Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3064: «Il territorio della laguna veneta è sottoposto ad un particolare regime vincolistico, che stabilisce tra l’altro che sia la Commissione per la salvaguardia di Venezia a pronunciarsi sull’istanza di rilascio di permesso di costruire in detta città quale unico organo titolare della potestà di decidere della conformità o meno degli interventi edilizi nel territorio medesimo».

 

TAR Veneto, sez. II, 4 febbraio 2009, n. 274: «Con l’entrata in vigore della l. n. 360 del 1991, il legislatore ha privato la Provincia della competenza ad esprimere il parere di cui all’art. 32, l. n. 47 del 1985 relativamente alle opere abusive eseguite nel comprensorio della laguna veneta, attribuendola invece alla Commissione per la salvaguardia di Venezia». Si segnala che le competenze in termini di resa di pareri vincolanti per interventi edilizi ed urbanistici da parte della Commissione sono disciplinate dall’art. 6, l. n. 171 del 1973, così come riscritto dall’art. 4, comma 3, l. n. 360 del 1991».


TAR Veneto, sez. II, n. 4072/2006: «il potere che la l.n. 171/1973 ha conferito alla Commissione di Salvaguardia è giustificato dalla particolarità del territorio e dell’ambiente di Venezia e della sua laguna [...], la cui salvaguardia è caratterizzata da preminente interesse nazionale e dalla esigenza di una procedura particolare di protezione in attesa di una pianificazione globale».

 


Venezia, patrimonio culturale e centro storico

 

TAR Veneto, sez. II, 16 ottobre 2019, n. 426: «Non va sospesa l’efficacia del provvedimento del Direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia di autorizzazione al prestito all'estero dello Studio di proporzioni del corpo umano, detto Uomo Vitruviano (Gabinetto Disegni e Stampe, cat. 228), adottato ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. h), del d.P.C.M. n. 76/2019, nonché del Memorandum d'Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Repubblica Francese riguardante il partenariato per il prestito di opere di Leonardo da Vinci al Musée del Louvre e delle opere di Raffaello Sanzio alle Scuderie del Quirinale, firmato dai rispettivi Ministri in data 24 settembre 2019».


Tar veneto, sez. II, 7 marzo 2018, n. 264: «È legittimo l’annullamento in autotutela della presa d’atto della modificazione della destinazione d’uso senza opere, senza un particolare onere motivazionale, poiché non è configurabile una posizione di legittimo affidamento in capo al privato, ove la comunicazione di tale modificazione risulti non veritiera ed atteso che il Comune persegue l'interesse pubblico alla salvaguardia dell’assetto territoriale disciplinato dalle norme urbanistiche ed edilizie previste dallo strumento urbanistico, da considerarsi senz'altro prevalente in una realtà, come quella del centro storico di Venezia, connotata da una forte pressione turistica e da un altrettanto forte abusivismo nel settore». 

 

TAR Veneto, sez. III, 23 marzo 2011, n. 487: «È illegittima e va annullata l'ordinanza sindacale che vieta di trasportare con grandi sacchi di plastica oggetti destinati alla vendita nel centro storico di Venezia precisando che il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante»

 

TAR Veneto, sez. I, 20 novembre 2009, n. 2958

Sono legittimi l'ordinanza con cui il Sindaco di Venezia ha allargato anche all'area di piazza San Marco e relative vicinanze (piazzetta San Marco, Giardinetti Reali, Molo San Marco, Riva degli Schiavoni) il divieto di somministrazione di cibo ai colombi, e la conseguente delibera consiliare di revoca della concessione per la vendita di grano: la congiunta sussistenza di motivi di tutela dell'area di straordinario pregio architettonico, e di tutela della salute pubblica, giustificano ampiamente l'ordinanza, posto che la vendita di grano in loco, e gli effetti che ne derivano, riguardo sia al deterioramento di monumenti e facciate, sia potenzialmente alla salute pubblica, risulta essere causa se non esclusiva certamente di notevole rilevanza nella genesi della problematica cui il provvedimento cerca di dare risposta, né è predicabile una sproporzione o una illogicità manifesta del medesimo provvedimento, laddove esso si limita a estendere l'area di piazza San Marco ciò che già era previsto per il resto del territorio comunale.


TAR Veneto, sez. II, 12 febbraio 2008, n. 339: «In materia di permessi di costruire rilasciati dal Comune di Venezia, con riguardo alla motivazione dei pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, premesso che l'intervento della Commissione è finalizzato alla tutela dell'ambiente negli aspetti ambientali-culturali, di difesa dagli inquinamenti dell'aria e delle acque e di protezione dell'equilibrio idraulico del territorio, il parere della predetta Commissione non richiede, ai fini della sua legittimità, una particolare motivazione, essendo al riguardo sufficiente l'affermazione che l'intervento è compatibile con la normativa di tutela della città di Venezia e della sua laguna; dette considerazioni valgono anche per la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e Laguna che, competente per gli aspetti architettonico-monumentali, riscontri la compatibilità delle opere progettate con le esigenze di tutela monumentale dell'edificio».

 

Cons. St., sez. VI, 1° ottobre 2003, n. 5688: «La “ratio” dell'art. 13 comma 1 n. 3 l. n. 171 del 1973, data dall'esigenza di accordare una tutela specifica nella zona della Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, osta ad una interpretazione meramente letterale che limiti la tutela in via atomistica ad edifici singolarmente considerati senza consentire l'apprezzamento di edifici che, pur senza avere specifiche caratteristiche di pregio, siano inseriti in contesti meritevoli di protezione in relazione alle finalità di cui all'art. 1 l. n. 171 del 1973».