ci scusiamo per il disagio
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Che cosa significa? I diritti umani certificati nell'art. 24 della Costituzione italiana sono tre: l’inviolabilità del diritto alla difesa, il diritto alla difesa gratuita e il diritto al risarcimento. Affinché l’amministrazione della giustizia (penale, amministrativa, tributaria, etc) sia equa, è necessario che le due parti in contrasto (accusa e difesa) possano agire su un piano paritetico, senza che una delle due abbia un particolare vantaggio sull'altra.
Stabilito che è un nostro diritto difenderci vediamo come dobbiamo difenderci
Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.] (1). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (2).
Che cosa significa? Chi chiede il giudizio su un diritto di cui "dice" o "afferma" i fatti costitutivi deve assumere l'impegno implicito di provare ciò che afferma, con la conseguente responsabilità dell'eventuale difetto o insuccesso di quella prova.
Non v'è chi non veda come La Polizia Municipale, Locale, Stradale, di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e le persone fisiche e giuridiche su un piano paritetico (accusa-difesa senza che una delle due abbia un particolare vantaggio sull'altra) devono provare il fatto (giuridico-antigiuridico).
Ed ora, per concludere introduciamo un'ultima importantissima norma:
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Cosa significa? tutti gli atti amministrativi (nel nostro caso le multe) debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base dell'atto stesso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria. In parole povere: una multa può definirsi illegittima per violazione di legge quando l'atto (sarebbe il classico verbale-multa-contravvenzione) e l'ordinamento giuridico (le norme ovvero gli articoli del codice della strada che i "vigili" ti contestano) contrastano tra loro.
Domanda: Ma quand'è che l'atto (la multa) contrasta con l'ordinamento giuridico (codice della strada)?
Risposta: quando la motivazione della multa è perplessa, contraddittoria, incongrua, illogica, insufficiente, travisata nei fatti oppure chi ha redatto il verbale non è competente per grado, per materia (valore) o per territorio.
Stai tranquillo e sereno! Ora passo-passo ti spiego come leggere attentamente un verbale da street-control e sono sicuro che anche tu saprai redigerti un ricorso da solo e difenderti come il più agguerrito tra gli avvocati.
vediamo quali sono i principali motivi di opposizione legati alla Nullità dei verbali connesse all’oggetto o alla forma e ...........
Il verbale deve essere conforme a quanto prescritto dagli artt. 383 e 385 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. e, pertanto, non può non contenere in calce l’indicazione del nominativo o la matricola dell’agente che ti ha multato. Inoltre sul verbale redatto con strumenti informatici è necessario indicare a stampa anche il nominativo del soggetto “responsabile” dell’emissione del documento (art. 3 del D.lgs. 39/1993). In mancanza, la sanzione irrogata dovrà essere annullata e resa inefficace dal Giudice di Pace o dalla Prefettura di Catania.
Il verbale di contestazione è viziato in quanto risulta privo della certificazione autentica del capo dell’ufficio. In particolare l’art. 385 3° comma del Regolamento di esecuzione al C.d.S. pre- cisa che il verbale redatto dall’organo accertatore deve essere inviato in originale o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando o da un suo delegato (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16204 del 28.12.2000). In mancanza, non potendo essere considerato un valido titolo esecutivo per l’e ventuale recupero delle somme attraverso la fase esecutiva, esso si appalesa ille gittimo e come tale va annullato.
Verbale incompleto: non imputa un fatto ma trascrive una norma (art. 201 C.d.S.; art. 383 del Reg.)
In particolare l’art. 201 del C.d.S. recita che il verbale di contestazione ovvero la muta deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione. Inoltre l’art. 383 del Regolamento stabilisce, che lo stesso deve contenere, tra gli altri elementi, anche la sommaria esposizione del fatto. La semplice trascrizione della norma violata non è infatti sufficiente ad individuare la violazione che si assume commessa, atteso che le norme suddette impongono un minimo di specificazioni.
CI SCUSIAMO TRA POCO COMPLETEREMO