MATERIALI E PUBBLICAZIONI SULLA SICUREZZA

LE FIGURE DELL'ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

ASPP

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione è una figura fondamentale nelle scuole e nell’organigramma della sicurezza. Nel testo unico 81/2008 edizione integrale si legge “art. 32 c. 10: Nei casi di cui al comma 8, il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di RSPP deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”.

La formazione prevede la frequenza ed il superamento di due moduli:

L’aggiornamento prevede 20h da frequentare nel quinquennio successivo alla data di conseguimento del modulo B.

RLS

Ogni istituto scolastico elegge un proprio RLS, cioè un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ricopre un ruolo molto importante e svolge dei compiti fondamentali. Il decreto legislativo 81/2008 fornisce le indicazioni sulle modalità di elezione, sul ruolo e sulle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Ogni scuola deve averne almeno uno, da scegliere possibilmente tra i membri delle rappresentanze sindacali e in base al numero complessivo dei lavoratori. La sua elezione è assegnata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU).


La formazione prevede la frequenza ed il superamento di un corso di 32h.

L’aggiornamento prevede:

PREPOSTO

La figura del preposto, disciplinata dagli articoli 2 e 19 del Dlgs81/08, trova una propria collocazione all’interno del “sistema aziendale” in tema di prevenzione, configurandosi come una specifica figura con compiti precisi: 

Nella scuola è facilmente identificabile con la figura del DSGA, del responsabile di plesso, dei docenti tecnico-pratici o teorici durante le ore di laboratorio, etc.

La formazione prevede la frequenza ed il superamento di un corso di 8h aggiuntivo rispetto alla formazione sulla sicurezza per lavoratori.

L’aggiornamento prevede:

LAVORATORI

Con l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, si è stabilito che la scuola è considerata un settore a rischio medio e quindi i lavoratori della scuola (docenti e personale ATA) sono obbligati a svolgere un minimo di 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica.

Il corso sulla sicurezza ha una validità quinquennale e poi si deve provvedere ad un corso di aggiornamento della durata di 6 ore.


ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ADDETTI ANTINCENDIO

Il Dirigente Scolastico è chiamato a progettare e a rendere operativa la struttura organizzativa per la gestione delle emergenze della scuola. Gli addetti antincendio e primo soccorso vengono scelti dal DS a proprio insindacabile giudizio. Il lavoratore è obbligato per legge ad accettare l’incarico, a meno che non sussista un giustificato motivo. Le uniche motivazioni idonee a giustificare una rinuncia all'incarico, da parte del lavoratore, sono di natura medica e riguardano la salute del dipendente.

Come individuare gli addetti?

 Il numero di addetti all’emergenza ed al primo soccorso vengono di solito scelti in base ai seguenti principi: