Per lo svolgimento di molte attività, con riferimento ai locali utilizzati, è necessario il rispetto di alcune norme di sicurezza e di prevenzione incendi e, quindi, il controllo da parte dei vigili del fuoco.
In questo caso, i titolari devono avviare la pratica di prevenzione incendi per la richiesta del parere per ottenere il certificato prevenzione incendi.
Le attività soggette a certificato prevenzione incendi sono numerose e distinte in tre categorie:
Le attività soggette distinte in tre categorie:
1) Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate: appartengono a tale categoria le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
Tra le attività appartenenti alla categoria A sono annoverati ad esempio:
Locali commerciali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
alberghi, agriturismi, campeggi e bed & breakfast che dispongono dai 25 a 50 posti letto;
uffici con che hanno tra 300 e 500 persone presenti;
autorimesse tra i 300 e i 1.000 mq;
teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti;
2) Categoria B, attività a medio rischio: vi rientrano le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
Tra le attività ricomprese nella categoria B sono annoverati ad esempio:
alberghi, agriturismi, campeggi e bed & breakfast che dispongono tra i 50 e i 100 posti letto;- locali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 mq;
uffici che hanno tra 500 e 800 persone;
autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq;
3) Categoria C, attività a elevato rischio: si tratta di tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale, quali ad esempio:
teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti;
strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti;
aziende e uffici con oltre 800 persone presenti.
L'elenco di tutte le attività soggette al certificato prevenzione incendi, è contenuto nell'Allegato I del D.P.R. N. 151/2011.
Per ottenere il certificato prevenzione incendi occorre presentare apposita richiesta al comando dei Vigili del Fuoco allegando la relativa documentazione. L'iter cambia a seconda del tipo di attività:
1) per le attività classificate nella Categoria A è sufficiente inviare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive, terziarie e commerciali) il progetto dell'opera e una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l'impresa ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica;
2) per le attività classificate nella Categoria B è necessario rivolgersi al SUAP per ottenere il permesso di costruire: il SUAP invia ai Vigili del Fuoco il progetto del locale ed entro 60 giorni il Comando dà il parere sull'eventuale adeguatezza dell'opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l'attività è sufficiente che l'impresa invii al SUAP una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, l'impresa ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica;
3) per le attività classificate nella Categoria C, per ottenere il permesso di costruire l'edificio, si deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui l'impresa si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, l'impresa invia al SUAP una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dal SUAP consente all'impresa di aprire l'attività immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita all'impresa per controllare che siano rispettate tutte le norme antincendio e, in caso positivo, viene rilasciato il certificato prevenzione incendi.
La documentazione va presentata direttamente ai Vigili del Fuoco tramite procedura online, con l'ausilio di un professionista iscritto agli elenchi ministeriali. Inoltre, per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione degli incendi è necessario utilizzare la modulistica disponibile sul sito VV.FF.
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