A partire dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali del Titolo X del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che costituiranno il quadro di riferimento per la fiscalità degli ETS e delle ODV, sostituendo la normativa fiscale precedente.
L'avvio della nuova fiscalità degli ETS è stato reso possibile a seguito della "comfort letter" del 7 marzo 2025 rilasciata dalla DG Concorrenza della Commissione europea, con la quale è stato chiarito che le principali disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore non configurano aiuti di Stato, consentendone l'entrata in vigore senza ulteriori autorizzazioni.
Con la collaborazione dello Studio e-IUS Tax&Legal e mediante un ampio processo di ricognizione strutturale di tutte le attività svolte e delle tipologie degli atti convenzionali attivi sul territorio - che ha coinvolto gli Uffici del Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati Territoriali - l'Associazione ha sviluppato un vademecum pratico e personalizzato per offrire indicazioni fiscali coerenti con le reali modalità operative adottate dalla CRI ed orientarsi nel nuovo quadro normativo.
Il vademecum è uno strumento dinamico, destinato ad aggiornamenti non appena le questioni interpretative ancora in sospeso saranno chiarite da un intervento dell'Agenzia delle Entrate, che siamo ancora in attesa di ricevere.
Prima del 2026, la fiscalità delle ODV - e quindi dei Comitati - si inseriva in un quadro in cui gli enti restavano soggetti al sistema tributario ordinario. La qualifica di ETS non comportava esenzioni automatiche, ma permetteva l'accesso a specifiche agevolazioni, richiedendo però una distinzione tra attività istituzionali, attività diverse e operazioni commerciali. Per questo le ODV dovevano valutare con precisione l'applicazione di IRES, IRAP e IVA in base alle attività svolte e alle modalità di finanziamento adottate.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali <del Titolo X del CTS vengono abrogate o disapplicate le norme del quadro previgente. Dal 2026:
non si applicano più agli ETS iscritti al RUNTS talune disposizioni del TUIR relative agli enti non commerciali, nonché le disposizioni del regime fiscale ONLUS, che verrà definitivamente abrogato;
per la qualificazione delle attività e dell'ente come commerciali o non commerciali, non si applicheranno più gli artt. 55 e 149 TUIR, ma troveranno applicazione i nuovi criteri introdotti dall’art. 79 del CTS;
cessano di avere efficacia le discipline fiscali speciali previste per le ODV dalla legge 266/1991, in particolare: (i) l’esclusione IVA di cui all'art. 8, comma 2 L. 266/1991; (ii) la non imponibilità delle attività commerciali e produttive marginali delle ODV (art. 8, L. 266/1991 e D.M. 25 maggio 1995).
Con l'introduzione del Titolo X del CTS e l'entrata in vigore, in particolare, dell'art. 79 del CTS, si applicano nuovi criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale (test di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 79 CTS), nonché dell’ente nel suo complesso (test di cui al comma 5 dell'art. 79). Si passa da un criterio qualitativo (art. 55 TUIR) ad uno qualitativo (art. 79 comma 2, 2-bis e 5 CTS).
La regola (comma 2) è che le attività di interesse generale si considerano non commerciali solo se svolte:
a titolo gratuito;
o a fronte di corrispettivi non superiori ai costi effettivi.
È tuttavia previsto un "margine di tolleranza" nel raffronto corrispettivi/costi effettivi.
I criteri in tema di commercialità/non commercialità delle attività di interesse generale incidono sulla qualificazione fiscale dell'ente nel suo complesso, come ETS commerciale o ETS non commerciale. Per determinare la qualifica dell'ente, occorre effettuare il "test" di cui al comma 5 dell'art. 79 CTS, in base al quale:
Con l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal Titolo X del CTS, vengono introdotti inoltre due regimi forfetari opzionali per la tassazione delle attività commerciali degli ETS non commerciali e delle ODV.
In particolare, sono previsti:
un regime forfetario “super agevolato” per ODV e APS (art. 86 CTS), riservato alle ODV (e dunque anche ai Comitati C.R.I.) nonché alle associazioni di promozione sociale con ricavi commerciali entro gli € 85.000;
un regime forfetario “generale” per gli ETS non commerciali (art. 80 CTS), applicabile a qualsiasi ETS (anche ai Comitati C.R.I.) che si qualifichi come "non commerciale" in base al test di cui all'art. 79, comma 5 CTS, indipendentemente dal volume di ricavi. Tale regime può essere valutato da quei Comitati che si qualifichino come ETS non commerciali e che abbiano ricavi commerciali superiori a 85.000 € (non potendo quindi accedere al regime forfetario dell’art. 86 del CTS).
Con riguardo alle imposte indirette e al regime IVA, dal 2026 le ODV non beneficiano più del regime di esclusione IVA previsto dalla legge 266/1991. Resta però in vigore fino al 2036 l’attuale regime "fuori campo IVA" per le prestazioni istituzionali rese agli associati: l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA è rinviata.
Ai fini IRES, tali attività saranno considerate non commerciali solo se rispettano i requisiti dell'art. 79 del CTS, non essendo più applicabile la de-commercializzazione del TUIR.
Per l'IRAP non cambia la disciplina generale, ma i nuovi criteri di commercialità del CTS rilevano anche ai fini del calcolo del valore della produzione.
Il social bonus è un ulteriore importante strumento incentivante previsto dal CTS nel quadro della fiscalità del Terzo Settore che consente agli ETS di realizzare progetti ad alto impatto sul territorio attraverso la riqualificazione di spazi e la valorizzazione di immobili destinati ad attività di interesse generale.
Il meccanismo si basa su erogazioni liberali, per le quali i donatori possono beneficiare di significative agevolazioni fiscali.