Osservazioni ANPRI-DR-FGU al PIAO INGV 2023.
Egregio direttore generale, gentile dirigente degli affari del personale,
con la presente desidero formulare, a nome di ANPRI-DR-FGU, alcune osservazioni riguardo al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 che sono state da voi richieste alle organizzazioni sindacali il 27 febbraio 2023. Sarebbe stato più utile presentarvele di persona e pubblicamente per consentirvi di avere una migliore percezione delle osservazioni dei dipendenti, alle quali ritengo dobbiate rispondere.
Desidero anzitutto sottolineare la mia preoccupazione per il fatto che il testo potrebbe risultare poco comprensibile ai destinatari, a causa della sua forma.
Per la dovuta pluralità, poi, è importante che nella sua redazione sia coinvolto il personale Ricercatore e Tecnologo. Come ben sappiamo, l'INGV è primariamente un ente di ricerca; pertanto è fondamentale precisare subito che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto al fine di dare supporto alle attività di ricerca e che l’area amministrativa-gestionale ha il compito precipuo di essere funzionale alla ricerca stessa. A tal proposito, desidero richiamare quanto stabilito dall’art. 15 dello statuto INGV: “L’Amministrazione Centrale ha funzioni di supporto alle unità organizzative tecnico-scientifiche [...]”.
È altresì importante specificare espressamente che la valutazione della qualità dei processi gestionali per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: SMVP) è fatto del tutto separato dalla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), che si interessa strettamente ai soli prodotti della Ricerca, anche se entrambe le attività sono di competenza dell’ANVUR (https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2015/07/Linee%20Guida%20EPR.pdf).
Per la misurazione e valutazione delle performance dei ricercatori e tecnologi si deve far riferimento al DPCM del 26 gennaio 2011 che al Titolo IV, art. 14, comma 2 stabilisce che "Per le finalità di cui al comma 1 [ossia la “misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e dei tecnologi”], l'ANVUR, d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2009, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi.": obiettivi, indicatori e criteri che l'ANVUR non ha ancora individuato e che quindi rende, attualmente, illegittima ogni valutazione della performance dei ricercatori e tecnologi.
Permettetemi di richiamare le leggi cardine che normano la Ricerca:
i ricercatori e tecnologi appartenenti ai livelli I-III non sono soggetti alla dipendenza gerarchica ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 15, comma 2, mentre ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 la valutazione delle performance non si applica all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca. Ai sensi dell’art. 80 del CCNL Titolo III “Ricercatori e Tecnologi”, questi ultimi costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti del comparto e, in tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilità nell’espletamento della loro attività scientifica. Ai sensi dell’art.58 del CCNL, i ricercatori e tecnologi godono di autonomia nell’organizzazione del proprio tempo di lavoro. La loro presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati e all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente; a questo proposito va ribadito quanto stabilito dal d.lgs. 218/2016. che impone agli Enti di assicurare ai Ricercatori e Tecnologi “g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca”.
Tutto ciò premesso, si deve rilevare che le sezioni del PIAO:
che descrivono attività di supporto alla ricerca, dipendono da queste e non possono esserne svincolate come, invece, appare leggendone la sua attuale formulazione.
In altre parole, gli obiettivi strategici amministrativo-gestionali (pag. 22) vanno definiti in funzione delle attività di ricerca e a valle della misura del loro successo. Questo permette di valutare l’efficacia dell’azione amministrativa nel suo ruolo principe di supporto alle attività di ricerca e non puro adempimento normativo svincolato dagli effetti che questo produce.
Questa osservazione si pone a monte delle ulteriori osservazioni riportate nel seguito; è la principale precondizione per impostare correttamente il lavoro dell'amministrazione: è noto che“La ricerca scientifica produce conoscenza originale che rappresenta un avanzamento nello stato del sapere consolidato”, mentre in generale la Pubblica Amministrazione è responsabile dell'organizzazione e dell'erogazione di servizi pubblici per la collettività.
I Ricercatori e Tecnologi, che sono attori dell'autogoverno dell’ente, debbono essere parte dei processi decisionali che li riguardano, quindi preoccupano le seguenti affermazioni che potrebbero stravolgere le priorità di un EPR:
ottimizzare e potenziare il supporto amministrativo alle attività di ricerca; (pag. 20);
risorse umane limitate in ragione della complessità e numerosità delle procedure amministrative; (pag. 26);
attuare il piano di fabbisogno previsto nel PTA, con l’intento di incrementare il personale amministrativo e tecnico nonché proseguire il reclutamento di figure quali ricercatori e tecnologi necessarie per garantire le molteplici attività che l’istituto svolge. (pag. 26).
Ciò è stato evidenziato, molto approfonditamente, da una indagine interna nell’INGV pubblicata a cura di ADAPT e reperibile qui: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5507299.
DETTAGLIO DELLE OSSERVAZIONI
Nella suddivisione (pag 8 e pag 16):
Ricerca scientifica e tecnologica nei campi della sismologia, della vulcanologia e delle scienze ambientali.
Ricerca istituzionale e di servizio per la società, le pubbliche amministrazioni e l’industria.
Terza Missione,
bisognerebbe specificare che la Ricerca istituzionale è definita dalle linee guida sopra enunciate:
“Si tratta di attività svolte in conformità a un mandato istituzionale, iscritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti amministrativi di alto livello.
Gli esempi che seguono sono illustrativi e non esaustivi:
Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricerca di particolare complessità;
Creazione e gestione di infrastrutture di ricerca immateriali;
Collezioni scientifiche;
Alta consulenza;
Sistemi di misura e di standard di rilievo pubblico”
quindi, per esempio, il Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni), in conformità alla normativa vigente OS3, non dovrebbe essere un obiettivo specifico della ricerca istituzionale ma, eventualmente, della Terza Missione.
Make or buy
"Make or buy" è una decisione strategica che gli enti dovrebbero prendere riguardo alla scelta di produrre internamente un servizio (make), o di acquistarlo da terzi (buy). In altre parole, l'ente deve scegliere se investire le proprie risorse e competenze nella produzione interna o se acquistare il servizio da fornitori esterni. Tale decisione dipende da vari fattori come la disponibilità di risorse, la capacità produttiva, il costo, la qualità e la strategia complessiva dell’ente. Nell’INGV tali decisioni strategiche riguardo il servizio informatico e il servizio affari legali non sempre appaiono prese in modo informato e approfondito. Le crisi di gestione informatica si susseguono da più di un decennio, spostando periodicamente tra l’Amministrazione Centrale e le Sezioni INGV la gestione strategica dei servizi di calcolo per la ricerca. A loro volta il servizio affari legali, in questo periodo di esplosione del mercato del lavoro dei servizi giuridici e amministrativi, messo in moto dal PNRR, sta subendo nell’INGV una condizione di congestione che detta i tempi di tutte le attività istituzionali: ciò mette a rischio il buon esito dei progetti di ricerca in cui l’INGV è impegnato. In questi casi, quando il make è strategicamente rischioso, diventa indispensabile il buy acquistando da terzi il servizio. Così facendo, anche le tensioni dovute alle rivendicazioni di specifici settori, che trovano un evidente riscontro nella corsia preferenziale che negli ultimi bandi di concorso ex-Art. 15 del CCNL è stata riservata ai tecnologi gestionali dell'Amministrazione Centrale, si potrebbero allentare o addirittura risolvere.
TRASPARENZA (da pag 24)
Qui di seguito alcune circostanze che potrebbero mettere in discussione un principio vitale della P.A: quello della trasparenza.
La complessità della sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’INGV, con link chilometrici e soprattutto oggettiva difficoltà operativa nella ricerca degli atti: una complessità che va contro i principi di trasparenza e fruibilità delle informazioni che la sezione contiene. Si suggerisce di promuovere un test di usabilità sviluppato, guidato e valutato da esperti esterni, ai quali richiedere una analisi delle criticità e una proposta di miglioramento della sezione amministrazione trasparente.
Istituzione di un monitoraggio (volendo anche automatizzato) dei tempi di pubblicazione dei documenti nel sito amministrazione trasparente, i cui risultati, aggiornati in tempo reale, siano visibili dalla home del sito. Il ritardo reiterato nella pubblicazione di atti importanti sul sito Amministrazione Trasparente – ad esempio le delibere del CdA – andrebbe quantificato e addebitato al dirigente responsabile nel quadro della valutazione del suo operato.
La rotazione del personale nei profili di responsabilità (pag 31 e pag 39). Per esempio, le recenti indicazioni dei responsabili di centri servizi di AC (delibera N. 312/2022 del 30/11/2022 e decreto del direttore generale n. 803 del 30/12/2022), non sembrano rispettare le indicazioni ANAC e CUG sui limiti dei mandati e sugli obblighi di rotazione (https://www.anticorruzione.it/-/rotazione-ordinaria-del-personale, azione 2.g del PTAP https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/decreti-e-delibere/anno-2020/delibere-del-consiglio-di-amministrazione-2/19325-n-134-allegato-u-verbale-n-05-2020-approvazione-piano-triennale-azioni-positive-2020-2022-pdf/file.html) che lo stesso PIAO richiama più volte. Ci sono molti esempi di ruoli di responsabilità, per esempio il DPO, per i quali l’amministrazione non ha previsto una duplicità, ovvero che il titolare sia affiancato da un altro responsabile, in modo da dare continuità non esclusiva al ruolo e alle attività a questo connesse quando si giunge a scadenza di mandato. In passato si sono create carriere professionali basate proprio sulla concentrazione di conoscenze e competenze in un unico ruolo di responsabilità. Se solo una persona conosce a fondo una attività di servizio, quella persona diventa indispensabile e potrebbe utilizzare questa circostanza per ottenere dei vantaggi personali (indennità, carriera).
La mancata pubblicazione di molti verbali dei collegi delle sezioni, nonostante l’obbligo in capo ai direttori previsto dall’art 15 comma 4 del ROF (https://intranet.ingv.it/lavoro/verbali/collegi-di-sezione).
La mancata stesura di verbali del collegio dei direttori, già richiesta anche dai rappresentanti del personale (vedi art 14. comma 6 del c. di comportamento).
La mancata trasparenza su chi detenga i privilegi di accesso alla piattaforma Google per la gestione di email e documenti caricati su Google Drive dei dipendenti dell’INGV.
La semplificazione amministrativa, che ha il fine di migliorare la trasparenza e l'efficienza lavorativa, va intrapresa con procedure a insindacabile giudizio dei dipendenti su cui grava il principale carico burocratico.
L’individuazione, insieme all’OIV, di modalità attraverso le quali gli utenti interni possano partecipare al processo di valutazione della performance organizzativa (art. 19 bis, comma 3 del Dlgs, n. 150 del 2009 e sue modifiche) e fare in modo che questa valutazione abbia peso perenne sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi che in ultima analisi determina l’indennità di risultato dei dirigenti amministrativi.
La mancanza di rappresentanti del personale (liv. I-III e IV-VIII) dell’Amministrazione Centrale, che può avere diverse implicazioni: in primo luogo, una mancanza di rappresentatività per tutti i dipendenti dell'Amministrazione Centrale, il che potrebbe portare a un'assenza di comunicazione e collaborazione. Questo potrebbe anche influire sulla capacità dell'organizzazione di adottare politiche e decisioni che tengano conto dei bisogni e delle preoccupazioni dei lavoratori. In generale, la presenza di rappresentanti del personale è importante per garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso dei diritti dei dipendenti e per promuovere un dialogo costruttivo tra l'amministrazione e il personale.
La mancanza di un ufficio relazioni sindacali. Questo ufficio ha il compito di gestire i rapporti tra l'ente e le organizzazioni sindacali rappresentate, negoziando eventuali accordi, ricevendo le istanze e le richieste dei rappresentanti dei lavoratori e svolgendo tutte le attività connesse alla rappresentanza dei lavoratori in seno all'ente.
La mancanza di un regolamento concorsi (come misura di prevenzione della corruzione Area 1 - Acquisizione e gestione del personale pag. 32)
Per migliorare l’efficacia del processo di reclutamento di nuovo personale e la sua trasparenza riteniamo ormai inderogabile l'emanazione di un regolamento concorsi specifico per INGV. Questo regolamento deve disciplinare le procedure per l'accesso ai posti di lavoro pubblici, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il regolamento dei concorsi stabilisce le modalità per la pubblicazione dei bandi di concorso e per l'individuazione dei requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione dei candidati e le modalità per la formazione delle graduatorie finali. Il regolamento definisce anche le procedure per le prove di selezione e le modalità di svolgimento degli eventuali colloqui, nonché le regole relative alla riservatezza e alla trasparenza delle procedure. Il regolamento mira a selezionare candidati altamente qualificati e motivati, in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'INGV; è finalizzato a garantire l'assunzione del personale sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, per garantire l'accesso ai posti di lavoro pubblici in modo equo e imparziale. Aggiungo alcune considerazioni sui contenuti del regolamento concorsi.
Secondo il Consiglio di Stato sussiste un obbligo di astensione del commissario laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, come «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»..."
Per quanto riguarda la composizione delle commissioni, è raccomandabile prevedere che: i componenti siano scelti mediante sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei requisiti previsti.. Detta modalità può essere temperata nei settori disciplinari caratterizzati da ridotta consistenza numerica. Ad esempio l'Art. 6, comma 3 del Regolamento del Personale del CNR stabilisce che: "I componenti delle commissioni sono scelti, nel rispetto dei principi di pari opportunità, utilizzando un albo pubblico di esperti interni ed esterni, articolato in aree scientifiche e settori tecnologici istituito con provvedimento del Presidente previa definizione, con delibera del consiglio di amministrazione, dei criteri per l’individuazione e l’utilizzo/scelta dei nominativi degli esperti.". Riteniamo inoltre imprescindibile che la compilazione delle liste degli “esperti” sia effettuata con procedimenti “freddi”, per evitare che alcuni soggetti vengano sistematicamente esclusi dalle commissioni di concorso.
Codice di comportamento (tra le misure di prevenzione della corruzione pag 49-50)
Diversamente da quanto affermato nel PIAO, lamentiamo la mancanza di un riscontro motivato e trasparente alle molte decine di osservazioni e commenti da noi avanzati sul recente Codice di comportamento. Alle molteplici argomentazioni si aggiunge quanto riconosciuto dalla sentenza num. 6373/2022, che ribadisce il legittimo esercizio del diritto di critica, nel rispetto della verità oggettiva e con modalità o termini tali da non ledere il decoro del datore di lavoro e determinare un pregiudizio per l’Istituto. Si deve evidenziare inoltre come l’Amministrazione abbia fatto approvare il nuovo Codice di comportamento senza il parere del CUG, come possibile secondo la normativa del D.lgs. 165/2001. Preoccupa, inoltre, che il nuovo codice di comportamento, che a nostro avviso, limita fortemente l’autonomia della Ricerca, sia, eventualmente applicato da un Ufficio Procedimenti Disciplinari (area 5 controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni pag 42) composto da tre funzionari di amministrazione con 4 anni di anzianità (Delibera n. 226/2021 del 26 Novembre 2021 Allegato al Verbale n. 06/2021).
Riteniamo auspicabile, che l’UPD, invece, rifletta la composizione del personale: 60% ricercatori/tecnologi 40% tecnici/amministrativi. Quindi, con tre membri, l’UPD dovrebbe essere composto da due ricercatori/tecnologi e un tecnico/amministrativo; con cinque membri l’UPD dovrebbe esser composto da tre ricercatori/tecnologi e due tecnici/amministrativi.
Nel codice di comportamento (qui di seguito lo scomodissimo link:
https://amministrazione-trasparente.ingv.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=5841102&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio)
gli art 9 e 10 sono molto controversi; sono stati pesantemente commentati e riformulati dal personale interessato perché appaiono limitativi e non armonizzati con le norme di più ampio respiro che caratterizzano la ricerca.
In generale, tutto il testo fa riferimento alla tipica figura dell'impiegato della P.A., senza tenere conto delle specificità e delle prerogative dei ricercatori e dei tecnologi.
Seguono alcuni esempi.
Art. 6 “Utilizzo dei social media”
Comma 1 f) non utilizzano i social media personali durante l’orario di servizio se non per motivi di necessità e/o urgenza. Diversi ricercatori usano la comunicazione tramite social media come strumento del loro lavoro. Questo utilizzo non può essere assoggettato a un permesso da parte della dirigenza amministrativa ma deriva dalla autonoma scelta del ricercatore nel suo percorso scientifico.
Commi 1 b) si astengono da dichiarazioni lesive dell’immagine dell’Amministrazione; d) evitano di formulare giudizi lesivi della dignità e dell’immagine dei propri colleghi; e) evitano giudizi di scherno, discriminatori, volgari e offensivi nei confronti di terzi; g) evitano di manifestare giudizi negativi su cittadini ed utenti.
Questo tipo di prescrizioni sono ambigue e utilizzabili surrettiziamente per limitare o addirittura impedire l’esercizio della deontologia del Ricercatore/Tecnologo. Inoltre ignorano il fatto che la scienza è principalmente costituita da verità oggettive: il ricercatore/tecnologo ha non solo il diritto, ma anche il dovere di riaffermare la verità scientifica verso chi si esprime contro verità oggettive, consolidate da decenni o secoli. Questo inalienabile diritto-dovere può essere facilmente interpretato in contrasto con questi commi.
Art. 9 “Comportamento nelle attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza”
Nel comma 2 si travisa la carta europea dei ricercatore (EUR-Lex - 32005H0251 - EN - EUR-Lex (europa.eu). La Carta afferma ad esempio che i ricercatori:
“...dovrebbero informare i loro datori di lavoro, finanziatori o supervisori del ritardo, modifica o completamento del progetto di ricerca o avvertire se il loro progetto deve terminare prima del previsto o essere sospeso per una ragione qualsiasi.” come affermato nella Carta,
che il nuovo Codice trasforma questa affermazione in:
“Il personale ricercatore e tecnologo,[...], è tenuto a eseguire, nell’ambito delle rispettive competenze, le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi istituzionali, fornendo le informazioni circa eventuali ritardi, modifiche o integrazioni [...]”
Art 9 comma 3, (meglio noto come il "comma earthprints"). Il personale ricercatore e tecnologo è tenuto a inserire pubblicazioni e prodotti della ricerca negli archivi digitali istituzionali secondo le modalità indicate dagli uffici preposti. Se quella che è evidentemente una consuetudine instaurata dal comune consenso fra le parti si costituisce come obbligo formale, diventa inevitabile constatare che il mero trasferimento su una banca-dati INGV di informazioni già contenute in banche-dati internazionali (Scopus, Web of Science, etc) diventa un puro adempimento amministrativo che non può essere prescrittivamente caricato sulle spalle dei ricercatori e tecnologi.
Art. 10 “Diffusione dei risultati della ricerca”
Comma 4 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 6 del presente Codice, nel rilasciare dichiarazioni pubbliche su qualsiasi mezzo di diffusione (ad esempio: sul web, social network, blog, forum, commenti, informazioni e/o su materiale audio, fotografico e/o videografico) il personale deve in ogni caso garantire una divulgazione corretta e comprensibile dal punto di vista dei contenuti e della forma, la quale non leda l’immagine dell’Ente, la credibilità e/o l’onorabilità dei colleghi e l’efficacia della gestione dei rischi naturali. Le eventuali dichiarazioni rilasciate a titolo personale non esonerano il dipendente dalle responsabilità connesse alle violazioni dei predetti obblighi.
Vale quanto detto per l’Art 6, commi 1b, 1d, 1e. aggiungendo che limitando le dichiarazioni a titolo personale, si lede il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero.
Art 10 comma 5. Durante le situazioni di emergenza sismica, vulcanica o ambientale, nel rilasciare dichiarazioni pubbliche, anche attraverso social media, il personale è tenuto a seguire le indicazioni dell’Unità di Crisi INGV e a coordinarsi con le strutture preposte nel rispetto degli accordi istituzionali; in tali peculiari situazioni il personale deve astenersi dal rilasciare dichiarazioni a titolo personale.
Non è chiaro cosa si intenda per “strutture preposte”. Qualora si tratti di strutture dell’amministrazione e non tecnico-scientifiche, resta da capire in che modo il relativo personale possa sindacare le informazioni fornite dai ricercatori e tecnologi a cui sono state richieste le dichiarazioni. Inoltre, nelle situazioni realmente emergenziali l’auspicata azione di coordinamento con le “strutture preposte” si scontra la tempistica normalmente imposta dai media. Se l’informazione richiesta non arriva dall’INGV in tempi ragionevolmente brevi, i media andranno a cercare la stessa informazione da altri soggetti non-INGV, eventualmente meno qualificati, con un potenziale danno per tutta la collettività. Infine, quantomeno limitatamente alle dichiarazioni rilasciate esplicitamente a titolo personale, il comma lede il diritto di libera manifestazione del proprio pensiero.
Art 10 comma 6. L’esercizio del diritto di critica è consentito come stimolo al progresso scientifico, purché le dichiarazioni siano veritiere e complete, abbiano rilevanza o interesse pubblico e siano rilasciate in buona fede con un linguaggio appropriato e non offensivo. Questo comma è apparentemente strutturato come una riaffermazione del diritto di critica, ma in realtà ne costituisce una limitazione e una "gerarchizzazione": nel campo scientifico, chi stabilisce quando una critica è "veritiera" e "completa"? Quando attengono a tematiche scientifiche, quest'ultima questione e tutte quelle sopra affrontate, possono essere affrontate solo ed esclusivamente nella libera dialettica scientifica fra pari; non possono mai essere eterodirette o giudicate all'interno di una gerarchizzazione amministrativa tipica della P.A.
Articolo 12 Obbligo di astensione, comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse
Comma 1. Nessuno può favorire parenti e affini o altre persone utilizzando, ad esempio, la propria posizione per agevolarne l’ingresso nell’Ente, la progressione professionale o il conseguimento di benefici.
E’ già stato fatto notare nelle revisioni dei dipendenti, e lo ripetiamo qui, che in questo comma 1 manca esplicitamente il riferimento a “fornitura di beni e servizi” in modo da porre fine a decennali situazioni di incompatibilità viste in passato.
Art.13 Disposizioni particolari per i Dirigenti
E’ doveroso specificare ai commi 1 b-c-d-e-f-g-h che si tratta di personale tecnico-amministrativo per attività non di ricerca. A tal riguardo si riporta una revisione che prevede l’aggiunta del seguente comma aggiuntivo:
“Il Dirigente o Direttore si astiene dal mettere in atto qualsiasi forma di subordinazione gerarchica nei confronti del personale ricercatore e tecnologo e non interferisce in alcun modo con le attività tecnico-scientifiche svolte da tale personale”.
Art. 14 Anticorruzione, whistleblowing, trasparenza e tracciabilità
Comma 3: "Tutti sono tenuti a segnalare al RPCT supposte situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e/o collaborazione, utilizzando la piattaforma informatica per il cd. “whistleblowing” predisposta dall’Ente e raggiungibile tramite le pagine web del sito internet dell’INGV." Si deve precisare che la piattaforma dell’ ANAC è assolutamente alternativa alla piattaforma INGV, perché non è un dettaglio da poco utilizzare l'una o l'altra. È evidente che un dipendente che fa una segnalazione senta più tutelato il proprio anonimato nella piattaforma ANAC. Infatti, l'esistenza della piattaforma ANAC nazionale come alternativa a quelle locali è sancita dalla legge, e il codice di comportamento non può avere potere superiore a quello di una legge.
In conclusione, l'applicazione del codice di comportamento al personale Ricercatore e Tecnologo per tutte le questioni attinenti l'attività di ricerca e scientifica deve avvenire attraverso l'individuazione di una commissione composta e individuata da pari.
(Area 5 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni pag 42)
Si prende spunto dalla delibera CdA n. 206/2021 del 26 Novembre 2021 Allegato I al Verbale n. 06/2021, che afferma “[...] RAVVISATA la necessità per l’INGV di dotarsi di un Regolamento dell’Avvocatura che disciplini oltre alle funzioni, anche il riconoscimento di compensi professionali agli avvocati dipendenti dell’Ente stesso; su proposta del Presidente, DELIBERA di dare mandato al Direttore Generale, mediante il supporto degli uffici competenti, affinché provveda ad emanare il Regolamento dell’Avvocatura dell’INGV ai sensi dell’art. 9 co. 8 D.L. n. 90 del 2014”;
questa delibera non appare armonizzata con l’ art 13 comma 3 dello statuto INGV.
È palese lo sbilanciamento di forze tra amministrazione e dipendente in caso di procedimento disciplinare. L’amministrazione si avvale di avvocati (più di uno) pagati dallo Stato, mentre il singolo dipendente paga di tasca propria e con la propria salute (mai ripagata) la propria difesa. Per ristabilire il bilanciamento dei diritti sarebbe salutare per l’organizzazione evitare provvedimenti disciplinari a scopo intimidatorio, prevedendo, per esempio, sanzioni per il responsabile del procedimento disciplinare che si rivelasse infondato. Si aggiunga che il numero di provvedimenti disciplinari avviati e le spese affrontate dall’ente per il contenzioso dovrebbero diventare parametri su cui misurare il benessere organizzativo dell’ente e la performance dei Dirigenti Amministrativi.
(Area 6 - Incarichi e nomine pag 43)
Nelle selezioni per il ruolo di direttore di sezione è evidente l’impossibilità che si candidino gli attuali dirigenti di ricerca; questo avviene perché in caso di nomina il loro stipendio si ridurrebbe, mediamente, di circa 20 mila euro l’anno. Un collegio dei direttori formato solo da primi ricercatori/tecnologi è certamente meno indipendente e quindi non auspicabile rispetto a un collegio formato anche o solo da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi. Inoltre, il fatto che ai direttori con la qualifica di primo ricercatore/tecnologo venga di fatto concessa una lucrosa indennità di direzione potrebbe in astratto configurare un danno erariale, visto che i dirigenti ricercatori/tecnologi potrebbero assumere quello stesso incarico con minori oneri aggiuntivi per l’ente.
Lavoro agile (pag. 65)
“Il lavoro agile si innesta nel vigente assetto di regole legali e contrattuali del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”, quindi è indispensabile trattare separatamente il personale in virtù delle differenze contrattuali, cosa che invece non appare nella descrizione del lavoro agile di questo PIAO.
Si osserva, inoltre, che le attività gestionali amministrative sono svolte, a tempo pieno o a tempo parziale, anche da parte del personale ricercatore e tecnologo. Per questi dipendenti si dovrebbe prevedere una quota di attribuzione di mesi/persona in attività di ricerca e una quota di attività mesi/persona in attività amministrative-gestionali, da valutarsi, eventualmente, in percorsi diversi.
Si aggiunga che il monitoraggio e la valutazione delle attività, per tutti i dipendenti, possono essere eseguiti solo per le attività svolte in lavoro agile e non per il lavoro svolto in presenza valutato mediante timbratura del cartellino, creando una evidente impossibilità di una piena valutazione individuale.
Poiché il lavoro agile è oggetto del sistema di monitoraggio e valutazione delle performance, l’attività di un incauto ricercatore che firmasse l’accordo con l’amministrazione, invece di usufruire dell'art. 58 CCNL, finirebbe per essere essere valutata da un dirigente amministrativo, il che è in palese contrasto con il CCNL. Infatti, appare impropria la decisione di sottoporre alla firma di un accordo individuale sul lavoro agile anche il personale ricercatore e tecnologo, senza alcuna distinzione rispetto al personale tecnico/amministrativo (si veda, per esempio l’accordo individuale del CNR). Si legge nella bozza dell’accordo individuale che il lavoro agile “è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi e l’innovazione organizzativa”; ne discende che non è finalizzato anche a conseguire il miglioramento delle attività di ricerca del ricercatore o tecnologo a cui è richiesta la firma dell’accordo. Manca, dunque, nella sezione del PIAO e nella bozza dell’accordo individuale, la distinzione tra attività amministrative gestionali, che rientrano nel piano delle performance, e le attività di ricerca, che invece non ci rientrano. Il modello dell’accordo individuale non specifica che i Ricercatori e Tecnologi non sono subordinati alla dirigenza per quanto attiene l’attività di ricerca e tecnologica: a pag. 4 di tale modello si stabilisce, in contrasto con il CCNL, che la programmazione è definita dal responsabile, sentito anche il lavoratore. Anche la fascia di contattabilità definita dall’art. 7 dell’accordo individuale non può essere applicata ai Ricercatori e Tecnologi, i quali godono di autonoma determinazione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 58 del CCNL.
Debbo ricordare, inoltre, che sul lavoratore agile grava l’onere della postazione di lavoro agile; l’amministrazione dovrebbe riconoscere i consumi elettrici di riscaldamento e raffrescamento della postazione remota tramite un rimborso forfettario, da quantificare con le organizzazioni sindacali. I fondi per tali rimborsi potrebbero provenire dai risparmi sulle spese generali delle sedi, dalla diminuzione degli straordinari e dal risparmio sugli obiettivi di performance dei dirigenti.
Scelte logistiche di ridefinizione degli spazi di lavoro: co-working (pag 67)
Il co-working è un modello di lavoro che condivide lo stesso spazio di lavoro tra diversi dipendenti e risponde alle esigenze di chi lavora in autonomia e da remoto, ottimizzando gli spazi e le risorse.
In molte sedi INGV gli spazi per le postazioni di lavoro sono esauriti, eppure ogni giorno circa la metà di queste sono inutilizzate per via del lavoro agile e dell’attività lavorativa fuori sede. Ma per arrivare ad ipotizzare il coworking, come si legge nel PIAO, servono altri elementi, diversamente si rischia di fare valutazioni errate. Le postazioni sono tutte equivalenti? Si potrà arrivare al co-working solo nei casi in cui questa affermazione sarà pienamente affermativa. Quindi riteniamo che il coworking possa essere facilmente attuato, in prima battuta, nei servizi amministrativi, partendo con una sperimentazione proprio nell’Amministrazione Centrale. Rendere equivalenti le postazioni dei ricercatori e tecnologi, le cui caratteristiche hanno specificità e necessità che cambiano con i progetti che essi seguono e con la implicita dinamicità di tali progetti, potrebbe non essere facile né immediato.
Compresenza (pag 71)
Alla base del lavoro agile c’è la fiducia e la responsabilità tra dipendente e amministrazione, che bilanciano la flessibilità e l’autonomia nell’organizzazione del lavoro: allora perchè ripristinare gli obblighi di compresenza per i livelli IV-VIII? Questi possono essere sicuramente minimizzati eliminando la compresenza pomeridiana, come avviene in altri EPR, perché rendere la presenza in sede obbligatoria, di certo, non garantisce l’efficacia della prestazione lavorativa.
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (pag 76)
Concordiamo con la affermazione presente nel PIAO:
“Obiettivo per il prossimo triennio sarà di garantire la dinamica di avanzamento di carriera con cadenza biennale per rispondere alle criticità emerse nel corso dell’ultimo decennio a causa della mancata attuazione degli istituti legati allo sviluppo professionale, proseguendo nel percorso di valorizzazione delle diverse professionalità presenti nell’Istituto. Tale impegno consentirà di riequilibrare la distribuzione di personale nei tre livelli di ricercatore e tecnologo e nei diversi di livelli dei profili tecnici e amministrativi in modo da poter disporre di personale con un adeguato inquadramento per ricoprire ruoli e responsabilità specifiche richiesti nel comparto di appartenenza”,
ma sarebbe più logico realizzare quanto affermato seguendo quanto già previsto dal decreto di assegnazione del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25/1/2023, che recita:
[...] VISTO in particolare l’art. 1 comma 310 lett. b) della legge di Bilancio 30 dicembre 2021 n. 234, così come modificato dall’art. 1, comma 573, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui “b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello”;
VISTA la nota del 21.12.2022, prot. n. 21787 con la quale si è provveduto alla conservazione in bilancio della somma non ancora erogata di euro 40.000.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 310, let. b) della legge numero 234/2021;
RITENUTO di procedere all’impegno e pagamento contemporaneo della medesima somma, pari ad euro 40.000.000,00 esercizio finanziario 2023, esercizio di provenienza 2022 secondo la ripartizione della seguente tabella in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
assegna all’INGV: € 2.483.552
Si chiede di predisporre nel PIAO 2023 questa promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio o altro strumento a garanzia di attuazione nell’anno corrente.
PIANO FORMAZIONE (pag 78)
La formazione è una attività istituzionale che sembra non essere attuata propriamente ed efficacemente nonostante sia un dovere del dipendente previsto dal codice di comportamento all’articolo 11 Formazione e aggiornamento professionale. La gestione centralizzata appare poco trasparente e sensibile solo ad alcune tematiche, tipicamente amministrativo-gestionali. Quindi è opportuno che, ai fini della trasparenza, vengano pubblicati annualmente tutti i corsi pagati dall’amministrazione e i partecipanti per le verifiche previste dai criteri di rotazione del personale (codice di comportamento art 11 comma 2). Vista la poca attenzione ai temi dell’area n. 5) area tecnologica/scientifica/divulgativa, è opportuno anche demandare alle sezioni e ai progetti l’organizzazione di specifica attività formativa, anch’essa da rendere pubblica.
MONITORAGGIO: MISURA E VERIFICA (pag 6 e 87)
Riguardo i principi di fondo riportati a pag 6 del PIAO, tra cui:
il perseguimento dello sviluppo professionale dei dipendenti e la valorizzazione delle loro competenze professionali;
il perseguimento del benessere organizzativo, inteso come capacità dell’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che vi operano, al fine di favorire un “clima interno” sereno e partecipativo. La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la flessibilità e la fiducia delle persone sono tutti elementi che portano a migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori, la soddisfazione degli utenti e, in via finale, ad aumentare la produttività;
il rafforzamento delle misure volte a migliorare l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
è fondamentale che tali principi diventino obiettivi attivamente perseguiti dal dirigente amministrativo preposto e dal CUG; come programmare annualmente indagini anonime sui dipendenti, pubblicarne i risultati e rendere pubbliche le azioni definite per il raggiungimento di detti obiettivi. Tutto ciò deve entrare tra gli obiettivi del dirigente preposto nel piano delle performance.
In realtà è indispensabile che siano misurati e quindi pubblicati i risultati di tutte le verifiche e i monitoraggi previsti (anche quello del PTAP), così da consentire una valutazione oggettiva del grado di raggiungimento degli obiettivi.
Sicuro di aver adempiuto alle richieste di osservazioni al PIAO, e con l'auspicio di aver contribuito, con lealtà, a migliorare questo importante documento strategico, porgo i più distinti saluti.
Roma 7 marzo 2023
Il Responsabile Nazionale ANPRI-DR-FGU