NUOVO C.D.M.I. - NUOVO CENTRO DIDATTICO MUSICALE ITALIANO
Art. 1 - Denominazione e sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è istituita l'associazione denominata Nuovo Centro Didattico Musicale Italiano (Nuovo C.D.M.I.).
L'associazione ha sede legale in Via Mordini, 1 - 60022 Castelfidardo, presso i locali del Museo Internazionale della Fisarmonica e Centro Studi sulla Fisarmonica.
Art. 2 - Statuto
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile.
Art. 3 - Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
Art. 4 - Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 - Scopo
L'associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione ha lo scopo di: promuovere studio, ricerca, aggiornamento e diffusione di quanto attiene alla didattica musicale relativa alla fisarmonica e agli strumenti ad ancia libera, aggregando insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e grado, studenti, concertisti, studiosi e cultori della fisarmonica e degli strumenti ad ancia libera, interessati agli scopi della Associazione.
In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:
valorizzare la ricchezza culturale propria del multidimensionale mondo della fisarmonica e degli strumenti ad ancia libera;
promuovere e/o realizzare attività di studio, ricerca, creazione, documentazione, valorizzazione, diffusione, di repertorio e materiali vari di studio e di ricerca in ambito didattico – artistico e nelle diverse dimensioni in cui si esprimono le differenti identità della fisarmonica e degli strumenti ad ancia libera;
promuovere la valenza trasversale dei vari contenuti e delle differenti attività, in modo da facilitare la connessione tra la dimensione divulgativa e quella professionale, colmando le fratture tra il mondo accademico e la formazione di base, non separando la dimensione pedagogica da quella musicale, indissolubilmente legate;
favorire la creazione di contesti in cui i giovani cultori della fisarmonica e degli strumenti ad ancia ibera possano integrare la propria formazione ed esprimersi artisticamente e/o professionalmente;
promuovere lo sviluppo tecnico ed organologico della fisarmonica e degli strumenti ad ancia libera, nonché la loro diffusione, con particolare attenzione all'ambito pedagogico
progettare e/o ed organizzare e/o realizzare seminari, corsi, laboratori, giornate di studio, rassegne, convegni ed attività simili, inerenti i vari aspetti della didattica musicale.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'Associazione è apolitica e non è sottoposta ad alcun vincolo di carattere commerciale con alcuna azienda produttiva di strumenti musicali e con alcuna casa editrice.
Art. 6 - Soci
Il numero dei soci e' illimitato. Sono soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche a condizione che:
a. condividano gli scopi dell'associazione;
b. abbiano presentato un curriculum di studi e/o di esperienze;
c. siano in regola con il pagamento delle quote associative previste dal regolamento della associazione.
Art. 7 - Ammissione del socio
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
I soci possono essere:
a. soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
b. soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione versando una specifica quota stabilita dal consiglio direttivo;
c. soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche, di alta e comprovata onorabilità, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci
I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Gli stessi soci hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 9 - Volontari
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
Art. 10 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
decesso;
mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
espulsione del socio: può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, come ad esempio il compimento di azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'associazione, la tenuta di una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa, morosità nel pagamento della quota associativa, mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari. L'associato escluso può sempre presentare ricorso all'assemblea dei soci contro la decisione del Consiglio Direttivo. In questo caso l'assemblea, sentito il socio interessato, delibera riguardo l'espulsione.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
Art. 11 - Organi Sociali
Gli organi dell'associazione sono:
a. Assemblea dei soci;
b. Consiglio direttivo;
c. Presidente;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 12 - Assemblea
L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 - Compiti dell'assemblea
Le competenze dell'assemblea sono:
a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. approva il bilancio e il piano generale di indirizzo delle attività
d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
i. delibera sull'esclusione dei soci (art. 10.1.2. e art. 10.1.4).
Art. 14 - Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Art. 15 - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.
Art. 16 - Struttura dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal segretario verbalizzante, nominato di volta in volta dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario verbalizzante, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
Art. 17 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
Compete al Consiglio direttivo:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione attraverso l'emanazione di uno o più regolamenti;
sottoporre il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea
determinare le iniziative e il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo generale generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; determinare la politica associativa.
eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
per un più efficace perseguimento degli obiettivi, istituire gruppi di lavoro o specifiche commissioni con i relativi coordinatori;
nominare un "Comitato artistico", costituito da musicisti di chiara fama esterni alla associazione che intendano sostenere con il proprio contributo artistico e culturale, gli obiettivi e le attività dell’associazione e la loro diffusione.
Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Art. 18 - Presidenza
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza. Il Presidente può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo (tre anni) ed è rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha il compito dirigere la realizzazione, e/o realizzare direttamente, le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea dei soci. Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Il segretario/tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. La funzione di segretario può essere disgiunta da quella di tesoriere, su delibera del consiglio direttivo. La funzione di tesoriere può essere assegnata anche ad un socio non componente il consiglio direttivo o ad un esperto esterno alla associazione. Così anche per la funzione di segretario, ma solo limitatamente alla realizzazione delle attività della associazione ferme restando le competenze del segretario dell'Associazione indicate dal presente comma (Art. 18.8)
Art. 19 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni
lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 20 - Beni
I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 22 - Scritture contabili e bilancio
Ogni anno sono redatti, a cura del Segretario/Tesoriere con la supervisione del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il bilancio coincide con l'anno solare.
Art. 23 - Pubblicità e trasparenza
Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.
Art. 24 - Personale retribuito
L'associazione può avvalersi di personale retribuito per il raggiungimento dello scopo sociale.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
Art. 25 - Scioglimento
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell'associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.
Art. 26 - Norme di rinvio e disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Castelfidardo, 24 Gennaio 2017