Partiamo da una premessa fondamentale: Tutti cittadini (compresi pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) sono tenuti al rispetto delle regole e se ciò non avviene bisogna intervenire con un elemento sanzionatorio da parte delle autorità competenti.
L'interpretazione giuridica, nel diritto è l'attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, ossia degli enunciati nei quali si articola il testo di un atto normativo, in vista della loro applicazione nei casi concreti e non va mai fatta in maniera a priori e inappropriata.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere 4851/2015 ha dato il via libera ad una nuova metodologia di monitoraggio e di rilevazione delle infrazioni stradali, in particolare quella dei divieti di sosta effettuata tramite una telecamera montata sulle auto di pattuglia prevalentemente della polizia municipale/locale.
Detto ministero, ritiene che <se la telecamera è a bordo di un veicolo e direttamente gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa video può essere utilizzato come un taccuino elettronico che facilita l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l'effettiva assenza del trasgressore legittimando così la contestazione differita. In generale i casi di contestazione di una violazione alle norme del codice della strada sono quelli elencati dal comma 1 bis dell'art. 201 dello stesso codice della strada. Tra questi è previsto il caso dell'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (lett. d) tipico della sosta vietata. Come detto però le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata solo nel caso in cui l'operatore di polizia abbia accertato l'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Se il dispositivo è utilizzato nella modalità descritta, poiché l'accertamento è eseguito dall'operatore di polizia, non necessita di omologazione/approvazione. Per altro non sarebbe possibile attivare la procedura di omologazione/approvazione per un dispositivo che accerta in maniera automatica la violazione del divieto di sosta poiché l'art. 201 del CdS non prevede tale fattispecie>.
Il taccuino elettronico è anche in collegamento con la Motorizzazione Civile per il controllo delle immatricolazioni della revisione e delle coperture assicurative legate alla targa da controllare. In caso di sanzionamento non verrà rilasciata alcuna notifica visibile e quindi nessun preavviso di multa sul parabrezza.
la differenza tra i due rilevatori è che lo street control non è omologabile come l'autovelox. Ed invero una questione è l'approvazione dell'uso di telecamere per rilevare le infrazioni ed un'altra cosa è l'approvazione di uno strumento deputato a documentarle automaticamente. Solo le apparecchiature omologate sono deputate a fornire la prova certificata per le sanzioni, come l'autovelox e non le apparecchiature in cui interviene il fattore umano nel loro funzionamento (vedi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere 4851/2015).
Affinché una multa emessa attraverso il mezzo del cosiddetto Street Control sia regolare ovvero legittima occorre che si verifichino le seguenti tre condizioni:
- la prima è che a bordo dell'auto di pattuglia che monta la telecamera che consente lo street control vi sia un operatore di polizia che gestisca direttamente il taccuino elettronico (e questo è impossibile che non accada in quanto il taccuino elettronico è gestito direttamente dagli agenti della polizia municipale/locale);
- la seconda è che l'operatore stesso deve garantire al momento del passaggio della pattuglia (con foto annessa) l'effettiva assenza del trasgressore all'interno dell'auto o nelle immediate vicinanze, legittimando così la contestazione differita (e questo è impossibile che non accada in quanto che gli agenti della polizia municipale/locale, qualora tu fossi in auto hanno l'obbligo di contestazione del divieto di sosta o di fermata);
- la terza è che il verbale non deve avere vizi o errori di forma o materiali quindi verificare attentamente:
Ricordati che tutto ciò che tu eccepisci come "incongruenza" è compito della polizia municipale/locale dimostrare il contrario.
Nel diritto romano v'è un famoso brocardo che recita: Ei incùmbit probatio qui dicit: non qui negat. In questa espressione si afferma il principio che l’onere della prova spetta a chi afferma una circostanza, un fatto, non già a chi la nega.
Detto questo bisogna che tu comprenda prima di tutto che gli atti redatti da un pubblico ufficiale godono di fede privilegiata. Cosa significa? Che tutti i verbali redatti dalla Polizia Municipale/Locale hanno valore probatorio contrastabile solo con la querela di falso (ideologico e o materiale).
Quindi Solo se riesci a dimostrare il dolo generico nel comportamento attivo o omissivo dell'agente puoi denunciarlo per falso.
Come possiamo superare legalmente questo impasse, quindi, lasciare intatta la buona fede del verbalizzante e dimostrare comunque che il verbale redatto da un pubblico ufficiale è incongruo?
Semplicemente dimostrando l'induzione nell'errore umano (quindi non doloso e /o non colposo) causato dal non corretto funzionamento dello street control ovvero l'incongruenza (interazione) o squilibrio (ergonomia) tra le componenti uomo (agente di P.M.), macchina (street control), e ambiente (luogo della violazione).
Una volta dimostrato lo squilibrio del sistema "ergonomico della pattuglia" (di cui fa parte integrante lo street control), atteso che le singole componenti "uomo-macchina-ambiente”, messe in campo mantengono comunque elevata affidabilità, di fatto, interagendo, hanno determinato una incongruenza di dati e conseguentemente una incertezza di esposizione di fatti che di fatto hanno pregiudicato l’attività difensiva dell'utente della strada a causa, appunto, del "verosimile" non corretto segnalamento dei dati provenienti dal software dello street control.
Per comprendere se lo street control fa fede bisogna partire da una nozione di carattere giuridico.
Esistono le cosiddette “presunzioni”: queste cioè sono una sorta di "indizi" che rivelano determinati fatti per agevolarne la prova.
Cosicché uno street control è una presunzione di colpevolezza dell’utente della strada certificata dall'agente accertatore per mezzo del taccuino elettronico e ciò perché lo dispone la legge (vedi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parere 4851/2015).
Ma, se esistono delle presunzioni che non possono essere contestate, e che quindi, fanno fede in modo assoluto e insindacabile cosiddette “presunzioni assolute” (pensa ad esempio a un passaggio di proprietà auto o rogito notarile che dimostra una proprietà), esistono, invece, delle presunzioni che possono essere messe in discussione se esiste una prova contraria cosiddette “presunzioni relative”. Ebbene, lo street control fa parte di questa seconda categoria. In buona sostanza, il rilievo fotografico ed i dati in esso certificati dal software dello street control si presumono corretti salvo che l’utente della strada dimostri/presumi il contrario.
Nessun cittadino medio sa come funziona e cosa c’è dentro. Bisognerebbe chiamare un tecnico che analizzi la macchina, ammesso e non concesso che la polizia municipale consenta di aprirlo per ispezionarlo (se però così fosse sarebbe facilmente manomittibile).
Vediamo subito come uscire da questo impasse.
Per risolvere il problema appena accennato, l'istituto giuridico dell'inversione dell'onere della prova è venuta incontro agli utenti della strada per spiegare che la prova contro lo street control, che l’utente è tenuto a fornire per contestare il rilievo fotografico ed i dati in esso riportati, non deve essere necessariamente “ferrea”. Al contrario dell'autovelox, basta un sospetto di non funzionamento del software per scaricare la palla sulla polizia municipale e lasciare che sia questa piuttosto a dimostrare alla Prefettura o al Giudice di Pace che lo street Control NON ha rilevato dati incongrui (come spiegato nella terza condizione dalla lett. a) e b)).
Ad esempio: o è congrua (vero) la contestazione con ausilio di rilievi fotografici del divieto di sosta in corrispondenza di segnali di preselezione e corsie di canalizzazione (art. 158/1D-5 cds) commesso al Viale Mario Rapisarda nr. 27 e quindi è incongruo (falso) che al viale Mario Rapisarda 27 insiste un passo carrabile o è congruo il contrario cioè che al viale Mario Rapisarda 27 insiste un passo carrabile (basta inserire le coordinate GPS fornite dalla polizia municipale su googl maps) e quindi è incongruo (errato) il dato dello street control. Allo stesso modo o è congruo (vero) la contestazione con ausilio di rilievo fotografico del divieto di sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi (art. 158/2N-6 cds) commesso in Via Lavaggi nr. 84 o è congruo che il civico 84 di via Lavaggi non esiste nella toponomastica catanese così come potrebbe certificare l'Ufficio Toponomastico).
Poiché "la violazione è accertata direttamente sul luogo da personale del Corpo di Polizia Municipale con ausilio di rilievi fotografici ai sensi dell'art.13 della legge 689/81 .... che costituisce parte integrante del presente verbale" , rilevato che il verbale viene redatto automaticamente da sistemi meccanizzati che riportano esattamente i dati dello street control, se questi sono incongrui, non è colpa dei vigili che hanno l'obbligo di riportare esattamente i dati dello street control (quindi la fede privilegiata rimane intatta) ma dello street control che ha indotto in errore il vigile.
Come su detto il taccuino elettronico è anche in collegamento con la Motorizzazione Civile per il controllo delle immatricolazioni della revisione e delle coperture assicurative legate alla targa da controllare.
Supponiamo che a seguito di un divieto di sosta i vigili accertino anche una scopertura assicurativa conseguenziale al prodromico divieto di sosta.
In questo caso arriverà presso il domicilio l'ulteriore notifica di un verbale per mancanza di copertura assicurativa che i vigili motivano per relationem "con ausilio di rilievi fotografici ai sensi dell'art.13 della legge 689/81 .... redatto in data ..........."
La motivazione per relationem indicata dai vigili nel verbale si ha quando chi redige richiama un altro atto (esempio mancanza di copertura assicurativa RCA) collegato al primo (esempio divieto di sosta).
Non v'è chi non veda come in caso di archiviazione del verbale di divieto di sosta (promotore) sono nulli anche i verbali per mancanza di assicurazione (conseguenziali) in quanto non si può provare la mancanza di assicurazione con un atto per relationen (e qui noi aggiungiamo) ab origine nullo o annullato.
Il primo comma dell’art. 201 CdS stabilisce che in caso di contestazione non immediata della violazione, il relativo verbale debba essere notificato all'effettivo trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), che risulti dai pubblici registri alla data dell’accertamento.
Sovente, però, accade che i verbali di accertamento di violazione al CdS vengano notificati ben oltre il termine di 90 giorni legislativamente previsto per cui si rendono nulli.
Cosa è il "Dies a quo". In latino significa "giorno dal" quale, nel nostro caso, decorre la commessa violazione.
A stabilirlo è direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno ex circolare ministeriale 0005733-04/12/2014-USCITA08.03 (clicca qui)
Ad esempio: il 15 aprile 2019 la polizia municipale contesta con ausilio di rilievi fotografici il divieto di sosta in corrispondenza di segnali di preselezione e corsie di canalizzazione (art. 158/1D-5 cds) commesso al Viale Mario Rapisarda nr. 27. La polizia municipale ha l'obbligo di notificare il verbale entro 90 (novanta) giorni dalla commessa violazione e cioè entro il 14 luglio 2019 ovvero entro il giorno successivo e cioè il 15 luglio 2019 se il precedente giorno 14 cade nel giorno di domenica.
Poichè il taccuino elettronico è in collegamento con la Motorizzazione e con le banche dati delle assicurazioni (ANIA) ecco che scatta, in caso di mancato pagamento del premio assicurativo, PER RELATIONEM al divieto di sosta in corrispondenza di segnali di preselezione e corsie di canalizzazione (art. 158/1D-5 cds) commesso al Viale Mario Rapisarda nr. 27 e contestato con ausilio di rilievi fotografici, anche l'ordine di esibizione del contratto di assicurazione, entro esempio 15 giorni dalla notifica.
1) Ammettiamo per puro caso che i vigili siano così zelanti da redigere d'ufficio per relationem l'ordine di esibizione del contratto di assicurazione lo stesso giorno 15 aprile 2019 e di notificarlo entro 90 giorni.
2) Supponiamo che non siamo in grado di dimostrare entro il 15 luglio 2019 che il 15 aprile 2019 la nostra auto era assicurata per cui non esibiamo nessuna documentazione e di non pagare la relativa multa.
3) Supponiamo che il comando di polizia municipale con zelo il 16 luglio contesti la scopertura RCA per relationem al divieto di sosta in corrispondenza di segnali di preselezione e corsie di canalizzazione (art. 158/1D-5 cds) commesso al Viale Mario Rapisarda nr. 27, contestato con ausilio di rilievi fotografici il 15 aprile 2019;
Cosa succede? Nulla.
In nostro aiuto interviene la circolare ministeriale 0005733-04/12/2014-USCITA08.03 (clicca qui), alla quale ogni prefettura d'Italia gerarchicamente dipendente dal Ministero dell'Interno deve obbligatoriamente attenersi, la quale categoricamente stabilisce che "...il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione."
E quale sarebbe il giorno della commessa violazione se non quello certificato con l'ausilio di rilievi fotografici il 15 aprile 2019 (per intenderci) e non il 16 luglio 2019.
Come per dire : tu Pubblica Amministrazione, con tutti gli strumenti che hai a disposizione, non puoi non sapere che il 15 aprile l'auto era sprovvista di assicurazione RCA perchè è lo stesso sistema informatizzato in uso al tuo Corpo di Polizia che te lo segnala, per cui avresti dovuto contestare e notificare entro il termine di 90 giorni stabiliti dalla legge la scopertura amministrativa "e non per fare cassa" contestare oltre al divieto di sosta per relationem anche l'omessa esibizione dei documenti (che ab origine sai che l'utente non è in grado di esibire) dilatando pertanto a dismisura i 90 giorni della notifica e fissando "a piacimento" l'accertamento della scopertura assicurativa in un momento preciso del tempo senza importarti che sia stato un dispositivo di controllo automatico o un agente della polizia stradale/municipale/locale (etc) ad averlo stabilito.
Quindi, per momento dell'accertamento si intende il momento esatto in cui viene rilevata l'infrazione e se per provarlo viene utilizzato la dicitura "per relationem.... contestato con ausilio di rilievi fotografici in data......." i 90 giorni per notificare la scopertura assicurativa decorrono dalla data dell'accertamento del taccuino elettronico e non in quella "d'Ufficio" stabilita dai verbalizzanti.
La procedura corretta sarebbe stata quella di contestare la scopertura assicurativa direttamente come accertata il 15 aprile 2019 e poi girare la palla all'utente della strada per provare il contrario.
Ed invero, come un castello di carta, basta annullare il promotore per far venire giù i conseguenziali.